La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44 comma 2)
La fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli:
Livello I - Screening Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.
Livello II - Valutazione appropriata Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.
Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.
Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.
Tale articolazione metodologica costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.
La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi della norma quali la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE", la "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE" della Commissione Europea DG Ambiente" e il "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".
Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44, commi 9 e 12)
1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Normativa ambientale di riferimento vigente.
3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;
c) alle complementarietà con altri progetti;
d) all'uso delle risorse naturali;
e) alla produzione di rifiuti;
f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:
a) le componenti abiotiche;
b) le componenti biotiche;
c) le connessioni ecologiche.
5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.
Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 45, comma 3)
1. Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi principali obiettivi nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
b) all'ambito di riferimento;
c) alle complementarietà con altri piani;
d) all'uso delle risorse naturali;
e) alla produzione di rifiuti;
f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
2. Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma.
3. Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili.
4. Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento.
5. Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
6. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.
7. Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
Note:
[1] Il comma 1 dell'art.7 della l.r. 10/2020 sposta l'entrata in vigore delle modifiche elencate nel comma 2 dell' art. 21 della l.r.11/2019, dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021.
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[4] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[6] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[7] L'art. 53 della l.r. 3/2023 ha inserito l'articolo 76 quinquies nella l.r. 13/2020. Il comma 2 dell'articolo 76 quinquies della l.r. 13/2020 dispone che "I pareri previsti dall' articolo 77 bis della l.r. 56/1977 e dall' articolo 26 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da rendersi in seduta congiunta dalla Commissione tecnica urbanistica e dalla Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, di cui agli articoli 76 e 91 bis della l.r. 56/1977 , relativamente agli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della Città metropolitana di Torino, dei piani d'area delle aree protette e dei piani di settore aventi valenza territoriale, non sono dovuti; l'istruttoria regionale si conclude con il parere congiunto predisposto dalle strutture competenti per materia nell'ambito dei procedimenti di formazione dei piani stessi, i cui termini sono ridotti di trenta giorni.".
[8] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[9] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 193 del 26/05/2010 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 9/06/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità); dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;
[10] L'articolo 56 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2010.
[11] Nel comma 1 dell'articolo 56 le parole "1° aprile 2011" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2012" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[12] Nel comma 2 dell'articolo 56 le parole "tra il 1° e il 31 gennaio 2011" sono state sostituite dalle parole "tra il 1° e il 31 ottobre 2011" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[13] Nel comma 3 dell'articolo 56 le parole "28 febbraio 2011" sono state sostituite dalle parole "30 novembre 2011" ad opera del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[14] Il comma 8 dell'articolo 56 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.
[15] L'articolo 65 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 2010.
[16] Nel comma 1 dell'articolo 65 le parole "1° aprile 2011" sono state sostituite dalle parole "1° gennaio 2012" ad opera del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2011.