Legge regionale n. 57 del 04 settembre 1979  ( Versione vigente )
"Norme relative alla gestione del patrimonio forestale."
(B.U. 18 settembre 1979, n. 38)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE E PIANI NATURALISTICI
Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4.[4] 
(...)
Art. 5.[5] 
(...)
Art. 6.[6] 
(...)
Art. 7.[7] 
(Redazione dei piani naturalistici)
 
Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta Regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate.
Art. 8. 
(Effetti dei piani naturalistici)
 
I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.
 
I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.
 
Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva.
[8]
 
Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.
[9]
Art. 9. 
(Attuazione dei piani naturalistici)
 
L'attuazione dei piani naturalistici delle aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate è a totale carico dell'Ente gestore del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, su finanziamento della Regione.
 
I piani naturalistici riguardanti le altre aree sono attuati a totale carico della Regione.
Titolo II. 
ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
Art. 10.[10] 
(...)
Art. 11.[11] 
(...)
Titolo III.[12] 
(...)
Titolo IV.[13] 
(...)
Titolo V.[14] 
(...)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 settembre 1979
Aldo Viglione

Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[3] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[4] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[5] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[6] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[7] L'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 1984.

[8] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 1984.

[9] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 1984.

[10] Questo articolo è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 del 1981.

[11] Questo articolo è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 del 1981.

[12] Questo titolo è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[13] Questo titolo è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.

[14] è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 del 2009.