La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 5 dell' art. 6 della l.r. 14/2010 aggiunge l'art. 39 bis alla l.r. 4/2009 che modificando non testualmente la l.r. 70/1996, disponene che i comitati regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) siano integrati con un componente della Direzione regionale competente in materia forestale.
[2] Nel comma 4 dell'articolo 10 le parole "a condizione di reciprocità" sono state sostituite dalle parole "della Regione Piemonte" ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[3] Il comma 4 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[4] Il comma 10 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[5] Il comma 10 ter dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[6] Nel comma 14 dell'articolo 13 le parole "Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Società amatori cani da traccia (SACT) e purchè abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame." sono state sostituite dalle parole "Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia, purchè abilitati in prove di lavoro da enti preposti, individuati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dettate dalla stessa, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame." ad opera dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[7] Il comma 2 dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2011.
[8] Il comma 2 bis dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2011.
[9] Il comma 2 ter dell'articolo 19 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2011.
[10] Il comma 4 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[11] L'articolo 22 bis è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[12] Nella lettera c del comma 1 dell'articolo 28 i numeri "50 e 51" sono stati sostituiti dai numeri "56 e 57" ad opera del comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[13] L'articolo 29 bis è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2011.
[14] Nel comma 11 dell'articolo 30 dopo le parole "tra il 1 aprile e la data di chiusura della caccia" sono state aggiunte le parole " fatta salva la possibilità di proroga fino al 31 luglio per motivate esigenze ambientali, climatiche e gestionali, previa istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta regionale, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" ad opera dal comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[15] Nel comma 5 dell'articolo 39 le parole "mediante perforazione" sono state sostituite dalle parole " in modo indelebile " ad opera dal comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[16] Nel comma 5 dell'articolo 44 le parole il secondo perido è stato sostituito dalle parole "Ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 , l'esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati appartenenti a specie cacciabili può essere autorizzato, per sesso e classi d'età, dal 1 giugno al 15 marzo dell'anno successivo." ad opera del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2011.
[17] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2011.
[18] Il comma 3 dell'articolo 46 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2011.
[19] Il comma 4 dell'articolo 48 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2011.
[20] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 è stata sostituita dal comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.
[21] La lettera h) del comma 1 dell'articolo 49 è stata abrogata dal comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 10 del 2011.
[22] La lettera t) del comma 1 dell'articolo 49 è stata sostituita dal comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 22 del 2009.