"Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate".
(B.U. 14 giugno 1989, n. 24)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Norme vigenti in materia di esercizio venatorio e attività di pesca)
1.
Nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate ai sensi dell'
art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
, e successive modificazioni, ed in quelle incluse nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, formato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge medesima, che siano state classificate nel Piano medesimo come Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate, è sempre vietato l'esercizio venatorio.
2.
Nelle aree incluse nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali classificate come zone di preparco e zone di salvaguardia è ammesso l'esercizio venatorio nel periodo di validità del Piano e comunque fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'
art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
, e successive modificazioni: le leggi regionali di cui sopra stabiliscono la normativa definitiva per le zone di preparco e per le zone di salvaguardia, relativamente all'attività venatoria, in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi.
3.
Nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate e nelle aree incluse nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali è ammessa l'attività di pesca, fatte salve eventuali previsioni normative diverse contenute nelle leggi regionali di cui all'
art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
e successive modificazioni, o nei Regolamenti di utilizzo e di fruizione delle aree medesime.
Art. 2.
(Interventi per raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale)
1.
Nelle aree di cui al precedente art. 1 sono ammessi i seguenti interventi per raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale, in quanto non costituenti attività venatoria secondo le procedure della presente legge, ma operazioni tecniche finalizzate alla conservazione ed alla tutela ambientale:
a)
abbattimenti selettivi;
b)
catture;
c)
reintroduzioni.
2.
Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati:
a)
a contenere i danni alle colture agricole in quanto le stesse sono espressione di attività economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette, e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;
b)
a contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile ed in quanto elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;
c)
a contenere i danni alle aree destinate al pascolo in quanto attività economica da qualificare, compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette, ed in quanto i pascoli costituiscono zone paesaggisticamente rilevanti;
d)
a portare la zoocenosi al maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, ove necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;
e)
a mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe.
3.
Nelle aree di cui al precedente art. 1 sono inoltre ammessi i seguenti interventi per la conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale, in quanto non costituenti attività di pesca secondo le procedure della presente legge, ma operazioni tecniche finalizzate alla conservazione ed alla tutela ambientale:
a)
prelievi;
b)
ripopolamenti e/o reintroduzioni.
4.
Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati:
a)
a migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie non autoctone;
b)
a ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette.
Art. 3.
(Tipologie di intervento)
1.
Gli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1, sono così classificati:
A) Abbattimenti selettivi:
A1: abbattimenti qualitativi (sanitari e finalizzati alla conservazione delle specie);
A2: abbattimenti quantitativi (indirizzati esclusivamente al contenimento numerico delle specie in armonia con le potenzialità del territorio protetto) ;
A3: abbattimenti quali-quantitativi (per i quali sono associati e compresenti gli scopi di cui alle precedenti lettere A1 e A2);
B) Catture:
B1: catture a scopo di ripopolamento di altre aree protette;
B2: catture a scopo di ripopolamento di aree non sottoposte a tutela;
B3: catture ed utilizzazioni a scopo scientifico;
C) Reintroduzioni:
C1: reintroduzioni di specie competitrici e/o predatrici finalizzate al restauro ed al raggiungimento degli equilibri naturali;
C2: reintroduzioni di specie autoctone finalizzate all'incremento ed al miglioramento delle presenze faunistiche, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche delle aree protette.
2.
Gli interventi di cui al precedente art. 2, comma 3, sono così classificati:
A) Prelievi:
A1: prelievi tecnici (a scopi sanitari, di eliminazione delle specie non autoctone, di controllo delle specie o di ripopolamento di altri corsi o specchi d'acqua);
A2: prelievi scientifici (a scopo di studio);
B) Ripopolamenti e/o reintroduzioni allo scopo di introdurre, mantenere o incrementare le specie autoctone, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche.
3.
Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati secondo le procedure e le modalità di cui ai successivi artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 4.
(Abbattimenti selettivi)
1.
Gli abbattimenti selettivi di cui alla presente legge, relativi alle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, sono effettuati con le seguenti procedure:
a)
l'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di abbattimento selettivo specificando a quale tipologia di intervento di cui al precedente art. 3, comma 1, sub A, il piano medesimo si riferisce: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati e deve essere corredata dal parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi;
b)
la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui alla precedente lettera a), dopo che la stessa è divenuta esecutiva, provvede, con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare il piano di abbattimento selettivo ovvero a respingerlo con provvedimento motivato.
c)
da persone all'uopo autorizzate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, dando priorità ai residenti nei Comuni dell'area naturale protetta. Tali soggetti intervengono sotto il diretto controllo dell'Ente e possono effettuare gli abbattimenti soltanto in presenza del personale di vigilanza delle Aree protette o di personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali interessate.
[1]
2.
Il piano di abbattimento selettivo proposto dall'Ente di gestione del Parco naturale della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, deve comunque contenere i seguenti elementi:
a)
le valutazioni tecniche ed ambientali riferite all'Area protetta che giustificano la scelta della tipologia di intervento;
b)
l'individuazione dei territori sui quali è consentito l'abbattimento selettivo: tale individuazione dovrà tenere conto delle situazioni ambientali e della localizzazione delle aree protette;
c)
l'individuazione delle specie sulle quali si intende intervenire ed il numero complessivo di capi per ciascuna specie per la quale si richiede l'abbattimento;
d)
i mezzi e gli strumenti selettivi che si intendono utilizzare al fine di conseguire il risultato tecnico prefissato;
e)
il periodo dell'anno, i giorni consentiti, le ore della giornata, le condizioni ambientali ed atmosferiche nei quali è ammesso l'intervento e le limitazioni connesse alle condizioni fisiche delle specie oggetto di abbattimento. In quanto non costituenti attività venatoria, i parametri di cui alla presente lettera possono differire da quelli stabiliti nelle vigenti leggi in materia di disciplina della caccia;
f)
i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.
3.
Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi possono essere effettuati con i mezzi e con le armi più idonee consentite, armi che sono considerate mezzi selettivi, e possono essere altresì effettuati su qualsiasi specie, fatte salve le specie particolarmente protette con esclusione degli ungulati, per le quali sono ammessi soltanto gli abbattimenti di cui all'art. 3, comma 1, del tipo A1.
4.
Gli abbattimenti possono essere eseguiti dai seguenti soggetti purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi:
a)
personale di vigilanza delle Aree protette avente la qualifica di guardiaparco o di tecnico dell'Area di vigilanza, autorizzato ad eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da parte della Direzione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata;
b)
personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali sulle quali incide il Parco naturale, la Riserva naturale o l'Area attrezzata, autorizzato ad eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da parte della Direzione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata.
5.
La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di specie commestibili, è posta in vendita, previo accertamento veterinario ove previsto dalla vigente legislazione, alle condizioni di mercato possibili: il trofeo, ove esistente, è conservato a scopi scientifici od espositivi a cura dell'Ente di gestione, che può devolverlo anche a Musei o Istituzioni scientifiche o didattiche che ne abbiano fatta richiesta, ovvero, secondariamente, può essere posto in vendita. L'Ente di gestione può altresì trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.
6.
La Giunta Regionale provvede ad autorizzare gli abbattimenti selettivi nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale e Area attrezzata qualora gli Enti di gestione non provvedano a fronte della necessità di intervenire per il raggiungimento e la conservazione dell'equilibrio faunistico-ambientale: per la predisposizione e l'attuazione dei piani di abbattimento selettivo di cui al presente comma la Giunta Regionale provvede secondo le procedure di cui ai commi precedenti.
7.
Gli abbattimenti di cui al presente articolo relativi alle aree ancora non istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali con la medesima classificazione, e pertanto prive di Ente di gestione sono direttamente autorizzati dalla Giunta Regionale, sulla base di appositi piani redatti nelle forme e nei modi stabiliti dai precedenti commi 1, 2 e 3, e potranno essere eseguiti anche mediante convenzioni che ne prevedano l'effettuazione da parte di soggetti che dovranno assicurare l'esecuzione di interventi e di opere di miglioramento ambientale e di manutenzione dell'Area. Gli interventi di cui al presente comma debbono essere effettuati alla presenza di almeno due agenti di polizia giudiziaria di cui uno indicato dall'Amministrazione Regionale.
8.
Gli abbattimenti di cui al comma precedente, fatti salvi gli interventi e le opere di miglioramento ambientale e di manutenzione dell'Area che saranno imposte, sono gratuiti.
Art. 5.
(Catture)
1.
Le catture di cui al precedente art. 3, comma 1, di tipo B1 e B, nelle Aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate, sono eseguite con le seguenti procedure:
a)
l'Ente gestore dell'Area protetta propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di catture dei tipi sopra richiamati: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati e deve essere corredata dal parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi;
b)
la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui alla precedente lettera a), dopo che la stessa è divenuta esecutiva, provvede, con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare il piano di cattura ovvero a respingerlo con provvedimento motivato.
2.
Il piano di cattura proposto dall'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata deve comunque contenere i seguenti elementi:
a)
le valutazioni tecniche ed ambientali riferite all'area protetta che giustificano la scelta della tipologia di intervento;
b)
l'individuazione delle aree sulle quali si intende effettuare la cattura;
c)
l'individuazione delle specie da catturare ed il relativo numero di capi;
d)
i mezzi, gli strumenti ed il personale che sono utilizzati per la cattura;
e)
l'individuazione delle aree nelle quali si intende effettuare il ripopolamento con indicazione delle motivazioni tecniche atte a comprovare la compatibilità ambientale dell'intervento;
f)
i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.
3.
Le catture di cui ai precedenti commi sono effettuate a cura dell'Ente gestore dell'Area protetta.
4.
I capi catturati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti soltanto a fronte del pagamento delle spese sostenute relative all'intervento effettuato.
5.
Le catture e le utilizzazioni a scopo scientifico, di cui al precedente art. 3, comma 1, sub B3, sono regolate secondo le medesime procedure stabilite dall'
art. 25 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60
, e successive modificazioni.
6.
Le catture di cui al comma 1 del presente articolo possono essere seguite da abbattimento dell'animale catturato soltanto se contestualmente è operante un piano di abbattimento di cui al precedente art. 4 relativo alla specie catturata. È inoltre consentito l'abbattimento dopo cattura nei casi di forza maggiore e di pericolo ed in caso di animali malati o defedati per i quali l'intervento di abbattimento deve comunque essere preceduto da esame veterinario.
7.
Nelle aree non ancora istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Risorse naturali, le catture possono essere autorizzate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione sulla base di appositi piani e secondo le procedure di cui al presente articolo: l'effettuazione delle catture è affidata alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.
Art. 6.
(Reintroduzioni)
1.
Le reintroduzioni di cui al precedente art. 3, comma 1, sub C, sono consentite su deliberazione dell'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, a seguito di studio faunistico complessivo dell'area, redatto da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati, previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi e previa autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale.
2.
Lo studio di cui al precedente comma deve comunque garantire che l'intervento consiste in una reintroduzione, documentabile storicamente e compatibile biologicamente, e che non si tratta di semplice introduzione di specie animali non autoctone che è sempre vietata.
Art. 7.
(Prelievi)
1.
I prelievi di cui al precedente art. 3, comma 2, sub A1, nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate, sono eseguiti con le seguenti procedure:
a)
l'Ente gestore dell'area protetta propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di prelievo del tipo sopra richiamato: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati, tenendo conto degli studi di settore effettuati per l'elaborazione della Carta ittica regionale, e deve essere corredata dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi;
[2]
b)
la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui alla precedente lettera a), dopo che la stessa è divenuta esecutiva, provvede, con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare il piano di prelievo ovvero a respingerlo con provvedimento motivato.
2.
Il piano di prelievo proposto dall'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata deve comunque contenere i seguenti elementi:
a)
le valutazioni tecniche ed ambientali che giustificano la scelta della tipologia di intervento;
b)
l'individuazione dei corsi e/o degli specchi d'acqua sui quali si intende effettuare il prelievo;
c)
l'individuazione delle specie da prelevare;
d)
i mezzi, gli strumenti ed il personale che sono utilizzati per i prelievi;
e)
l'individuazione dei corsi e/o degli specchi d'acqua che si intendono ripopolare, nel caso di prelievi a scopo di ripopolamento;
f)
i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.
3.
I prelievi di cui al precedenti commi sono effettuati a cura dell'Ente gestore dell'Area protetta.
4.
I capi prelevati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti soltanto a fronte del pagamento delle spese sostenute relative all'intervento effettuato, spese che non potranno comunque essere inferiori al prezzo di mercato.
5.
I prelievi a scopo scientifico, di cui al precedente art. 3, comma 2, sub A2, sono regolati secondo le medesime procedure stabilite dall'
art. 17 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7
, e successive modificazioni.
6.
Nelle Aree non ancora istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, i prelievi di cui al primo comma possono essere autorizzati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e secondo le procedure di cui al presente articolo: gli interventi di prelievo sono affidati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.
Art. 8.[3]
(Ripopolamento e/o reintroduzioni)
1.
Nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono vietati i ripopolamenti e/o le reintroduzioni, sia nelle acque pubbliche, sia nelle acque private, fatta eccezione per quelli previsti al comma due.
2.
I ripopolamenti e/o le reintroduzioni di cui all'articolo 3, comma 2, sub B), sono autorizzati, previo parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi, con deliberazione dell'Ente di gestione delle Aree protette, sulla base di studio ecologico complessivo delle acque interessate predisposto, su incarico dell'Ente medesimo, da esperti a livello universitario o da Istituti pubblici specializzati, tenendo conto degli studi di settore effettuati per l'elaborazione della Carta ittica regionale.
3.
Lo studio ecologico di cui al comma due deve comunque garantire che l'intervento è compatibile biologicamente e che non si utilizzano specie non autoctone per le quali è sempre vietato procedere a ripopolamenti.
4.
Non sono soggetti alle procedure di cui al comma due i ripopolamenti e/o le reintroduzioni riguardanti gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva.
5.
L'obbligo di eseguire opere ittiogeniche, previsto dal R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799 , per i titolari dei diritti esclusivi di pesca, risulta assolto anche qualora, a seguito dello studio di cui al comma due, non vengano autorizzati ripopolamenti e/o reintroduzioni.
Art. 9.
(Contestualità di interventi tecnici)
1.
Gli interventi di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7 e 8 possono essere eseguiti nell'ambito delle Aree protette anche contestualmente, in quanto non incompatibili tra loro.
Art. 10.
(Danni alle colture agrarie ed ai pascoli)
1.
I danni causati alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono risarciti a favore degli agricoltori e degli aventi titolo dalla Provincia territorialmente interessata.
2.
Il proprietario o il conduttore, ai fini del risarcimento di cui al comma precedente, è tenuto a segnalare tempestivamente, entro 10 giorni, i danni al Presidente della Provincia in funzione di una corretta verifica e quantificazione del danno: i danni non tempestivamente segnalati entro detto termine non sono risarcibili.
3.
La Provincia provvede ad effettuare l'accertamento dei danni di cui al presente articolo entro 15 giorni dalla segnalazione di cui al comma precedente. Trascorsi i 15 giorni l'interessato può provvedere, previa comunicazione alla Provincia competente, ad affidare l'incarico dell'accertamento ad un perito di parte iscritto all'Albo dei consulenti tecnici che dovrà produrre perizia asseverata.
4.
I danni riconosciuti risarcibili a seguito di istruttoria della Provincia devono essere liquidati dalla Provincia stessa entro 180 giorni dalla data dell'accertamento: trascorso tale termine sono dovuti gli interessi legali di cui risponde direttamente la Provincia con il proprio bilancio. A seguito delle verifiche istruttorie possono essere erogati dalla Provincia anticipi sui danni riconosciuti liquidabili nella misura massima del 50%.
5.
Ai fini risarcitori di cui al presente articolo la Regione interviene con stanziamenti a favore delle Province con i fondi di cui ad apposito capitolo da istituirsi ed avente la denominazione "Stanziamenti per risarcimenti derivanti da danni alle produzioni agricole ed ai pascoli provocati dalla fauna selvatica all'interno delle Aree protette a norma della
legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
": la ripartizione dei fondi avviene, in base alle richieste delle Province interessate e sulla base dei danni accertati nell'anno precedente mediante deliberazione della Giunta Regionale. Gli stanziamenti di cui al presente comma non possono ricomprendere gli eventuali interessi legali di cui al precedente comma 4.
6.
Le procedure previste dal presente articolo sostituiscono quelle di cui all'
art. 60 della legge regionale 17 ottobre 1979 n. 60
, e successive modificazioni, limitatamente agli indennizzi ed ai risarcimenti previsti per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata.
Art. 11.
(Danni all'ambiente naturale)
1.
Per le compromissioni all'ambiente naturale che causino danno, alterandolo o distruggendolo in tutto o in parte, derivanti dalla mancata applicazione degli interventi tecnici di cui alla presente legge, si applicano nei confronti degli autori del fatto che ha impedito gli interventi medesimi, sia esso doloso o colposo, le procedure di cui all'
art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349
.
Art. 12.
(Sanzioni)
1.
Chiunque impedisca con atti dolosi o colposi la realizzazione degli interventi tecnici di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000. Se l'impedimento è dovuto all'azione di più soggetti, la sanzione amministrativa di cui al presente comma è applicata ad ognuno dei soggetti responsabili.
2.
Qualora l'impedimento di cui al comma precedente arrechi danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, oltre alla sanzione amministrativa, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è comunque tenuto al risarcimento dei danni.
3.
Lo svolgimento di attività venatoria nei Parchi naturali, nelle Riserve naturali e nelle Aree attrezzate è punito a norma delle vigenti leggi regionali e statali.
4.
Lo svolgimento dell'attività di pesca nei Parchi naturali, nelle Riserve naturali e nelle Aree attrezzate nei quali sia vietato dalle leggi istitutive dei medesimi è punito a norma delle vigenti leggi regionali e statali.
5.
Gli interventi non consentiti di cui al comma 2 del precedente art. 6 e quelli di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 8 sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000.
6.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, si applicano le norme e i principi di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
.
7.
L'importo del risarcimento del danno alle colture agrarie di cui al secondo comma è stabilito, previo accertamento tecnico, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8.
Per il risarcimento del danno ambientale si applicano le procedure di cui all'
art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349
.
Art. 13.
(Vigilanza)
1.
La vigilanza sul rispetto delle normative contenute nella presente legge e sulla corretta applicazione dei relativi piani è affidata al personale di cui all'
ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
, e successive modificazioni.
2.
Nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata i compiti di vigilanza sono altresì affidati al personale di vigilanza delle Aree protette limitatamente al territorio sul quale svolgono servizio.
Art. 14.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 5, della presente legge, valutati in L. 455.000.000 per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 e mediante l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 455.000.000 e con la seguente denominazione: "Stanziamenti per risarcimenti derivanti da danni alle produzioni agricole ed ai pascoli provocati dalla fauna selvatica all'interno delle Aree protette a norma della
legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
".
2.
Agli oneri relativi agli anni 1990 e successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi.
3.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Entrate)
1.
I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 12 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1989 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 16.[4]
(...)
Art. 17.
(Abrogazione di norme)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la
legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 giugno 1989
Vittorio Beltrami
Note:
[1] La lettera c del comma 1 dell'articolo 4 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 36 del 1992.
[2] La lettera a del comma 1 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 1993.
[3] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 del 1993.
[4] L'articolo 16 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 36 del 1992.