Legge regionale n. 51 del 07 settembre 1987  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa".
(B.U. 16 settembre 1987, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
1. 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa.
Art. 2. 
(Confini)
1. 
I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, incidente sul Comune di Ghiffa, sono individuati nella allegata planimetria, in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge.
2. 
I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa".
3. 
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni, le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa sono:
a) 
tutelare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, architettoniche, culturali e storico artistiche dell'area;
b) 
garantire il ripristino e la conservazione del complesso artistico-storico-religioso;
c) 
organizzare il territorio a fini culturali, scientifici, ricreativi, didattici;
d) 
promuovere e valorizzare le attività agricole e forestali, garantendo le cure colturali e favorendo il miglioramento delle aree boscate;
e) 
promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione scientifica ed economica nei settori di cui ai punti precedenti.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
1. 
La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabili alla scadenza.
Art. 5. 
(Gestione)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dal Comune di Ghiffa.
2. 
I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune di Ghiffa.
3. 
Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Ghiffa che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, sentita la Giunta Regionale, di proprio personale o degli uffici regionali o provinciali ovvero del personale di cui al successivo articolo 6.
4. 
Il Comune di Ghiffa, nello svolgimento delle funzioni inerenti la Riserva, si avvale del Comitato Tecnico Scientifico di esperti istituito dal Consiglio Regionale con propria deliberazione.
Art. 6. 
(Personale)
1. 
L'ordinamento e la pianta organica del personale sono disciplinati con legge regionale, sentito il Comune di Ghiffa.
Art. 7. 
(Controllo)
1. 
La formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa sono effettuati in conformità agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51 .
2. 
Il controllo degli atti deliberativi del Comune di Ghiffa relativi alla Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa è eseguito così come previsto all' articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51 .
Art. 8. 
(Norme di tutela e di utilizzo)
1. 
Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
esercitare l'attività venatoria: sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 ;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo: sono comunque consentite le normali attività colturali ed agricole;
e) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico ed urbanistico;
f) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
g) 
costruire nuove strade ed ampliare le esistenti fatte salve quelle previste dai piani di intervento di cui al precedente articolo 5, comma 2.: sono consentiti gli ampliamenti delle strade esistenti e la costruzione di nuove strade in funzione delle attività agricole e della fruibilità della Riserva;
h) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. 
L'uso del suolo e l'edificabilità devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, dagli strumenti urbanistici e dai piani di intervento.
3. 
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti all' articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni, purchè conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
4. 
I tagli boschivi, fino all'approvazione del piano naturalistico di cui al comma successivo, sono regolati in base alle norme di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e successive modificazioni.
5. 
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in apposito piano naturalistico redatto ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e successive modificazioni.
Art. 9. 
(Adeguamento dello strumento urbanistico comunale)
1. 
Il Comune di Ghiffa adegua lo strumento urbanistico comunale alle finalità e norme della presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
Art. 10. 
(Sanzioni)
1. 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1., dell'articolo 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. 
Per le violazioni di cui alla lettera b), comma 1., dell'articolo 8 della presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e f) del precedente articolo 8, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e h) ed alla limitazione di cui al comma 2. del precedente articolo 8 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
5. 
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
6. 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
7. 
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 , per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
8. 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 11. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza della Riserva naturale speciale è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza della Riserva, previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6, o degli Enti di cui al comma 4. del precedente articolo 5;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. della leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 12. 
(Finanziamenti per le opere di tabellazione)
1. 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 previsti in L. 1.500.000 si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987.
Art. 13. 
(Finanziamenti per la gestione)
1. 
Agli oneri per la gestione della Riserva, di cui al precedente articolo 5, valutati in L. 10.000.000 per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa" e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 10.000.000.
2. 
Agli oneri relativi agli anni 1988 e successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi.
3. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Entrate)
1. 
I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 settembre 1987
Vittorio Beltrami

Allegato A 
OMISSIS