La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2011.
[2] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2011.
[3] La lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2011.
[4] La lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2011.
[5] La lettera hbis del comma 1 dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2011.
[6] Nella lettera e del comma 1 dell'articolo 5 le parole "e per le progressioni di carriera" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2011.
[7] Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 le parole "ivi compresi la composizione" sono state soppresse e le parole "Nucleo di valutazione" sono state sostituite dalle parole "Organismo indipendente di valutazione" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2011.
[8] Il comma 3 bis dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 2011.
[9] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 53 del 5/03/2012 pubblicata sulla G.U. n. 11 del 14/03/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionaled dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».
[10] La l.r. 15/2023 all' art. 3, comma 1 abroga questo comma. L'abrogazione decorre dall'inizio della XII Legislatura
[11] La l.r. 15/2023 all' art. 3, comma 2 sostituisce questo comma con il seguente: "4. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolve all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta stessa." La sostituzione decorre dall'inizio della XII Legislatura.
[12] La lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 16 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2011.
[13] La lettera n bis) del comma 2 dell'articolo 16 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2011.
[14] Il comma 2 dell'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 del 2011.
[15] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 9 del 11/01/2010 pubblicata sulla G.U. n. 3 del 20/01/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
[16] Il comma 3 dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 del 2010.
[17] Nel comma 5 dell'articolo 24 la parola "2" è stata soppressa ad opera del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2011.
[18] Nel comma 6 dell'articolo 26 dopo le parole "di responsabilità" è stata aggiunta la parola "disciplinare, " ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2011.
[19] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 del 2011.
[20] L'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 del 2011.
[21] L'articolo 35 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 2011.
[22] Il Capo VI bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 del 2011.
[23] Questo Capo è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 del 2011.
[24] Il comma 1 bis dell'articolo 37 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 del 2011.