Art. 6.
(Partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette)
1.
È assicurata la partecipazione delle Province e della Città Metropolitana alla gestione delle aree protette mediante la nomina di propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo degli Enti di gestione.
2.
I membri nominati in seno ai Consigli Direttivi dalle Province e dalla Città Metropolitana possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli Provinciali e del Consiglio Metropolitano.
3.
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
b)
Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
c)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
d)
Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea;
e)
Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
h)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza;
i)
Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese;
l)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
m)
Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour;
n)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa;
o)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte;
p)
Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, sono integrati con un rappresentante delle Province interessate territorialmente.
4.
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
[4]
b)
Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve Naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;
h)
Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;
i)
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;
l)
Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
m)
Ente di gestione del Parco naturale Alta Valsesia;
5.
I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
a)
Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio;
b)
Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera, sono integrati con un rappresentante della Provincia di Novara e con un rappresentante della Provincia di Vercelli.
(Controllo atti)
1.
Per l'esercizio delle attività regionali di programmazione, coordinamento e vigilanza giuridica, finanziaria e strategica, gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):
a)
gli atti di programmazione economico-sociale;
b)
i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
c)
il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
d)
la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente di cui all' articolo 41 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette ''Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia '') da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
e)
le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione;
f)
i pareri rilasciati nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione di opere o interventi nell'area protetta.
2.
La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali. A tal fine gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle deliberazioni degli organi e delle determinazioni dirigenziali.
3.
Sono sottoposti al controllo di legittimità, quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate almeno un quarto dei membri del consiglio direttivo:
a)
gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, nei limiti delle illegittimità denunciate;
b)
gli atti ritenuti viziati di incompetenza o assunti in contrasto con gli atti fondamentali del consiglio direttivo.
4.
La richiesta di controllo di cui al comma 3 sospende l'esecutività degli atti trasmessi.
5.
Ove, a seguito dell'attività di controllo di cui al comma 3, siano riscontrati vizi di legittimità gli atti sono annullati con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
6.
Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.
7.
La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 20 della l.r. 12/1990.
(Bilanci degli Enti di gestione)
1.
I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli assestamenti ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti, approvati e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , che regolano i corrispondenti documenti della Regione.
2.
Le deliberazioni di approvazione dei documenti di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità, previsto dall'articolo 8, con le modalità di cui all'articolo 46, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e di cui all' articolo 20, comma 2, della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30 , e diventano esecutive nel termine di venti giorni ai sensi dell' articolo 46, comma 1, della medesima legge n. 142/90 ; i citati documenti, costituenti allegato alle deliberazioni, non sono sottoposti a controllo e sono approvati con legge regionale ai sensi di quanto disposto al comma 1.
3.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione un Piano dei conti unico per tutti gli Enti di gestione delle aree protette che gli stessi sono tenuti ad utilizzare.
4.
Gli Enti di gestione delle aree protette sono autorizzati ad apportare variazioni al proprio bilancio mediante provvedimento amministrativo, unicamente in caso di trasferimenti da Enti pubblici.
5.
Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è istituito il seguente capitolo di spesa: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali".
6.
La denominazione del capitolo 15180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata: "Oneri per il personale delle aree protette regionali".
7.
La denominazione del capitolo 26860 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è così modificata: "Assegnazioni per le spese di investimento nelle aree protette regionali e per gli interventi urgenti di conservazione, valorizzazione ed acquisizione di aree di interesse naturalistico".
8.
Il riparto delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa di cui ai commi 5, 6 e 7 è attuato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenendo conto delle risultanze delle verifiche di merito sulla gestione degli Enti.
9.
I capitoli dal 15320 al 15600, il capitolo 15690 ed il capitolo 15710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono soppressi ed i relativi fondi sono iscritti sul capitolo denominato: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali" istituito ai sensi del comma 5.
10.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
Art. 10.
(Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali)
1.
La Giunta Regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione delle aree protette, può provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto o in parte, sulla base di piani, programmi o progetti.