Legge regionale n. 27 del 28 marzo 1985  ( Versione vigente )
"Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 'Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina '".
(B.U. 03 aprile 1985, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , sono soppresse le parole "
Ente di diritto pubblico
" che sono sostituite dalle parole "
con la denominazione ufficiale di Riserva naturale speciale del Parco Burcina - Felice Piacenza
".
Art. 2. 
 
All' articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , sono soppresse le parole "
a cura dell'Ente gestore della Riserva
".
Art. 3. 
 
L' articolo 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , è abrogato e sostituito dal seguente articolo: "
(Gestione)
I Piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con i Comuni di Biella e di Pollone e sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui al successivo articolo 5 bis.
Le attività di gestione, di attuazione dei Piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Biella. Con apposita convenzione tra il Comune di Biella e il Comune di Pollone, da stipularsi entro il 31 dicembre 1986, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività gestionali.
Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente articolo al Comune di Biella, il Comune stesso può avvalersi di proprio personale oltre che di quello di cui al successivo art. 6
".
Art. 4. 
 
Dopo l' articolo 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , è inserito il seguente articolo: "
Articolo 5 bis
(Commissione tecnico-scientifica)
È istituita una Commissione tecnico-scientifica con compiti consultivi in merito alla predisposizione dei Piani di intervento di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed alla loro attuazione.
La Commissione tecnico-scientifica è presieduta dal Sindaco di Biella o suo delegato ed è inoltre composta da:
a)
cinque rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Biella, tra cui almeno un agronomo o un esperto botanico;
b)
tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Pollone, tra cui almeno un agronomo o un esperto botanico;
c)
tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale;
d)
un esperto in materia botanica nominato dal Consiglio Regionale.
La Commissione tecnico-scientifica adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, un proprio Regolamento da sottoporre all'approvazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
La Commissione tecnico-scientifica formula proposte ai Comuni di Biella e di Pollone ed alla Giunta Regionale in merito alle attività di gestione ed ai Piani di intervento.
I membri della Commissione tecnico-scientifica durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati
".
[1]
Art. 5. 
 
All' articolo 6 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , sono soppresse le parole "
sentito il Consiglio Direttivo
".
Art. 6. 
 
L' articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , è abrogato e sostituito dal seguente articolo: "
(Controllo)
Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo delle deliberazioni del Comune di Biella relative alle funzioni di gestione di cui all'articolo 5 della presente legge, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51
".
Art. 7. 
 
All'articolo 10, sub a ), della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , sono soppresse le parole "
o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5
".
Art. 8. 
 
Gli articoli 15 e 16 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , sono abrogati.
Art. 9. 
 
Fino alla stipulazione della convenzione prevista all'articolo 3 della presente legge il Comune di Biella esercita direttamente le funzioni gestionali, di attuazione dei Piani e di vigilanza della Riserva naturale.
Art. 10. 
 
Il Consiglio Direttivo dell' "Ente Riserva naturale speciale del Parco Burcina", fino al termine del mandato dei Consigli che hanno eletto i suoi membri e fino alla nomina dei nuovi membri, assume le funzioni della Commissione tecnico-scientifica prevista all'articolo 4 della presente legge.
Art. 11. 
 
Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente Riserva naturale speciale del Parco Burcina nei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, primo comma, sub a), della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29 . Il Comune di Biella subentra inoltre nei rapporti di lavoro relativi al personale addetto alla manutenzione dell'area in servizio alla data del 1° gennaio 1985. A norma dell' articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29 , la Regione assicura direttamente la retribuzione del personale di ruolo della Riserva previsto nell'organico di cui all'articolo 2, primo comma, sub a), della legge medesima.
Art. 12. 
 
Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente Riserva naturale speciale del Parco Burcina in tutti i rapporti in essere, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, facenti capo all'Ente medesimo, ivi comprese la gestione finanziaria e tutte le pendenze debitorie e di credito derivanti dall'amministrazione dell'Ente.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 marzo 1985
Aldo Viglione.

Note:

[1] Nel primo comma dell'articolo 4 le parole "sentito il parere del Comitato Comprensoriale di Biella" sono state abrogate ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1986.