La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[2] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[3] Il comma 5 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[4] Il comma 6 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[5] Il comma 7 dell'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 6 del 2016.
[6] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 18 del 2017. Per l'integrazione dell'importo, si rimanda all'articolo 2 della l.r. 33/2023.
[7] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera p del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[8] L'articolo 47 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.
[9] L'articolo 51 è stato abrogato dalla lettera f del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[10] Il comma 2 bis dell'articolo 56 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 del 2015.
[11] L'articolo 58 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2017.
[12] L'articolo 59 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2017.
[13] L'articolo 60 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2017.
[14] Il comma 1 dell'articolo 65 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 16 del 2017.
[15] L'allegato A è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 18 del 2017.