La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 140 della legge regionale 16 del 2017.
[2] Il comma 2 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 26 del 2015.
[3] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 26 del 2015.
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 del 2015.
[5] Il comma 4 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 del 2015.
[6] Nel comma 6 dell'articolo 4 dopo le parole "I comuni" sono state aggiunte le parole "o le loro forme associative" ad opera del comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 26 del 2015.
[7] Nel comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "ai comuni" sono state aggiunte le parole "o alle loro forme associative" ad opera del comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 26 del 2015.
[8] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 del 2009.