Art. 18.
(Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali)
1.
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono individuate le nuove ASL ed i relativi ambiti territoriali.
2.
Gli ambiti territoriali delle nuove aziende corrispondono, di norma, ai territori delle province, ferma restando la facoltà di mantenere nelle aziende, in relazione ai bisogni dei cittadini, comuni di altra provincia.
3.
Nel caso in cui la singola provincia abbia una popolazione superiore a 400.000 abitanti, è facoltà del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, di individuare un numero maggiore di aziende.
4.
Al fine del miglioramento della funzionalità dei servizi, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche su iniziativa degli enti locali, può essere disposto lo spostamento di singoli comuni o di circoscrizioni da uno ad altro ambito territoriale aziendale. A tal fine la Giunta regionale acquisisce il parere delle conferenze dei sindaci o dei presidenti di circoscrizione interessate.
5.
Le nuove ASL sono costituite in azienda, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale è altresì dichiarata l'estinzione delle ASL preesistenti.
Art. 19.
(Articolazione distrettuale delle ASL e delle attività socio-sanitarie)
1.
I distretti, comprendenti ciascuno una popolazione non inferiore a 70.000 abitanti, costituiscono l'articolazione territoriale delle ASL e l'ambito ottimale per l'integrazione delle attività socio-sanitarie. Per le zone a scarsa densità abitativa o con particolari caratteristiche territoriali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua criteri specifici per il dimensionamento ottimale dell'ambito distrettuale.
2.
L'articolazione distrettuale viene realizzata al fine di:
a)
governare la domanda di servizi attraverso la valutazione dei bisogni socio-sanitari della comunità per definire le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari;
b)
assicurare l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali affidati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, nonché ai servizi direttamente gestiti dall'azienda sanitaria;
c)
promuovere iniziative di corretta comunicazione ed informazione ai cittadini;
d)
garantire equità di accesso, tempestività, appropriatezza e continuità dell'assistenza e delle cure per la popolazione di riferimento;
e)
assicurare il coordinamento fra le attività territoriali di prevenzione e quelle ospedaliere;
f)
valutare l'efficacia degli interventi.
3.
La definizione degli ambiti territoriali distrettuali spetta al direttore generale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e delle finalità indicate al comma 2, d'intesa con la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7. In caso di mancato accordo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, assume le proprie determinazioni con provvedimento motivato.
Art. 20.
(Aziende ospedaliere)
1.
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono individuate le aziende ospedaliere del sistema sanitario regionale contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi.
2.
Le aziende ospedaliere, individuate con le modalità del comma 1, dotate di personalità giuridica pubblica, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 21.
(Aziende ospedaliero-universitarie)
1.
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale formulata previa intesa con gli atenei piemontesi, sono individuate le aziende ospedaliero-universitarie contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi.
2.
Le aziende di cui al comma 1, dotate di personalità giuridica pubblica, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3.
La Giunta regionale, previa intesa con gli atenei piemontesi, definisce il funzionamento delle aziende sulla base dei seguenti principi:
a)
individuazione di un organismo paritetico di indirizzo strategico con compiti di definizione, nell'ambito dei contenuti della programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9 e agli articoli del titolo II, capo III, degli obiettivi annuali e pluriennali di attività e di verifica della rispondenza fra questi e le risorse finanziarie assegnate;
b)
articolazione dipartimentale integrata di tutte le strutture aziendali;
c)
gestione unificata del patrimonio e delle risorse umane e strumentali.
Art. 22.
(Articolazione territoriale degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali)
1.
La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei distretti di cui all'articolo 19 e quelli degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere. La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali è obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL
[8]
1 bis.
Qualora si verifichi la coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio assistenziali, il comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 8 e l'assemblea dei sindaci dell'ente gestore operano in modo congiunto e contestuale, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci.
[9]
2.
La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1.
[10]
2 bis.
Le azioni di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria nell'UPB DB19021.
[11]
(Forme di coordinamento sovrazonale e di integrazione funzionale dei servizi)
1.
Al fine di conseguire il miglior livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i servizi amministrativi, tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto le cui funzioni vengono esercitate a livello di aree interaziendali di coordinamento, cui afferiscono le aziende sanitarie individuate dalla Giunta stessa, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. - Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)), nonché le funzioni di gestione e sviluppo coordinato del sistema informativo sanitario regionale e delle tecnologie di informazione e comunicazione correlate, esercitate dall'ente strumentale della Regione individuato con deliberazione di Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.
2.
Al fine della realizzazione della funzione di coordinamento, la Giunta regionale, previa consultazione dei direttori generali interessati e sentita la commissione consiliare competente, individua, all'interno di ciascuna area interaziendale, l'azienda sanitaria o le aziende sanitarie cui affidare la gestione delle funzioni di cui al comma 1.
3.
La Giunta regionale individua altresì, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale, le funzioni sanitarie da espletarsi a livello di area interaziendale.
4.
Il livello interaziendale di coordinamento rappresenta, di norma, la dimensione strategica ed operativa ottimale per assicurare l'attuazione in modo integrato della programmazione socio-sanitaria regionale.
4 bis.
La Regione, entro centottanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle ''Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015'', istituisce l'adozione da parte di tutte le strutture sanitarie, comprese quelle convenzionate con il Servizio sanitario regionale, del Fascicolo sanitario elettronico, valorizzando o utilizzando al meglio le infrastrutture tecnologiche, data-center e reti telematiche, già disponibili.
[13]
4 ter.
Le aree di coordinamento prevedono, entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione legislativa relativa alle ''Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015'', l'adozione di un unico data-base su scala regionale per il censimento delle apparecchiature biomedicali.
[14]