"Interventi regionali a sostegno delle attività musicali".
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto della legge)
1.
La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e culturale dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.
Art. 2.
(Albo regionale)
1.
La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro quali:
a)
complessi bandistici e società filarmoniche;
b)
gruppi vocali e società corali;
c)
complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.
Art. 3.
(Programma pluriennale di intervento)
1.
Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.
Art. 4.
(Contributi)
1.
La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 3, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2:
a)
per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile;
b)
per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5.
(Adempimenti degli enti operanti nel settore)
1.
Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2, che intendono ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda dalla quale risulti:
[1]a)
l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
b)
i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
c)
i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
Art. 6.
(Adempimenti della Regione)
1.
Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 5.
[2]
2.
Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3.
La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.
Art. 7.
(Vincolo di destinazione dei contributi)
1.
I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui all'articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2.
I soggetti beneficiati, entro il 31 maggio dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.
[3]
Art. 7 bis.[4]
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:
a)
all'assegnazione dei contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili;
b)
all'assegnazione dei contributi per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura;
c)
ad eventuali criticità incontrate nella promozione di iniziative a favore dell'attività musicale popolare;
d)
ai risultati ottenuti a seguito dell'attività promossa.
3.
La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi sostenuti dalla Regione nel periodo preso in esame.
Art. 8.
(Finanziamento degli interventi)
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 2 miliardi.
2.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione "Contributi per il sostegno delle attività musicali popolari" con dotazione di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.
3.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari ammontare sul capitolo 15910.
4.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
5.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in corso.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 5 l'alinea è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2016.
[2] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2016.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "31 luglio" sono state sostituite dalle parole "31 maggio" ad opera dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2016.
[4] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 26 del 2015.