La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2017.
[2] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2017.
[3] La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 3 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2017.
[4] La lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 3 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 16 del 2017.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 9 la parola "organizzano" è stata sostituita dalle parole "svolgono servizi di interesse generale, organizzando" ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 del 2017.
[6] Il comma 2 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 del 2017.
[7] Il comma 2 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 16 del 2017.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 16 le parole "propria deliberazione" sono state sostituite dalle parole "egolamento, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto" ad opera dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2017.
[9] Nel comma 4 dell'articolo 16 la parola "riconosciuti" è stata sostituita dalle parole " istituiti dalle ATL o convenzionati con le medesime" ad opera dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2017.
[10] Il comma 6 dell'articolo 16 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2017.
[11] Il comma 2 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 del 2016.
[12] Il comma 3 dell'articolo 18 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 del 2016.
[13] Il comma 6 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2017.
[14] Il comma 6 bis dell'articolo 18 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2017.
[15] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 del 2017.
[16] Nel comma 1 dell'articolo 25 le parole "nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 4 del 2018.