"Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)".
(B.U. 18 dicembre 2014, n. 51)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Deroga all'applicazione dell'
articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3
)
1.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3
(Legge sulla montagna), al fine di garantire continuità nella gestione delle funzioni amministrative in vista del riordino complessivo della materia conseguente alla
legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le funzioni amministrative di cui all'
articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17
(Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) sono mantenute in capo alle comunità montane fino alla chiusura delle pratiche relative alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale 2007 - 2013.
2.
Relativamente alle funzioni di cui al comma 1, resta ferma la possibilità, per la Giunta regionale, di intervenire in via sostitutiva ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), come da ultimo modificata dalla
legge regionale 19 maggio 2011, n. 8
.
Art. 2.[1]
(...)
Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento)
1.
Nelle leggi regionali specificate nel provvedimento di ricognizione previsto dall'
articolo 10 della l.r. 3/2014
, ogni riferimento alle comunità montane è da intendersi riferito alle unioni montane.
Art. 3 bis.[2]
(Disposizioni transitorie)
1.
Nelle more del riordino complessivo delle funzioni amministrative conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e fino all'adozione del provvedimento previsto dall' articolo 10 della l.r. 3/2014 , le unioni montane possono esercitare le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della medesima legge con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.
Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 dicembre 2014
Sergio Chiamparino
Note:
[1] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 26 del 2015.
[2] L'articolo 3 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 3 del 2015.