Art. 13.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
1.
Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1990, è autorizzata, ai sensi dell'
articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55
, la contrazione di mutui per un importo complessivo di lire 206.000 milioni.
2.
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
3.
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
4.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in lire 32.000.000.000 per l'anno finanziario 1991 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990-1992.
5.
Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero: 1000 - 1010 - 2297 - 2375 - 2383 - 2720 - 3560 - 3776 - 3820 - 3830 - 3840 - 5010 - 5025 - 5030 - 5038 - 5050 - 5070 - 5092 - 5094 - 5096 - 5103 - 5115 - 5120 - 5130 - 5285 - 5300 - 5370 - 5380 - 5385 - 5386 - 5390 - 5557 - 5640 - 5680 - 5760 - 5921 - 6020 - 7075 - 7140 - 7260 - 7560 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 7932 - 8239 - 8500 - 8510 - 8615 - 8900 - 8905 - 8960 - 8986 (per l'importo di 97 miliardi) - 9100 - 9130 - 9142 - 9230 - 9300 - 9301 - 10110 - 10280 - 10285 - 10804 - 10810 - 11150 - 11500 - 11505 - 11695 - 11751 - 11765 - 11770 - 11785 - 11790 - 11970 - 12600 - 12760.
Art. 28.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)
1.
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla
legge regionale 17 agosto 1977, n. 42
, è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 174 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7930.
2.
La spesa per l'attuazione della
legge regionale 20 marzo 1978, n. 14
(istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia), è stabilita per l'anno finanziario 1990 in 42 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7940.
3.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj è stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7950.
4.
La spesa per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino è stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 240 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7960.
5.
La spesa per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali suburbani di cui alla
legge regionale 31 agosto 1982, n. 28
, è stabilita per l'anno finanziario 1990 in 360 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7970.
6.
La spesa per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit è stabilita per l'anno finanziario 1990 in lire 60 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7980.
7.
La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 66 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7990.
8.
La spesa per la gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè è stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 90 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8005.
9.
La spesa per la gestione del Parco naturale Alta Val Sesia è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8010.
10.
La spesa per la gestione del Parco naturale della Garzaia di Valenza è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 60 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8020.
11.
la spesa per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8025.
12.
La spesa per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, è stabilita per l'anno finanziario 1990 in lire 24 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8040.
13.
La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Argentera è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 108 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8050.
14.
La spesa per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, è stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8060.
15.
La spesa per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, è stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8065.
16.
La spesa per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, è stabilita per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8070.
17.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 9 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8085.
18.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8120.
19.
La spesa per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8148.
20.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Valle Botto è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8150.
21.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Bessa è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 18 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8155.
22.
La spesa per la gestione del Parco naturale del Monte Fenera è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 30 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8160.
23.
La spesa per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 60 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8180.
24.
La spesa per la gestione del Parco naturale della Val Troncea è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8185.
25.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 108 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8190.
26.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8195.
27.
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa è stabilita, per l'anno finanziario 1990, in lire 42 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8196.
Gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 2251, 2252, 2253, 2254 e 2255 non possono essere impegnati se non a seguito degli adempimenti previsti dall' art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6.
Gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1080, 2340, 3304, 3305, 3310, 5045, 5546, 5550, 5805, 5830, 6305, 6315, 7050, 8865, 9175, 10360 e 11665 possono essere impegnati esclusivamente per iniziative non attinenti gli scopi della L.R. n. 6/88.