Legge regionale n. 21 del 26 marzo 1990  ( Versione vigente )
"Prima integrazione della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4 (Bilancio di previsione 1990)".
(B.U. 04 aprile 1990, n. 14)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Integrazione della L.R. 4/90 )
1. 
Dopo l'articolo n. 48 è aggiunto il seguente articolo: "
Articolo 49
(Spese per gli interventi a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte)
1.
La spesa per l'attuazione della legge regionale 8 novembre 1989, n. 64 , è determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 120 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5065
".
Art. 2. 
(Copertura finanziaria)
1. 
Agli oneri previsti dal precedente articolo e fissati in lire 120 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.
2. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 1990
Vittorio Beltrami