Note:
[1] Il primo comma dell'art. 6 della l.r. 34/1986 sospende fino al 31 dicembre 1986 l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della presente legge, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33.
[2] Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 sospende fino al 31 dicembre 1988 l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della presente legge, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 dispone la sanatoria dei provvedimenti gia assunti nel periodo considerato.
[3] L'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 1 sospende l'applicazione del titolo II fino al 31 dicembre 1991.
[4] L'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 53 sospende l'applicazione del titolo II fino al 31 dicembre 1992.
[5] La lettera b del primo comma dell'articolo 12 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 34 del 1986.
[6] Questo comma dell'articolo 18 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 34 del 1986.
[7] L'articolo 34 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 34 del 1986.