Legge regionale n. 9 del 01 marzo 1979  ( Versione vigente )
"Provvedimenti per la incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva."
(B.U. 06 marzo 1979, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La Regione, in attuazione dell' articolo 4 dello Statuto regionale e dell' articolo 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , riconoscendo gli Enti di promozione e le Società sportive quali organizzazioni democratiche a base associativa, che, ai sensi dei loro statuti, svolgono attività di promozione e di diffusione dell'attività sportiva, ne incentiva l'attività mediante contributi in quanto essi operino effettivamente nel territorio della Regione in conformità dei principi della programmazione contenuti nel piano di sviluppo e nella legislazione regionale.
Art. 2. 
(Domande di contributo)
 
Le domande di ammissione al contributo devono essere indirizzate all'Assessorato regionale allo Sport, entro il 30 settembre di ogni anno, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente o della Società, e corredate da:
a) 
copia autentica dello Statuto ;
b) 
bilancio di previsione e relazione dettagliata del programma di attività, suddiviso, per quanto riguarda gli Enti di promozione, secondo i Comprensori e le discipline sportive;
c) 
indicazione analitica, per gli Enti di promozione e per le Federazioni sportive, delle Società affiliate responsabili della specifica attività per la quale viene richiesto il contributo, nonché del loro legale rappresentante.
 
Fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda è consentita agli Enti e alle Società la presentazione di relazioni di aggiornamento dell'attività in corso.
Art. 3. 
(Assegnazione ed erogazione dei contributi)
 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera la concessione dei contributi e provvede, su istanza dell'Ente che ha presentato la domanda o della Società di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo, la eventuale erogazione a titolo d'acconto di una anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa.
 
L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale a seguito della presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte dell'Ente, o della Società di cui alla precitata lettera c), del bilancio consuntivo e della dettagliata relazione e documentazione dell'attività svolta.
Art. 4. 
(Revoca del contributo)
 
In caso di mancata o parziale effettuazione delle iniziative indicate nei programmi di cui all'articolo 2, la Giunta regionale dispone la revoca o la riduzione del contributo.
Art. 5. 
(Norme transitorie)
 
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, e possono contenere la richiesta di concessione di contributo per l'attività svolta nell'anno 1978 secondo le modalità previste dal precedente articolo 2.
Art. 6. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 500 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per 150 milioni, mediante una quota, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , e, per 350 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, nello stato di previsione medesimo sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: "Contributi ad enti di promozione sportiva", con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Le spese per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 marzo 1979
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