Legge regionale n. 26 del 25 maggio 1978  ( Versione vigente )
"Bilancio per l'esercizio finanziario 1978."
(B.U. 30 maggio 1978, n. 22)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
 
Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1978 è approvato in L. 695.602.939.478 in termini di competenza e in L. 1.278.110.081.590 in termini di cassa.
 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione dell'imposta locale sui redditi con la aliquota stabilita dalla Regione ed il versamento, nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1978.
Art. 2. 
(Stato di previsione della spesa)
 
Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 1978 è approvato in lire 696.103.079.478 in termini di competenza ed in lire 1.278.110.081.590 in termini di cassa.
 
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.
 
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno 1978, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 .
Art. 3. 
(Quadro generale riassuntivo)
 
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1978, con gli allegati prospetti 1 e 2 di cui all'articolo 31, secondo e terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 .
Art. 4. 
(Bilancio pluriennale)
 
E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1978-1980, allegato alla presente legge.
Art. 5. 
(Riclassificazione della spesa)
 
Sono approvati, ai sensi dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n 12 , i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.
Art. 6. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.
[1] 
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell' articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.
Art. 7. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
 
E' approvato, ai sensi dell' articolo 49, terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 8. 
(Pagamenti mediante aperture di credito)
 
E' approvato, ai sensi dell' articolo 61, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 9. 
(Fondi globali)
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978:
a) 
del capitolo n. 12500, denominato "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) 
del capitolo n. 12600, denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
Art. 10. 
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , è determinata per l'anno finanziario 1978 in 140 milioni ed è iscritta al capitolo n. 520.
 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , è determinata per l'anno finanziario 1978 in 100 milioni ed è iscritta al capitolo n. 760.
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui all' articolo 8 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 100 milioni ed è iscritta al capitolo n. 780.
Art. 11. 
(Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte)
 
La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all' articolo 12, lettera b) della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 800 milioni ed è iscritta al capitolo n. 1300.
Art. 12. 
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)
 
La spesa per la concessione del contributo di cui all' articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 380 milioni ed è iscritta al capitolo n. 1400.
 
Il contributo per il funzionamento del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione, stabilito per l'anno finanziario 1977 in 310 milioni ai sensi della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 ed iscritto al capitolo n. 1405 del bilancio per l 'anno finanziario 1978, è aumentato di 50 milioni.
Art. 13. 
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane)
 
La spesa per la concessione del contributo per il funzionamento delle Comunità Montane di cui alle leggi regionali 30 marzo 1974, n. 9 e 7 luglio 1976, n. 35 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 700 milioni ed è iscritta al capitolo n. 1800.
Art. 14. 
(Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste)
 
La spesa per la concessione dei contributi in interesse di cui all' articolo 4, lettera a) della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 500 milioni ed è iscritta al capitolo n. 2730.
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 4, lettere b), c), f), g) ed l) della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 4000 milioni ed è iscritta al capitolo n. 2740.
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 è determinata per l'anno finanziario 1978, in 1.750 milioni ed è iscritta al capitolo n. 2930.
Art. 15. 
(Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all' articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 47 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 300 milioni ed è iscritta al capitolo n. 2810.
Art. 16. 
(Interventi per la cooperazione agricola e l 'associazionismo)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 150 milioni ed è iscritta al capitolo n.3000.
Art. 17. 
(Interventi in agricoltura per eccezionali calamità)
 
L'anticipazione di cui all' articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 500 milioni ed è iscritta al capitolo n. 900 di entrata ed al capitolo n. 3400 di spesa.
Art. 18. 
(Interventi per le alluvioni dell'ottobre 1977)
 
L'anticipazione di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1977, n. 59 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 100 milioni ed è iscritta al capitolo n. 910 di entrata ed al capitolo n. 3410 di spesa.
Art. 19. 
(Interventi per lo sviluppo della rete distributiva)
 
Le spese per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 3 e all' articolo 6, lettera b) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 sono determinate, per l'anno finanziario 1978, rispettivamente in 1900 milioni e 50 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 5300 e n. 5330.
 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 6, lettera d) della legge regionale 4 giugno 1975 n. 47 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 100 milioni ed è iscritta al capitolo n. 5320.
Art. 20. 
(Interventi per l 'esecuzione di opere pubbliche)
 
La spesa per la concessione alle Province dei contributi di cui all' articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 è determinata, per l'anno finanziario 1978, in 3295 milioni ed è iscritta al capitolo n. 6000.
 
Le spese per la concessione dei contributi in capitale di cui agli articoli 2, n. 1 e 2, n. 3 e n. 4 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 sono determinate per l'anno finanziario 1978 rispettivamente in 2.000 milioni, 2.000 milioni e 2.000 milioni e sono iscritte nei capitoli n. 7230, n. 6020 e n. 6010.
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all' articolo 3, lettera a) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 (costruzione, completamento e sistemazione di strade comunali) è determinata per l'anno finanziario 1978 in 1.000 milioni ed è iscritta al capitolo n. 6030.
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all' articolo 3, lettera a) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 (costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento acquedotti e fognature compresi gli impianti di depurazione ) è determinata, per l'anno finanziario 1978 in 1.000 milioni ed è iscritta al capitolo n. 7220.
 
La spesa per la concessione di contributi in conto interessi di cui all' articolo 3, lettera b) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 (costruzione, ampliamento, ristrutturazione e consolidamento di sedi municipali), è determinata per l'anno finanziario 1978 in 600 milioni ed è iscritta al capitolo n. 7240.
 
La spesa per la concessione di contributi in conto interesse di cui all' articolo 3, lettera d) della legge regionale 18 maggio 1975, n. 28 (costruzione, ampliamento, sistemazione di strutture commerciali e di mercati) è determinata per l'anno finanziario 1978 in 50 milioni ed è iscritta al capitolo n. 5400. La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all' articolo 3, lettera g) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 (costruzione, completamento e adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica) è determinata, per l'anno finanziario 1978, in 150 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8220.
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all' articolo 3, terzo comma, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 (costruzione, ampliamento o completamento o ristrutturazione di case di riposo per anziani o di edifici destinati all'assistenza di minori) è determinata, per l'anno finanziario 1978, in 200 milioni ed è iscritta al capitolo n. 9205.
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 16 maggio 1975, n 28 (costruzione, completamento, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere) è determinata per l'anno finanziario 1978, in 300 milioni ed è iscritta al capitolo n. 9940.
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all' articolo 3, primo comma, lettera c) della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 , è determinata, per l'anno finanziario 1978, in 200 milioni ed è iscritta al capitolo n. 9950.
Art. 21. 
(Contributo agli enti locali per l'acquisto di materiale rotabile)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14 è determinata per l'anno finanziario 1978, in 3.400 milioni ed è iscritta al capitolo n. 5620.
Art. 22. 
(Contributo alle imprese private per acquisto autobus nuovi)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6 maggio 1975, n. 15 è determinata, per l'anno finanziario 1978, in 6.200 milioni ed è iscritta al capitolo n. 5630.
Art. 23. 
(Contributi regionali per investimenti nel settore dei trasporti)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 16 è determinata per l'anno finanziario 1978, in 1.000 milioni ed è iscritta al capitolo n. 5920.
Art. 24. 
(Interventi per l 'acquisizione e la valorizzazione di aree incluse nel piano dei parchi)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42 è determinata per l'anno finanziario 1978, in 500 milioni ed è iscritta al capitolo n. 7460.
Art. 25. 
(Provvedimenti per l 'incentivazione turistico-ricettiva)
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all' articolo 2, lettera b) della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 , è determinata per l'anno finanziario 1978 in 160 milioni ed è iscritta nei capitoli n. 7670 e n. 7680 nella rispettiva misura di 150 milioni e di 10 milioni.
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 , è determinata per l'anno finanziario 1978 in 320 milioni ed è iscritta nei capitoli n. 7650, n. 7660 e n. 7690 nella rispettiva misura di 250 milioni, 60 milioni e 10 milioni.
 
La spesa per la concessione della garanzia di cui all' articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 20 milioni ed è iscritta al capitolo n. 7700.
Art. 26. 
(Provvedimenti per la formazione dello sport)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 42 , è determinata per l'anno finanziario 1978 in 2.000 milioni ed è iscritta al capitolo n. 7750.
Art. 27. 
(Interventi per la sistemazione di bacini montani e opere idraulico forestali)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 9 novembre 1975, n. 54 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 400 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8050.
Art. 28. 
(Provvedimenti per la depurazione delle acque)
 
La spesa per l'attuazione degli investimenti di cui alla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 e determinata, per l'anno finanziario 1978 in 400 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8050.
Art. 29. 
(Provvidenze speciali per il risanamento delle acque)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 2.000 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8060.
Art. 30. 
(Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi)
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all' articolo 3, 1° comma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 200 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8100.
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all' articolo 3, 2° comma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 , è determinata per l'anno finanziario 1978 in 500 milioni ed è iscritta al capitolo n. 8110.
Art. 31. 
(Riorganizzazione e gestione dei servizi socio sanitari)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 è stabilita per l'anno finanziario 1978, in 3440 milioni ed è iscritta ai capitoli n. 9100, n. 9105, n. 9170, n. 9240, n. 9260 e n. 9280 nella rispettiva misura di 600 milioni, 1200 milioni, 120 milioni, 1200 milioni, 120 milioni e 200 milioni.
Art. 32. 
(Piani di coordinamento territoriale)
 
La spesa per la predisposizione dei piani di coordinamento territoriale di cui all' articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 è stabilita per l'anno finanziario 1978 in 1750 milioni ed è iscritta al capitolo n. 7050.
Art. 33. 
(Formazione della cartografia regionale di base)
 
La spesa per l'attuazione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 è stabilita per l'anno finanziario 1978 in 2.600 milioni ed è iscritta per 2.500 milioni al capitolo n. 7110 e per 100 milioni al capitolo n. 7100.
Art. 34. 
(Contributi per la formazione di strumenti urbanistici)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all' articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 2.100 milioni ed è iscritta al capitolo n. 7140.
Art. 35. 
(Acquisizione o risanamento di complessi residenziali di interesse storico o culturale)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 17 maggio 1976, n. 27 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 5.000 milioni ed è iscritta ai capitoli n. 7300 e n. 7310 nella rispettiva misura di 2.500 milioni e di 2.500 milioni.
Art. 36. 
(Contributo all'Azienda Regionale per la gestione della Tenuta" La Mandria")
 
La spesa per la concessione del contributo di funzionamento dell'Azienda Autonoma regionale della Tenuta "La Mandria" di cui all' articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32 , è stabilita per l'anno finanziario 1978 in 600 milioni ed è iscritta al capitolo n. 7450.
Art. 37. 
(Gestione e controllo dei servizi consultoriali)
 
Il contributo integrativo regionale per l'istituzione ed il funzionamento dei servizi consultoriali di cui all' articolo 18 della legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 è determinato per l'anno 1978 in 100 milioni ed è iscritto al capitolo n. 9140.
Art. 38. 
(Formazione professionale degli operatori degli asili nido)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 è determinata per l'anno finanziario 1978 in 80 milioni ed è iscritta al capitolo n. 10740.
Art. 39. 
(Trasferimento di limite di impegno)
 
La decorrenza del limite di impegno di 200 milioni, autorizzato, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1978, n. 7 , in aumento al limite di impegno stabilito dall' articolo 13, 1° comma della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 per l'anno finanziario 1977 ed iscritto al capitolo n. 13640 del bilancio per l'anno medesimo, è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare di 200 milioni, che è riferito al capitolo n. 6500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
 
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di 200 milioni, iscritta al capitolo n. 13640 del bilancio per l'anno 1977 non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.
Art. 40. 
(Capitoli aggiunti per la gestione dei residui)
 
In conformità all' articolo 144, terzo comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a disporre su conforme deliberazione della Giunta Regionale, da comunicarsi al Consiglio entro 15 giorni dal suo perfezionamento, la istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1978, per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistono, nel bilancio per l'anno finanziario 1978, i capitoli corrispondenti, stabilendo nel contempo gli stanziamenti di cassa contro contestuale riduzione, di pari importo, del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
Art. 41. 
(Trasferimenti di impegni e di pagamenti)
 
Gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati sui capitoli n. 9160, n. 9410, n. 9420, n. 9430, n. 9750 e n. 9760 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono trasferiti sul capitolo n. 9270 dello stesso stato di previsione.
 
Gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati sui capitoli n. 9120, n. 11010, n. 11020, n. 11030, n. 11040, n. 11050, n. 11080, n.11100 e n. 11110 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono trasferiti sul capitolo n. 11000 dello stesso stato di previsione.
Art. 42. 
(Bilancio di previsione dell'Azienda Regionale per la gestione della Tenuta "La Mandria")
 
E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda Regionale per la gestione della Tenuta "La Mandria" per l'anno finanziario 1978, allegato alla presente legge.
[2] 
(Bilancio di Previsione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte)
 
E' approvato il Bilancio di Previsione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, per l'anno finanziario 1978, allegato alla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 maggio 1978
ALDO VIGLIONE

Allegato A 
OMISSIS

Note: