Legge regionale n. 42 del 04 giugno 1975  ( Versione vigente )
"Provvedimenti per la formazione dello sport in Piemonte."
(B.U. 10 giugno 1975, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 4 del proprio Statuto , promuove lo sviluppo dello sport come servizio sociale concedendo per il biennio 1975-76 le provvidenze di cui alla presente legge.
Art. 2. 
(Provvidenze per impianti e attrezzature)
 
Sono concessi a favore di Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane contributi in conto capitale pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento o il miglioramento di impianti per la pratica sportiva di base e, in via subordinata, per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive.
 
L'entità di ciascun contributo non può superare in ogni caso i seguenti limiti massimi:
 
L. 15.000.000 per impianti singoli o complessi di impianti minimi realizzati da Comuni;
 
L. 40.000.000 per impianti realizzati da Consorzi di Comuni o da Comunità Montane;
 
L. 1.000.000 per attrezzature tecnico-sportive.
 
I contributi di cui al primo comma sono elevati al 75% per impianti la cui spesa non superi gli 8 milioni di lire, realizzati da Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
 
Sono concessi inoltre a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari contributi in conto capitale pari al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di impianti per l'esercizio sportivo a servizio dei quartieri realizzati dag]i Istituti stessi secondo i programmi di edilizia pubblica residenziale; la entità di ciascun contributo non potrà in ogni caso superare il limite di 15.000.000 di lire.
 
I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora acquistate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. 
(Provvidenze per attività)
 
Sono concessi agli Enti di promozione sportiva ufficialmente riconosciuti ed operanti in Piemonte contributi per lo svolgimento di attività sportiva a carattere formativo.
Art. 4. 
(Vincolo di destinazione e di gestione)
 
L'uso degli impianti che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge deve essere garantito, compatibilmente con le loro caratteristiche, a tutti i cittadini.
 
Ai fini della gestione degli impianti, gli Enti proprietari costituiscono apposite Commissioni sportive con la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni locali e delle Associazioni sportive.
Art. 5. 
(Non cumulabilità dei benefici)
 
Le provvidenze stabilite dalla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con altri benefici erogati da leggi regionali o statali.
Art. 6. 
(Acquisizione delle aree)
 
Per gli interventi di cui all'art. 2 relativi all'acquisizione dell'area occorrente per gli impianti sportivi valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.
 
L'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione Regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a indifferibilità e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e ad ogni altro effetto di legge.
Art. 7. 
(Modalità per la richiesta delle provvidenze: impianti e attrezzature)
 
Le domande di concessione di contributi previsti dall'art. 2 devono essere presentate alla Regione Piemonte Assessorato allo Sport - entro il 30 settembre di ogni anno, redatte in carta legale e corredate della deliberazione dell'Ente (o degli Enti consorziati) che autorizzi l'esecuzione dell'opera o l'acquisto delle attrezzature.
 
A tali domande devono essere allegati i seguenti documenti:
a) 
per le attrezzature
 
- relazione tecnico-descrittiva delle attrezzature da acquisire, con indicazione dei costi unitari e complessivi e della possibile utilizzazione;
b) 
per gli impianti
 
- relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata all'impianto sportivo, con indicazione degli impianti già esistenti e dei dati demografici riferiti in particolar modo ai potenziali utenti;
 
- relazione tecnico-descrittiva dell'impianto e computo metrico estimativo dettagliato;
 
- progetto tecnico in scala adeguata, con i particolari costruttivi;
 
- parere sugli atti progettuali rilasciato dal competente Ufficio Provinciale del Genio Civile.
Art. 8. 
(Modalità per la richiesta delle provvidenze: attività)
 
Le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 devono essere presentate alla Regione Piemonte - Assessorato allo Sport -, redatte in carta legale e corredata dei seguenti documenti:
a) 
relazione riassuntiva dell'attività precedentemente svolta dal richiedente;
b) 
dettagliato programma di attività e relativo preventivo di spesa.
Art. 9. 
(Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze)
 
I contributi saranno concessi secondo i criteri di priorità intesi a:
 
- favorire la realizzazione di impianti con destinazione e dimensioni comprensoriali deliberati da Consorzi di Comuni o da Comunità Montane;
 
- favorire gli interventi rivolti a dotare di impianti essenziali i Comuni che ne siano sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica;
 
- favorire la realizzazione di impianti di bassi costi, suscettibili di ulteriore sviluppo, con caratteristiche da polivalenza che ne consentano il più ampio impiego quantitativo.
Art. 10. 
(Commissione tecnica consultiva)
 
Per l'esame delle domande relativa alle provvidenze stabilite dall'art. 2 della presente legge è istituita una Commissione tecnica consultiva nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta da:
 
1) l'Assessore allo Sport, che la presiede;
 
2) l'Assessore ai Lavori Pubblici o un suo delegato;
 
3) un rappresentante della Delegazione regionale del CONI;
 
4) tre rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
 
5) un rappresentante della Federazione medici sportivi;
 
6) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
 
7) un rappresentante della Unione Regionale delle province Piemontesi (UPI); sette esperti in materia sportiva scelti dal Consiglio Regionale tra gli Enti di promozione sportiva operanti in Piemonte, eletti con voto limitato a quattro.
 
Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario della Regione.
Art. 11. 
(Concessione delle provvidenze)
 
I contributi previsti dall'art. 2 della presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la Commissione di cui all'art. 10.
 
Nel provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine di ultimazione delle opere. Detto termine può essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.
 
I contributi previsti dall'articolo 3 sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa.
Art. 12. 
(Erogazione dei contributi)
 
La liquidazione dei contributi assegnati sarà autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale secondo i seguenti criteri:
a) 
per la realizzazione di impianti il 50% del contributo sarà erogato all'inizio dei lavori; il rimanente 50% sarà erogato a lavori ultimati dietro presentazione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta e previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità ai progetti forniti;
b) 
per l'acquisto di attrezzature il contributo sarà erogato dietro presentazione di idonea documentazione contabile comprovante l'avvenuta spesa in conformità alla richiesta;
c) 
per lo svolgimento di attività il contributo sarà erogato dietro presentazione di documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività in conformità alla richiesta.
Art. 13. 
(Disposizioni finanziarie e contabili: impianti e attrezzatture)
 
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 940 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare complessivo, estinguibili in semestralità costanti posticipate ad un tasso non superiore al 15% e per un durata non superiore ad anni trenta. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui medesimi.
 
Nello stato di previsione dell'entrata dell'anno 1975 sarà conseguentemente iscritto il capitolo n. 105 con la denominazione "Proventi dei mutui per il finanziamento degli oneri relativi alla promozione dello sport nella Regione Piemonte" e la dotazione di 940 milioni.
 
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà iscritto il cap. n. 1386 con la denominazione: "Contributi in capitale a Comuni, Consorzi di Comuni ed a Comunità montane, per la costruzione, l'ampliamento od il miglioramento di impianti per l'esercizio sportivo o per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive", e lo stanziamento di 940 milioni.
 
All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutati in 180 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione di 160 milioni dello stanziamento di cui al cap. 1018 e mediante una riduzione di 20 milioni dello stanziamento del cap. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo i capitoli n. 942 e n. 1417, relativi alle quote interessate ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 160 e di 20 milioni.
 
Nei bilanci di previsione degli anni 1976 e successivi saranno iscritti i capitoli n. 942 e n. 1417 con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti nei rispettivi anni.
 
La spesa per l'anno finanziario 1976, sarà stabilita con successiva legge regionale che indicherà altresì le modalità per il relativo finanziamento.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Disposizioni finanziarie e contabili: attività)
 
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 60 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 101 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 940, con la denominazione "Concessione agli Enti di promozione sportiva operanti in Piemonte di contributi per lo svolgimento di attività sportive a carattere formativo".
 
La spesa per l'anno finanziario 1976 sarà stabilita con successiva legge regionale che indicherà altresì le modalità per il relativo finanziamento.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 
(Disposizioni finanziarie e contabili: commissione tecnica consultiva)
 
All'onere previsto dall'art. 10 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1975, a carico dello stanziamento iscritto al cap. n. 53 del corrispondente stato di previsione della spesa.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1976, con lo stanziamento di cui al cap. n. 53 dello stato di previsione del corrispondente bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 giugno 1975
Gianni Oberto Tarena