Legge regionale n. 7 del 17 gennaio 1978  ( Versione vigente )
"Integrazione degli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1977 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 10 della legge regionale 9.4.1974, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni e per concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo 8."
(B.U. 24 gennaio 1978, n. 4)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Sono autorizzati l'aumento di 200.000.000 del limite di impegno stabilito dall' art. 13, 1° comma, della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 , per l'anno 1977, nonché l'aumento di pari ammontare delle conseguenti annualità dell'anno 1977 al 1986.
 
E' autorizzata l'ulteriore spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1986 per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 8 della stessa legge regionale 1974, n. 10.
 
All'onere di cui ai precedenti commi si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante una riduzione di 240 milioni dello stanziamento di cui al cap. 14040 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui al capitoli n. 13640 e n. 13660 dello stato medesimo, nella rispettiva misura di 200 milioni e di 40 milioni.
 
Per la concessione del concorso regionale nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, di cui all'art. 10 della legge regionale 1974, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, l'ulteriore spesa di L. 160 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante una riduzione di L. 150 milioni dello stanziamento di cui al cap. 10180 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione da 100 a 250 milioni dello stanziamento di cui al cap. 8260 dello stato di previsione medesimo.
 
Il Presidente della Giunta regionale, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 gennaio 1978
Aldo Viglione