(DISCIPLINARE PER L'ALLESTIMENTO DI DISCARICHE CONTROLLATE DEI RIFIUTI SOLIDI)
1. Si definisce discarica controllata il metodo di smaltimento su terreno dei rifiuti solidi urbani, dei fanghi di depurazione delle acque e dei rifiuti industriali assimilabili agli urbani, condotto secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti, diretti ed indiretti, per la salute pubblica e che, nel rispetto di tale esigenza, consentano la migliore utilizzazione della superficie a disposizione.
2. Il terreno da adibire alla discarica deve trovarsi il più vicino possibile alle zone di raccolta dei rifiuti, rispettando le distanze dai centri abitati previste dall' art. 24 della legge 20 marzo 1941 n. 366 .
La scelta della ubicazione della discarica va subordinata ai seguenti studi:
a) analisi della capacità della discarica, in relazione ai costi di allestimento;
b) analisi geologica ed idrogeologica al fine di appurare se esistono pericoli per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde;
c) considerazioni sul paesaggio e le caratteristiche naturali della zona;
d) collocazione dell'area nel rispetto del piano regolatore comunale;
e) verifica della direzione dei venti predominanti, in rapporto alla posizione della più vicina abitazione.
3. E' vietato lo scarico di materiali di rifiuto in acqua.
Tale divieto si estende anche nelle zone golenali o comunque soggette ad inondazioni, a meno che non vengano predisposte adeguate opere di difesa contro le piene e le infiltrazioni.
4. Qualora falde superficiali o sotterranee possano essere interessate da acque di infiltrazione, il fondo e le pareti della discarica devono essere opportunamente impermeabilizzati.
5. Il progetto per l'allestimento della discarica dovrà comprendere i seguenti elementi:
a) relazione tecnica con i risultati dello studio geologico ed idrogeologico;
b) relazione tecnica sulla potenzialità della discarica;
c) piano di gestione (macchinari ed infrastrutture fisse e mobili);
d) stralcio del piano regolatore comunale;
e) corografia in scala 1:25.000;
f) planimetria in scala 1:2.000 con equidistanza non superiore a 2 metri;
g) sezioni in scala adeguata;
h) disegni costruttivi delle eventuali opere complementari ed i relativi servizi;
i) dispositivi antincendio;
l) piano di sistemazione e di riutilizzazione dell'area.
6. L'area da destinare alla discarica deve essere collegata alla viabilità ordinaria da una strada di accesso praticabile in ogni condizione di tempo ed adeguata al numero ed alle caratteristiche degli automezzi di cui sia previsto il transito.
7. Tutto il perimetro della discarica va adeguatamente recintato e delimitato da un doppio filare di alberi d'alto fusto.
L'ingresso della discarica deve essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi nelle ore notturne o comunque in assenza del personale di sorveglianza.
8. L'area da adibire a discarica deve essere dotata di installazioni fisse idonee allo svolgimento dell'attività del personale addetto allo scarico.
9. Tutti i rifiuti da smaltire devono essere pesati allo scarico o altrove.
10. Il terreno a disposizione per la discarica va suddiviso in un certo numero di celle o trincee, ognuna delle quali deve essere completata con una successione di strati sovrapposti di rifiuti, con altezza non superiore a 2 metri, fino al livello finale prestabilito, prima che siano iniziati i lavori in un altro settore.
I rifiuti scaricati dagli automezzi vanno sistemati e costipati, eventualmente precompattati, mediante opportuni mezzi meccanici.
11. La scarpata laterale del deposito deve presentare una pendenza inferiore al 30° sull'orizzontale, quando si tratta di una sistemazione definitiva ed inferiore ai 45° quando sia previsto l'ampliamento successivo della discarica.
12. Immediatamente sottovento alla zona di scarico dei rifiuti devono essere disposti schermi mobili di altezza non inferiore ai 2 metri, in grado di trattenere le carte e gli altri materiali leggeri trasportati dal vento.
13. Al termine di ogni giornata lavorativa tutte le superfici del deposito esposte all'atmosfera devono essere ricoperte con materiale di natura omogenea, sabbioso o ghiaioso, in grado di formare uno strato uniforme e tuttavia permeabile all'aria, di spessore non inferiore ai 20 cm.
14. Il materiale di ricoprimento nella parte superiore del deposito, non inferiore a 50 cm., deve essere livellato con cura onde ridurre al minimo la formazione di pozze d'acqua nei periodi di pioggia.
Alla superficie si deve assegnare una debole pendenza, almeno dell'1%, che favorisca lo scorrimento delle acque meteoriche.
15. Tutte le superfici dello strato devono essere periodicamente ispezionate dalla competente autorità sanitaria onde individuare le spaccature ed erosioni eventualmente determinatesi; nel qual caso deve essere ripristinato lo strato di copertura.
16. Le partite di cibi avariati vanno disposte nella parte inferiore del deposito e ricoperte immediatamente dopo lo scarico degli automezzi.
Tale prescrizione si applica anche nel caso di cibi in scatola, o confezionati in altro modo, con rottura dei contenitori mediante schiacciamento con i mezzi meccanici di costipamento in dotazione alla discarica.
17. Le carogne di animali, che non sia stato possibile eliminare con altro metodo più razionale, possono essere accettate allo scarico, osservando le medesime modalità di cui al punto precedente.
18. I materiali ingombranti, quali cartoni, mobili e casse, vanno grossolanamente frantumati, ricorrendo ai mezzi meccanici di costipamento in dotazione alla discarica, e successivamente disposti alla base del deposito.
19. I fanghi di fogna possono essere disposti nella discarica assieme con gli altri rifiuti, senza speciali accorgimenti, quando presentino un contenuto d'acqua non superiore al 75% e purché siano stati sottoposti a digestione o ad altro processo di stabilizzazione.
20. E' proibito lo scarico di rifiuti radioattivi di qualunque tipo e natura. Tale divieto si estende anche ai rifiuti (qualunque sia la radiotossicità e l'attività dei radionunclidi impiegati) provenienti da laboratori, industrie, istituti di ricerca, istituti di cura e simili.
21. E' parimenti vietato depositare in una discarica controllata i rifiuti provenienti da istituti di cura pubblici o privati.
22. Occorre provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area.
La frequenza di tale operazione ed i periodi dell'anno in cui essa viene condotta devono essere stabiliti dalla competente autorità sanitaria, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.
23. Nell'ambito della discarica controllata è vietata qualsiasi forma di cernita manuale e l'allevamento o il pascolo di suini e di qualsiasi altro animale.
24. Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di scorie non completamente estinte; è inoltre vietato l'incenerimento di materiali di rifiuto di qualsiasi tipo.
25. Devono essere sempre disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nel deposito. A tale scopo occorre accantonare una riserva facilmente accessibile di materiale di ricoprimento.
26. All'esaurimento della capacità della discarica, l'ultimo strato di rifiuti deve essere coperto con materiale inerte di qualità e spessore adeguati alle future previste utilizzazioni e comunque non inferiore a 50 cm.
27. In attesa che si renda possibile l'utilizzazione dell'area la copertura superficiale della discarica deve essere protetta mediante la seminagione di specie botaniche idonee al tipo di copertura usato ed al clima.
Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.