Legge regionale n. 46 del 04 giugno 1975  ( Versione vigente )
"Interventi a favore di consorzi tra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi."[1]
(B.U. 10 giugno 1975, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione promuove l'allestimento di discariche controllate e la realizzazione di impianti di trattamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di quelli industriali assimilabili agli urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi 1975/1981, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale entro il 30 settembre 1975.
Art. 2. 
 
Nell'ambito delle aree di intervento indicate nel piano di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione di Consorzi di Comuni per l'allestimento di discariche controllate e per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi. Ai Consorzi possono partecipare le Province competenti per territorio.
 
I Consorzi sono Enti di diritto pubblico, ai sensi della legge comunale e provinciale.
 
La Costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto .
 
Le Comunità montane possono esplicare le medesime funzioni dei Consorzi.
 
I Consorzi possono gestire, a norma del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 , mediante aziende speciali, oltre i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi, anche quelli di raccolta e trasporto dei medesimi.
 
Nell'ambito delle aree d'intervento indicate nel piano di cui all'art. 1 della presente legge, i Consorzi possono essere costituiti se i Comuni aderenti all'iniziativa consortile per lo smaltimento dei rifiuti solidi comprendono almeno la metà della popolazione residente nell'area di intervento.
Art. 3. 
 
Gli Enti di cui al precedente art. 2 possono richiedere all'Amministrazione Regionale, per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi, la concessione di contributi in capitale nella misura del 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
 
Gli Enti di cui al precedente art. 2 possono altresì richiedere alla Regione, per la realizzazione d'impianti di trattamento dei rifiuti solidi, la concessione di contributi costanti venticinquennali nella misura di seguito fissata, in relazione al tipo di opere. Gli oneri ammessi a contributo comprendono la spesa per l'acquisizione dei terreni inerenti agli impianti I contributi potranno essere concessi:
a) 
nella misura del 6,50% nella spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione d'impianti d'incenerimento o di compattazione dei rifiuti solidi;
b) 
nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione d'impianti di incenerimento dei rifiuti solidi con ricupero di energia o di calore; nella misura del 7,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di trattamento volti al ricupero ed alla trasformazione dei rifiuti solidi.
 
I contributi di cui al comma precedente si intendono elevati rispettivamente al 9,50%, al 10% e al 10,50%, qualora i mutui siano contratti con Istituti di Credito diversi dalla Cassa DD.PP.
 
Le spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi sono comprensive dei costi riguardanti:
 
- studi geologici ed idrogeoligici del sito;
 
- acquisto del terreno;
 
- opere accessorie; - opere speciali di salvaguardia ambientale;
 
- acquisto di macchine per movimento di terra.
Art. 4. 
 
Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
 
Le domande devono essere corredate da:
a) 
una relazione tecnica sull'area prescelta, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 del disciplinare allegato alla presente legge per l'allestimento di discariche controllate;
b) 
un progetto di massima, approvato con deliberazione del competente organo consorziale, comprendente il preventivo della spesa ed il piano di finanziamento dell'opera, per la realizzazione di impianti di trattamento. Il progetto di massima deve altresì essere integrato da una relazione generale nella quale risulti motivata la scelta dell'impianto.
Art. 5. 
 
Per l'anno 1975 possono presentare domanda per ottenere la concessione integrativa dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge anche i Consorzi che abbiano ottenuto dalla Regione, nell'anno 1974, il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949 n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni, per la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi, e che intendano realizzare gli impianti medesimi in conformità al piano regionale di cui all'art. 1.
Art. 6. 
 
Presso la Regione è costituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, una Commissione, tecnica composta da:
a) 
l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede;
b) 
l'Assessore regionale ai lavori pubblici od un suo delegato;
c) 
un funzionario degli Uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente;
d) 
un funzionario tecnico degli Uffici regionali preposti ai lavori pubblici;
e) 
un funzionario medico degli Uffici regionali preposti alla sanità;
f) 
cinque esperti di ingegneria, di chimica o di igiene ambientale designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre nominativi;
g) 
due esperti di ingegneria, di chimica o di igiene ambientale designati dalla Unione piemontese dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
 
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario addetto agli Uffici regionali della tutela dell'ambiente.
 
La Commissione dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.
 
I membri della Commissione, all'atto della nomina, devono dichiarare per iscritto di non avere rapporti di lavoro o di interesse diretti od indiretti con gli Enti di cui all'art. 2, nè con aziende o enti che progettano, costruiscono ed installano gli impianti di cui alla presente legge.
 
La Commissione subentra nella materia della presente legge al Comitato regionale tecnico amministrativo di cui al D. Lgs. Lgt. 18 gennaio 1945 n. 16.
Art. 7. 
 
La Commissione di cui all'art. 6 procede all'esame delle domande ed esprime, entro il termine del 15 maggio, il proprio motivato parere sulla conformità dei progetti al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi, fornendo indicazioni alla Giunta Regionale per la predisposizione del programma annuale di finanziamento che tenga conto della priorità delle opere necessarie.
 
La Giunta delibera entro il 31 maggio successivo il programma annuale di intervento ed i relativi finanziamenti, con riferimento al piano regionale di sviluppo e alle sue articolazioni comprensoriali.
 
Il programma annuale deve prevedere l'accantonamento di una quota pari al 10% dello stanziamento, da destinare al finanziamento di eventuali oneri suppletivi che potranno insorgere dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.
 
La deliberazione della Giunta Regionale è comunicata entro dieci giorni ai Consorzi interessati.
Art. 8. 
 
I Consorzi assegnatari di contributo per l'allestimento di discariche controllate devono deliberare e presentare, entro il 31 luglio dello stesso anno, gli studi ed i progetti esecutivi delle discariche, conformi alle norme contenute nell'art. 5 del disciplinare allegato alla presente legge, contenenti l'indicazione della spesa per la realizzazione della discarica, secondo quanto disposto all'ultimo comma del precedente art. 3, nonchè la dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
 
I Consorzi assegnatari di contributo per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi devono deliberare e presentare, entro il 30 settembre dello stesso anno, i progetti esecutivi delle opere contenenti:
a) 
l'indicazione della spesa per la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere, per gli imprevisti, per gli oneri fiscali;
b) 
la dimostrazione dei mezzi finanziari disponibili per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
 
La concessione dei contributi è disposta dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo della discarica controllata o dell'impianto di trattamento, previo parere della Commissione di cui all'art. 6, entro il 30 settembre dello stesso anno per le discariche controllate ed entro il 30 novembre per gli impianti di trattamento.
 
Il decreto di cui al precedente comma stabilisce anche le modalità di erogazione dei contributi.
 
L'approvazione dei progetti esecutivi delle discariche controllate e degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Art. 9. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1975:
a) 
la spesa di 800 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 3, primo comma;
b) 
il limite di impegno di 500 milioni per la concessione dei contributi in interesse di cui all'art. 3, secondo comma.
 
Con apposite leggi regionali saranno autorizzate ulteriori spese ed ulteriori limiti d'impegno per gli anni 1976 e successivi, con le disposizioni per il relativo finanziamento.
 
All'onere di 800 milioni, di cui alla precedente lettera a), si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955 n. 64 , mediante la disponibilità di 400 milioni esistente nel cap. n. 1401 del bilancio per l'anno finanziario 1974 e, mediante una riduzione, pari a 400 milioni, del fondo speciale di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, il cap. n. 1122, con la denominazione "Contributi in capitale, a Consorzi tra enti locali, nelle spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi" e lo stanziamento di 800 milioni.
 
All'onere di 500 milioni, di cui alla precedente lettera b), si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1124, con la denominazione "Contributi in interesse, a favore di Consorzi tra enti locali, nelle spese per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi" e lo stanziamento di 500 milioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.
Art. 10. 
 
Per la prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano regionale di cui all'art. 1 e possono essere sottoscritte, per conto del costituendo Consorzio, dal Sindaco di uno dei Comuni interessati.
 
I termini stabiliti per gli ulteriori adempimenti si intendono conseguentemente prorogati rispetto a quelli fissati per la presentazione delle domande.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 giugno 1975
Gianni Oberto Tarena

Allegato A 

(DISCIPLINARE PER L'ALLESTIMENTO DI DISCARICHE CONTROLLATE DEI RIFIUTI SOLIDI)

1. Si definisce discarica controllata il metodo di smaltimento su terreno dei rifiuti solidi urbani, dei fanghi di depurazione delle acque e dei rifiuti industriali assimilabili agli urbani, condotto secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti, diretti ed indiretti, per la salute pubblica e che, nel rispetto di tale esigenza, consentano la migliore utilizzazione della superficie a disposizione.

2. Il terreno da adibire alla discarica deve trovarsi il più vicino possibile alle zone di raccolta dei rifiuti, rispettando le distanze dai centri abitati previste dall' art. 24 della legge 20 marzo 1941 n. 366 .

La scelta della ubicazione della discarica va subordinata ai seguenti studi:

a) analisi della capacità della discarica, in relazione ai costi di allestimento;

b) analisi geologica ed idrogeologica al fine di appurare se esistono pericoli per l'inquinamento delle acque superficiali e profonde;

c) considerazioni sul paesaggio e le caratteristiche naturali della zona;

d) collocazione dell'area nel rispetto del piano regolatore comunale;

e) verifica della direzione dei venti predominanti, in rapporto alla posizione della più vicina abitazione.

3. E' vietato lo scarico di materiali di rifiuto in acqua.

Tale divieto si estende anche nelle zone golenali o comunque soggette ad inondazioni, a meno che non vengano predisposte adeguate opere di difesa contro le piene e le infiltrazioni.

4. Qualora falde superficiali o sotterranee possano essere interessate da acque di infiltrazione, il fondo e le pareti della discarica devono essere opportunamente impermeabilizzati.

5. Il progetto per l'allestimento della discarica dovrà comprendere i seguenti elementi:

a) relazione tecnica con i risultati dello studio geologico ed idrogeologico;

b) relazione tecnica sulla potenzialità della discarica;

c) piano di gestione (macchinari ed infrastrutture fisse e mobili);

d) stralcio del piano regolatore comunale;

e) corografia in scala 1:25.000;

f) planimetria in scala 1:2.000 con equidistanza non superiore a 2 metri;

g) sezioni in scala adeguata;

h) disegni costruttivi delle eventuali opere complementari ed i relativi servizi;

i) dispositivi antincendio;

l) piano di sistemazione e di riutilizzazione dell'area.

6. L'area da destinare alla discarica deve essere collegata alla viabilità ordinaria da una strada di accesso praticabile in ogni condizione di tempo ed adeguata al numero ed alle caratteristiche degli automezzi di cui sia previsto il transito.

7. Tutto il perimetro della discarica va adeguatamente recintato e delimitato da un doppio filare di alberi d'alto fusto.

L'ingresso della discarica deve essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi nelle ore notturne o comunque in assenza del personale di sorveglianza.

8. L'area da adibire a discarica deve essere dotata di installazioni fisse idonee allo svolgimento dell'attività del personale addetto allo scarico.

9. Tutti i rifiuti da smaltire devono essere pesati allo scarico o altrove.

10. Il terreno a disposizione per la discarica va suddiviso in un certo numero di celle o trincee, ognuna delle quali deve essere completata con una successione di strati sovrapposti di rifiuti, con altezza non superiore a 2 metri, fino al livello finale prestabilito, prima che siano iniziati i lavori in un altro settore.

I rifiuti scaricati dagli automezzi vanno sistemati e costipati, eventualmente precompattati, mediante opportuni mezzi meccanici.

11. La scarpata laterale del deposito deve presentare una pendenza inferiore al 30° sull'orizzontale, quando si tratta di una sistemazione definitiva ed inferiore ai 45° quando sia previsto l'ampliamento successivo della discarica.

12. Immediatamente sottovento alla zona di scarico dei rifiuti devono essere disposti schermi mobili di altezza non inferiore ai 2 metri, in grado di trattenere le carte e gli altri materiali leggeri trasportati dal vento.

13. Al termine di ogni giornata lavorativa tutte le superfici del deposito esposte all'atmosfera devono essere ricoperte con materiale di natura omogenea, sabbioso o ghiaioso, in grado di formare uno strato uniforme e tuttavia permeabile all'aria, di spessore non inferiore ai 20 cm.

14. Il materiale di ricoprimento nella parte superiore del deposito, non inferiore a 50 cm., deve essere livellato con cura onde ridurre al minimo la formazione di pozze d'acqua nei periodi di pioggia.

Alla superficie si deve assegnare una debole pendenza, almeno dell'1%, che favorisca lo scorrimento delle acque meteoriche.

15. Tutte le superfici dello strato devono essere periodicamente ispezionate dalla competente autorità sanitaria onde individuare le spaccature ed erosioni eventualmente determinatesi; nel qual caso deve essere ripristinato lo strato di copertura.

16. Le partite di cibi avariati vanno disposte nella parte inferiore del deposito e ricoperte immediatamente dopo lo scarico degli automezzi.

Tale prescrizione si applica anche nel caso di cibi in scatola, o confezionati in altro modo, con rottura dei contenitori mediante schiacciamento con i mezzi meccanici di costipamento in dotazione alla discarica.

17. Le carogne di animali, che non sia stato possibile eliminare con altro metodo più razionale, possono essere accettate allo scarico, osservando le medesime modalità di cui al punto precedente.

18. I materiali ingombranti, quali cartoni, mobili e casse, vanno grossolanamente frantumati, ricorrendo ai mezzi meccanici di costipamento in dotazione alla discarica, e successivamente disposti alla base del deposito.

19. I fanghi di fogna possono essere disposti nella discarica assieme con gli altri rifiuti, senza speciali accorgimenti, quando presentino un contenuto d'acqua non superiore al 75% e purché siano stati sottoposti a digestione o ad altro processo di stabilizzazione.

20. E' proibito lo scarico di rifiuti radioattivi di qualunque tipo e natura. Tale divieto si estende anche ai rifiuti (qualunque sia la radiotossicità e l'attività dei radionunclidi impiegati) provenienti da laboratori, industrie, istituti di ricerca, istituti di cura e simili.

21. E' parimenti vietato depositare in una discarica controllata i rifiuti provenienti da istituti di cura pubblici o privati.

22. Occorre provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area.

La frequenza di tale operazione ed i periodi dell'anno in cui essa viene condotta devono essere stabiliti dalla competente autorità sanitaria, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.

23. Nell'ambito della discarica controllata è vietata qualsiasi forma di cernita manuale e l'allevamento o il pascolo di suini e di qualsiasi altro animale.

24. Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di scorie non completamente estinte; è inoltre vietato l'incenerimento di materiali di rifiuto di qualsiasi tipo.

25. Devono essere sempre disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nel deposito. A tale scopo occorre accantonare una riserva facilmente accessibile di materiale di ricoprimento.

26. All'esaurimento della capacità della discarica, l'ultimo strato di rifiuti deve essere coperto con materiale inerte di qualità e spessore adeguati alle future previste utilizzazioni e comunque non inferiore a 50 cm.

27. In attesa che si renda possibile l'utilizzazione dell'area la copertura superficiale della discarica deve essere protetta mediante la seminagione di specie botaniche idonee al tipo di copertura usato ed al clima.


Note:

[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.