Disegno di legge regionale n. 147 presentato il 03 ottobre 2005
Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche.

Art. 1 
(Sostituzione dell' articolo 18 della l.r. 18/1984)
1. 
L' articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), è sostituito dal seguente:
"
Art. 18. (Pareri ed approvazione progetti)
1. I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico nè ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei 2, 3, 4 e 5.
2. I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di interventi predisposti dalla Regione.
3. Non occorre il parere della struttura tecnica di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa già esaminati favorevolmente nei casi in cui l'ente interessato garantisce, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell'opera.
4. I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere del Servizio della forestazione ed economia montana competente per territorio.
5. L'atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). Le opere ed i lavori pubblici di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale), comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla l.r. 45/1989.
"
Art. 2 
(Modifiche alla l.r. 18/1984)
1. 
Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 18/1984 è soppresso.
2. 
Gli articoli da 23 a 30 della l.r. 18/1984 sono soppressi.
Art. 3 
(Modifiche alla l. r. 38/1978)
1. 
Al primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali), come inserito dall' articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 79, le parole: "del Comitato Regionale delle Opere Pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale", sono sostituite dalle seguenti: '' della struttura tecnica regionale individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idreogeologica.".
Art. 4 
(Modifiche alla l. r. 23/1984)
1. 
Il settimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1984 n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è soppresso.
Art. 5 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l. r. 23/1984)
1. 
L' articolo 5 della l.r. 23/1984 è sostituito dal seguente:
"
Art. 5. (Autorizzazione)
1. Le opere di cui all'articolo 3, primo comma, sono autorizzate con provvedimento definitivo del responsabile della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche.
2. Qualora siano da dirimere divergenze tra il richiedente ed i soggetti pubblici o privati che abbiano presentato osservazioni nei termini di cui all'articolo 4, il provvedimento conclusivo è adottato sentiti i settori competenti nelle materie oggetto di osservazioni.
3. Il provvedimento autorizzatorio tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalle leggi regionali.
"
Art. 6 
1. 
Al primo comma dell'articolo 15 della l.r. 23/1984 le parole: "Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le Opere pubbliche", sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche".
Art. 7 
(Modifiche alla l.r. 73/1996)
1. 
Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie), le parole: "o del comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 ' Legge generale in materia di opere e lavori pubblici '", sono soppresse.
Art. 8 
(Abrogazione di leggi regionali)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
b) 
il quarto comma dell'articolo 4 della l.r . 23/1984;
c) 
la legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 (Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme);
d) 
la legge regionale 14 gennaio 1991, n. 1(Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici);
e) 
la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 53 ( Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme);
f) 
la legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ');
g) 
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali);
Art. 9 
(Norma transitoria)
1. 
Alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti pendenti presso il Comitato Regionale Opere Pubbliche sono trasmessi alla struttura tecnica regionale prevista dall' articolo 18, comma 2 della l.r. 18/1984, come modificato dalla presente legge.
Art. 10 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e comunque non prima dell'adozione dell'atto deliberativo della Giunta regionale di individuazione della struttura tecnica regionale competente.