La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "lire 150 mila lorde" sono state sostituite dalle parole "30 euro lordi " ad opera del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 3 del 2013.
[2] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 le parole ", limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera b)" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale 3 del 2013.
[3] La lettera b del comma 1 dell'articolo 1 è stata abrogata dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.