Legge regionale n. 73 del 04 settembre 1996  ( Versione vigente )
"Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie".[1]
(B.U. 11 settembre 1996, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e obiettivi)
1. 
La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilità, favorisce l'attivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.
[2]
2. 
Il contributo in annualità costanti della misura del sei per cento dell'importo totale del progetto, è concesso per l'attivazione di presidi socio-sanitari tramite la realizzazione integrale o la ristrutturazione di immobili o presidi già esistenti, compresi l'acquisto dell'area o dell'immobile e le relative attrezzature e arredi.
3. 
I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilità totale dei presidi secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali in materia.
4. 
La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge, indica i requisiti funzionali e strutturali specifici per i presidi oggetto di finanziamento, nonchè, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.
5. 
I requisiti di cui al comma 4 devono privilegiare risposte composite di assistenza sia diurna che residenziale, prevedendo accoglienze differenziate che consentano la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari, in particolare per soggetti affetti da gravi patologie emergenti.
6. 
La Regione concede altresì contributi a soggetti pubblici e privati, nella misura di cui al comma 2, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire l'agibilità delle strutture sanitarie autorizzate ai sensi di legge.
7. 
I contributi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte per il medesimo intervento.
Art. 2. 
(Modalità di assegnazione del finanziamento)
1. 
Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 1, devono essere inoltrate, secondo le modalità indicate dal provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 4, al settore competente corredate di:
a) 
titolo comprovante la proprietà o la disponibilità, almeno trentennale, dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento;
b) 
statuto dell'ente e, per i soggetti privati con scopo di lucro, certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
c) 
relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche organizzative e gestionali del presidio, con particolare riferimento alla valutazione dell'intervento conseguente all'applicazione dei criteri di selezione previsti dal provvedimento di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 4;
d) 
progetto preliminare, ai sensi dell' articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", dell'intervento strutturale previsto;
e) 
atto formale di approvazione del progetto preliminare e della relativa copertura finanziaria.
2. 
Per la prima fase del procedimento, relativa al provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 4, comma 1, il titolo di proprietà e l'atto costitutivo possono essere autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica ( DPR) 25 gennaio 1994, n. 130 .
Art. 3. 
(Verifiche di programmazione)
1. 
Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale vigente e della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali".
2. 
La verifica di congruità è effettuata dal settore competente, previo parere favorevole dell'azienda Unità sanitaria locale (USL) e del soggetto gestore dell'attività socio-assistenziale competente per territorio, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, della l.r. 62/1995 . Nei pareri, rilasciati in base alle rispettive competenze, dovrà risultare che i presidi oggetto di intervento sono coordinati ed integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.
3. 
L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali é stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l'Azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dall' articolo 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
[3]
Art. 4. 
(Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento)
1. 
I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale, con l'indicazione dell'ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e dei termini di utilizzo della graduatoria delle richieste finanziabili, compilata separatamente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 6.
2. 
La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR), in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell' articolo 16, comma 4, della l. 109/1994 e presentato entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione.
[4]
3. 
Il progetto definitivo di cui al comma 2 deve essere, in ogni caso, corredato da:
a) 
concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge per l'intervento specifico;
b) 
atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.
4. 
Il settore competente provvede ad assumere il parere del servizio opere pubbliche e difesa del suolo.
[5]
5. 
L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.
6. 
Ciascun contributo viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.
7. 
Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualità del contributo.
[6]
8. 
La prima annualità del contributo è erogata al soggetto beneficiario contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 7; i contributi successivi sono erogati alla scadenza annuale.
9. 
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.
[7]
9 bis. 
Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.
[8]
10. 
Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata realizzata solo una parte di opere, purchè consistente in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale può disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.
Art. 5. 
(Vincolo di destinazione)
1. 
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, sono vincolate per la durata di trenta anni alla destinazione di presidi socio-sanitari.
2. 
Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.
3. 
La Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari all'uno per cento dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento dei trenta anni.
4. 
È ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attività sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalità che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo.
[9]
Art. 6. 
(Norme finanziarie)
1. 
Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire cinque miliardi.
2. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 verranno istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni: "Contributi costanti nel pagamento degli interessi di mutui decennali per la realizzazione integrale o la ristrutturazione di immobili esistenti finalizzati all'attivazione di RAF e RSA" con la dotazione di lire tre miliardi; "Contributi costanti nel pagamento degli interessi di mutui decennali per interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie" con la dotazione di lire due miliardi.
3. 
Agli oneri relativi all'anno 1997 si fa fronte mediante riduzione del capitolo 27170 del bilancio 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996
Enzo Ghigo

Note:

[1] La l.r. 73/1996 è abrogata a far data dall'esaurimento dell'erogazione dei contributi concessi sulla base del bando emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della legge 37/2004

[2] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 2004.

[3] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 37 del 2004.

[4] Nel comma 2 dell'articolo 4 le parole "senza possibilità di proroga" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 2004.

[5] Nel comma 4 dell'articolo 4 le parole "o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici '" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 del 2008.

[6] Il comma 7 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 2004.

[7] Il comma 9 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 2004.

[8] Il comma 9 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 2004.

[9] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 37 del 2004.