La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La l.r. 73/1996 è abrogata a far data dall'esaurimento dell'erogazione dei contributi concessi sulla base del bando emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della legge 37/2004
[2] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 2004.
[3] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 37 del 2004.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 4 le parole "senza possibilità di proroga" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 2004.
[5] Nel comma 4 dell'articolo 4 le parole "o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici '" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 del 2008.
[6] Il comma 7 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 2004.
[7] Il comma 9 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 2004.
[8] Il comma 9 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 2004.
[9] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 37 del 2004.