Disegno di legge regionale n. 289 presentato il 29 gennaio 2018
Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale

Sommario:            

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI
CAPO I 
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, con la presente legge, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , concorre con l'Unione europea e lo Stato:
a) 
al miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese;
b) 
al mantenimento, alla salvaguardia ed allo sviluppo delle produzioni agricole e zootecniche;
c) 
alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
d) 
al recupero, alla conservazione, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura anche evitando inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate;
e) 
al mantenimento del divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate come stabilito dallo Stato in accordo con le Regioni e le Province autonome, nell'ambito del quadro normativo europeo;
f) 
al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo della diversificazione dell'economia delle zone rurali;
g) 
alla tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agroalimentari;
h) 
al rispetto della lealtà e della trasparenza delle transazioni commerciali dei prodotti agricoli, agrolimentari ed agroenergetici;
i) 
all'affermazione ed alla crescita della responsabilità sociale delle imprese;
l) 
ad un'efficace collaborazione e ad un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti appartenenti alle filiere agricole, agroalimentari ed agroenergetiche;
m) 
allo sviluppo delle attività agricole diversificate e multifunzionali, per favorire il benessere sociale, fornire servizi alla persona e creare occupazione in agricoltura, in particolare dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale;
n) 
alla tutela del territorio rurale, allo sviluppo ed all'efficientamento delle infrastrutture agricole, alla bonifica e all'irrigazione;
o) 
alla razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli.
2. 
La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, definisce ed attua politiche di intervento, conformandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e semplificazione e promuovendo lo sviluppo degli strumenti integrati, con particolare riferimento all'integrazione di filiera, nonché lo sviluppo di strumenti per la regolazione dei mercati agroalimentari. Tali politiche sono definite ed attuate nell'ambito di una leale collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze in materia di agricoltura e sviluppo rurale per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge nonché con la partecipazione delle parti economiche e sociali.
3. 
La Regione orienta le politiche di intervento per la protezione dei suoli agricoli e la tutela del paesaggio rurale.
4. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione interviene tramite gli strumenti di politica agricola comune, statale ed attraverso gli strumenti previsti dalla presente legge.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le definizioni contenute nell'Allegato A, parte integrante della presente legge.
2. 
La Giunta regionale, ai fini di procedere alla corretta attuazione della presente legge, può provvedere ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alle definizioni di cui all'Allegato A.
CAPO II 
PARTECIPAZIONE
Art. 3. 
(Partecipazione e rapporti con gli enti locali)
1. 
La Regione promuove la partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola.
2. 
A tal fine è istituito con compiti di consultazione il Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, presieduto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, composto dai rappresentanti delle parti economiche e sociali ed articolabile in tavoli di filiera, tematici o altri organismi collegiali.
3. 
I Tavoli e gli organismi di cui al comma 2 possono essere integrati dai rappresentanti degli enti locali.
4. 
La Giunta regionale disciplina i compiti e la composizione dei tavoli e degli organismi di cui al comma 2, rinviando agli stessi l'adozione delle relative modalità di organizzazione e funzionamento.
5. 
La partecipazione ai Tavoli ed agli organismi di cui al comma 2 è a titolo gratuito.
Art. 4. 
(Partecipazione ad organismi internazionali)
1. 
La Regione, allo scopo di dare attuazione alle finalità della presente legge, aderisce ad organismi e reti internazionali operanti nella determinazione della politica agricola.
2. 
La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina le modalità organizzative delle singole adesioni.
TITOLO II 
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
CAPO I 
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI
Art. 5. 
(Programmazione)
1. 
La Regione, ai sensi degli articoli 4 e 62 dello Statuto , esercita la funzione di programmazione nel rispetto delle norme e degli indirizzi comunitari e statali ed assicura la complementarietà ed integrazione con le politiche di settore, ambientali e territoriali mediante l'adozione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6.
Art. 6. 
(Programma regionale degli interventi)
1. 
La Giunta regionale adotta il Programma regionale degli interventi in coerenza con gli indirizzi di politica europea e statale nel settore agricolo e dello sviluppo rurale nonché con le strategie e le linee fondamentali di programmazione contenute nel Documento Economico-Finanziario Regionale (DEFR).
2. 
In particolare, il Programma è adottato garantendo:
a) 
la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali;
b) 
l' individuazione di obiettivi strategici;
c) 
la selezione, la concentrazione ed il coordinamento degli interventi attraverso l'utilizzo di un approccio integrato;
d) 
il coordinamento degli interventi pubblici e privati, anche con riferimento ai programmi già approvati nell'ambito della programmazione europea;
e) 
l'organizzazione e lo sviluppo di progetti integrati di filiera;
f) 
l'adeguamento degli interventi al mutare delle condizioni di contesto;
g) 
l'ottimizzazione delle risorse disponibili.
3. 
Il Programma, di durata triennale, prevede:
a) 
l'analisi del sistema agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale contenente i punti di debolezza, di forza ed i fabbisogni di intervento;
b) 
gli obiettivi da conseguire e la loro priorità;
c) 
le strategie d'intervento finanziarie ed operative;
d) 
gli strumenti di attuazione;
e) 
gli interventi da attivare, di cui all'allegato B, parte integrante della presente legge;
f) 
le risorse finanziarie a disposizione ed il loro riparto;
g) 
i soggetti attuatori ed i beneficiari degli interventi;
h) 
le modalità di sovvenzione, compresi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 9.
4. 
Le parti economiche e sociali, nell'ambito del Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, di cui all'articolo 3, comma 2, sono consultate per la definizione del Programma regionale degli interventi.
5. 
Il Programma è sottoposto al parere vincolante della commissione consiliare competente che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi articolo 90.
6. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure per la predisposizione e per l'adozione del Programma regionale degli interventi.
7. 
Il Programma è attuato mediante i piani annuali approvati dalla Giunta regionale.
8. 
Nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale degli interventi, la Giunta regionale può istituire, per iniziative di particolare complessità, un nucleo di valutazione composto anche da esperti esterni.
9. 
Gli interventi finalizzati al sostegno della ripresa produttiva in zone interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, di cui all'articolo 12, a causa del loro carattere non prevedibile sono oggetto di uno specifico programma regionale.
Art. 7. 
(Definizione delle modalità di attuazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).
2. 
La Giunta regionale può modificare l'elenco degli interventi previsti nell'allegato B della presente legge anche ai fini della loro conformità europea.
3. 
Gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Art. 8. 
(Modalità di sovvenzione)
1. 
Gli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), attuati attraverso diverse forme di sovvenzione, anche in combinazione tra loro, sono realizzati sotto forma di:
a) 
sovvenzioni (contributi in conto capitale, premi, indennizzi);
b) 
contributi in conto interessi;
c) 
prestiti;
d) 
conferimenti di capitale;
e) 
garanzie;
f) 
altre forme individuate e definite dalla Giunta regionale.
2. 
Gli interventi sono attivati attraverso procedure a domanda singola o con forme integrate.
Art. 9. 
(Strumenti finanziari)
1. 
La Regione per promuovere la partecipazione di investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base della condivisione dei rischi, attiva strumenti finanziari complementari alle sovvenzioni.
2. 
La Giunta regionale prevede l'attivazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 nell'ambito del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, definendo:
a) 
le risorse per la costituzione di eventuali fondi;
b) 
i criteri e le modalità per l'accesso all'aiuto;
c) 
le modalità di gestione e di incremento dei fondi.
Art. 10. 
(Programmi cofinanziati)
1. 
La Regione può cofinanziare progetti ricadenti sul territorio regionale inseriti in programmi di intervento statali purché coerenti con la programmazione agricola regionale e con il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6.
CAPO II 
SERVIZI ED INTERVENTI
Art. 11. 
(Servizi ed attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura)
1. 
Per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, direttamente o mediante affidamento a terzi:
a) 
realizza indagini, studi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico;
b) 
svolge attività di informazione e formazione e di divulgazione;
c) 
eroga servizi tra cui la consulenza agricola e l'assistenza agli utenti motori agricoli (UMA);
d) 
attua specifici interventi previsti nel Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 nonché in altri programmi europei e statali.
2. 
Per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui al comma 1, la Regione opera direttamente o tramite :
a) 
l'affidamento agli enti strumentali;
b) 
l' affidamento in house;
c) 
l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo;
d) 
l'acquisizione di consulenze specialistiche;
e) 
l'adesione a società scientifiche inerenti il campo della ricerca agricola;
f) 
i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
Art. 12. 
(Interventi per il sostegno della ripresa produttiva nei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali)
1. 
La Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell' articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), procede alla delimitazione dei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, che hanno arrecato danni al settore agricolo.
2. 
La Giunta regionale, altresì, con propria deliberazione, disciplina le modalità di segnalazione dei danni, individuando i soggetti competenti.
3. 
La Regione, oltre agli interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, previsti dalla normativa statale, può disporre:
a) 
l'anticipazione, anteriormente al provvedimento ministeriale che dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, o del provvedimento ministeriale di assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 102/2004 , degli interventi compensativi previsti dall' articolo 5 del d.lgs. 102/2004 , che riguardano:
1) 
interventi compensativi per i danni a produzioni, scorte e strutture delle aziende agricole da calcolare secondo le modalità previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;
2) 
misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica;
b) 
lavori di pronto intervento o di ripristino urgente per assicurare l'efficienza delle infrastrutture connesse all'attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica, i quali possono essere effettuati anche senza la delimitazione del territorio prevista dall' articolo 6, comma 1 del d.lgs. 102/2004 ;
c) 
interventi in zone non delimitate ai sensi dell' articolo 6, comma 1, del d.lgs. 102/2004 , seppur interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
4. 
L'onere delle provvidenze concesse, in caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento o in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione, per gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), rispetto alle assegnazioni disposte ai sensi del d.lgs. 102/2004 , è a carico della Regione.
Art. 13. 
(Interventi regionali per la gestione e prevenzione del rischio in agricoltura)
1. 
In accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi relativi:
a) 
al pagamento di premi assicurativi per la produzione agricola primaria per i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, da incidente ambientale per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per i danni causati da animali protetti;
b) 
al pagamento di contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o per i danni causati da emergenze ambientali;
c) 
al sostegno a strumenti di stabilizzazione del reddito degli agricoltori, che offrano la compensazione per perdite rilevanti di reddito o di ricavo;
d) 
ad azioni di prevenzione dei danni da calamità naturali, avversità atmosferiche, incidente ambientale, da animali selvatici, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali.
Art. 14. 
(Gestione delle risorse pastorali)
1. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le disposizioni per disciplinare le procedure per l'affitto, la concessione d'uso nonché le relative condizioni contrattuali e gestionali per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti agrari e di affitto dei fondi rustici.
2. 
La Giunta regionale adotta atti di indirizzo generale per la conservazione ed il miglioramento del paesaggio a pascolo montano e la sua gestione sostenibile.
Art. 15. 
(Produzione di materiale vivaistico certificato)
1. 
Al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato la Regione sostiene l'attività del Centro di premoltiplicazione materiale viticolo (CEPREMAVI), autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad esercitare la funzione di Nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite.
2. 
Per consentire la produzione di materiale vivaistico di qualità, come definito dalla normativa europea e statale in materia di produzione di materiale di moltiplicazione delle piante, la Regione può istituire e sostenere centri finalizzati alla premoltiplicazione vivaistica delle specie arboree, da frutto o da legno.
TITOLO III 
MULTIFUNZIONALITÀ
CAPO I 
MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AGRICOLTURA
Art. 16 
(Disposizioni sull'agricoltura multifunzionale e sociale)
1. 
La Regione, in armonia con gli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 comma 1, lettera m) sostiene l'agricoltura anche attraverso la promozione della multifunzionalità e la diversificazione delle attività delle aziende agricole singole o associate.
2. 
Per multifunzionalità si intendono le attività proprie del settore primario che svolgono le seguenti funzioni:
a) 
economiche: produzione, generazione di reddito e di occupazione nelle aree rurali;
b) 
ambientali: mantenimento delle qualità dell'ambiente, conservazione del paesaggio, salvaguardia idrogeologica, conservazione della biodiversità, valorizzazione delle risorse naturali locali e delle varietà di erbe e piante spontanee, benessere animale;
c) 
sociali: mantenimento delle tradizioni e dei tessuti socioculturali, erogazione di servizi di tipo ricreativo, didattico-educativo e socio-riabilitativo, garanzia della qualità e della sicurezza degli alimenti, gestione di spazi polivalenti per l'erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.
3. 
Le attività esercitate dall'imprenditore agricolo, come definito ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , diverse dall'attività propriamente agricola, costituiscono attività connesse ai sensi dell' articolo 2135, comma 2 del codice civile ed ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).
4. 
La Regione, nell'ambito della multifunzionalità agricola, riconosce e promuove l'agricoltura sociale in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
5. 
Le attività di agricoltura sociale sono esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente.
6. 
E' istituito presso la struttura regionale competente l'elenco delle fattorie sociali della Regione Piemonte, costituito dagli operatori che svolgono le attività di agricoltura sociale e di fattoria didattica.
7. 
La Regione, per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli e progetti specifici nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
8. 
La Regione, ai sensi dell' articolo 7, comma 2, della l. 141/2015 istituisce presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.
9. 
La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , previo parere della commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono:
a) 
i requisiti, i limiti, le prescrizioni e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale e fattoria didattica;
b) 
le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 6;
c) 
le caratteristiche e le modalità di utilizzo del marchio di riconoscimento delle fattorie sociali iscritte all'elenco di al comma 6;
d) 
i compiti, la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 8.
Art. 17 
(Fattorie didattiche)
1. 
La Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che svolgono, oltre alle attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale, finalizzate:
a) 
alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra l'agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;
b) 
all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra la produzione, i consumi alimentari e l'ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile;
c) 
alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.
2. 
L'avvio dell'attività è soggetto alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19.
3. 
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a frequentare percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per la conduzione delle fattorie didattiche.
4. 
Le aziende agricole che svolgono l'attività di fattoria didattica osservano le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario previste per l'attività di agriturismo.
5. 
Le fattorie didattiche si dotano di uno specifico marchio grafico da affiancare al logo di fattoria sociale.
6. 
Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 9 sono definite le caratteristiche dell'offerta didattica e i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività.
Art. 18. 
(Presidio agricolo di prossimità)
1. 
L'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola e dei locali aziendali può strutturare appositi spazi polivalenti per lo svolgimento di attività e l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone ed aumentare altresì il presidio antropico dello spazio rurale.
2. 
Le attività ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'azienda agricola singola o associata in assenza o ad integrazione di attività e servizi forniti da altri soggetti nel territorio dove è localizzato il presidio agricolo di prossimità e mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'azienda medesima.
3. 
L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
4. 
La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , previo parere della commissione consiliare competente, adotta con regolamento gli strumenti attuativi con cui si definiscono le modalità operative ed i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
Art. 19. 
(Riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale)
1. 
I soggetti che intendono esercitare attività di agricoltura sociale e di fattoria didattica presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica allo sportello unico attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. 
Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica agli uffici regionali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL).
3. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 2.
4. 
Il titolare dell'impresa agricola conferma, nella segnalazione di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla presente legge.
5. 
I soggetti di cui al comma 1 possono costituire, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell? articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), organizzazioni di produttori, per prodotti dell'agricoltura sociale in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e con le norme statali di applicazione.
Art. 20. 
(Sospensione e cessazione delle attività di agricoltura sociale)
1. 
L'esercizio delle attività di agricoltura sociale, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 83, comma 1, la cessazione delle attività medesime.
2. 
In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio delle attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio delle attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. 
Trascorso il periodo di sospensione, senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attività.
4. 
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune informa la Città metropolitana di Torino o gli altri enti territoriali a cui le funzioni sono delegate e l'ASL territorialmente competente.
5. 
La sospensione temporanea o la cessazione volontarie delle attività sono soggette a comunicazione.
6. 
Il periodo di sospensione temporanea delle attività di cui al comma 5 non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, le attività, qualora non riavviate, si intendono definitivamente cessate.
Art. 21. 
(Ruolo multifunzionale dell'apicoltura)
1. 
La Regione disciplina, tutela e sviluppa l'apicoltura regionale, valorizzandone i prodotti.
2. 
La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere le iniziative idonee a diffonderla.
3. 
La Regione promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.
4. 
La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida:
a) 
il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attività apistica produttiva;
b) 
la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale rispetto a quelli a conduzione amatoriale;
c) 
la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che svolgono abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;
d) 
la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane e svantaggiate;
e) 
la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione;
f) 
la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.
5. 
Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , la Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina:
a) 
i criteri per l'individuazione dei soggetti produttori apistici e delle loro forme associative;
b) 
la tutela, lo sviluppo e la disciplina igienico-sanitaria dell'apicoltura.
CAPO II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Art. 22. 
(Attività agrituristiche)
1. 
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. 
Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230 bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
3. 
Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) 
dare ospitalità in alloggi o in camere con eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, oltre che di preparazione e somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti. In caso di ospitalità con servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
b) 
dare ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle vigenti norme igienico-sanitarie;
c) 
preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite ai commi 6, 7 e 8;
d) 
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle "strade del vino");
e) 
organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, divulgative, di pratica sportiva, nonché escursionistiche di ippoturismo e di onoterapia anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. 
L'attività agrituristica svolta in spazi all'aperto a favore dei campeggiatori può assumere, la denominazione di "agricampeggio".
5. 
Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
6. 
Al fine di qualificare l'attività agrituristica e di promuovere i prodotti agroalimentari della Regione nonché di caratterizzare l'offerta enogastronomia piemontese, le aziende agrituristiche utilizzano in prevalenza prodotti propri.
7. 
Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
8. 
Le aziende agrituristiche si attengono, nella preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, ai criteri e limiti stabiliti nel regolamento d'attuazione di cui all'articolo 30.
9. 
La Regione promuove l'attività agrituristica sul proprio territorio attraverso propri portali turistici, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.
Art. 23. 
(Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica)
1. 
L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica ed a tutte le altre attività connesse esercitate dall'imprenditore agricolo ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile .
2. 
La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) 
il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
b) 
il valore della produzione standard ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.
3. 
Ai fini della prevalenza di cui al comma 2, l'imprenditore agricolo può utilizzare, quale parametro di riferimento, le due annualità precedenti se, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non può rispettare le condizioni ivi previste.
4. 
L'attività agricola si considera, comunque, prevalente quando le attività di ricezione e di preparazione e somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
5. 
Il principio di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola si realizza se l'azienda agricola è idonea allo svolgimento dell'attività agrituristica sulla base dei seguenti parametri:
a) 
estensione;
b) 
dotazioni strutturali;
c) 
natura e varietà delle attività agricole praticate;
d) 
spazi ed edifici disponibili;
e) 
numero degli addetti.
6. 
Con il regolamento di cui all'articolo 30 sono definiti i requisiti tecnici inerenti la prevalenza dell'attività agricola, il rapporto di connessione con l'attività agrituristica, nonché i criteri e le modalità per la loro verifica.
Art. 24. 
(Ospitalità rurale familiare)
1. 
L'ospitalità rurale familiare può essere esercitata dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), dal coltivatore diretto e dai loro familiari, esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra attività turistico-ricettiva o agrituristica.
2. 
Per quanto concerne i fabbricati dove è esercitata l'attività di ospitalità rurale familiare, si applicano le disposizioni previste per i fabbricati destinati all'attività agrituristica.
3. 
I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della documentazione relativa alla conformità edilizia e all'agibilità del fabbricato, attestata ai sensi della normativa in materia vigente, da un professionista abilitato.
4. 
Nell'ambito dell'ospitalità rurale familiare è consentito l'utilizzo della cucina e delle camere dell'abitazione.
Art. 25. 
(Locali agrituristici e spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori)
1. 
Sono camere e alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, e quelli collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, compresa l'eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.
2. 
L'ospitalità negli spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Tali spazi possono disporre di unità abitative mobili, anche in soluzioni innovative rimovibili, nonché di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
3. 
Con il regolamento di cui all'articolo 30 sono definite la capacità ricettiva ed eventuali deroghe, nonché le caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie dei locali ad uso agrituristico, per gli spazi destinati alla ricettività all'aperto e relativi servizi connessi, tenuto conto anche della disciplina edilizia vigente per le analoghe strutture ricettive all'aperto.
Art. 26. 
(Immobili destinati all'attività agrituristica)
1. 
Gli imprenditori agricoli singoli o associati, per lo svolgimento dell'attività agrituristica possono utilizzare:
a) 
i fabbricati rurali o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza di avvio dell'attività e conformi alla normativa urbanistico-edilizia;
b) 
i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata nel corso degli ultimi cinque anni alla data di presentazione dell'istanza di avvio dell'attività;
c) 
gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa agricola per l'organizzazione delle attività di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e).
2. 
Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività i seguenti immobili rurali:
a) 
i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo anche se ubicati fuori dal fondo;
b) 
altri fabbricati già esistenti, secondo il periodo temporale di cui al comma 1, lettera a), in disponibilità dell'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, dei soggetti indicati nell' articolo 230 bis, comma 3 del codice civile , se collocati nello stesso comune o in comune limitrofo a quello in cui è collocato il fondo.
3. 
Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari ai turisti dotati di mezzi mobili di pernottamento, in conformità delle disposizioni urbanistiche e della normativa statale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
4. 
Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi fabbricati, è consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei percorsi e dei vani alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. 
Con il regolamento di cui all'articolo 30 è stabilita la disciplina di dettaglio in ordine alla destinazione d'uso degli immobili, alle caratteristiche di ruralità degli edifici nonché del luogo in cui essi sono ubicati, anche ai fini della conservazione delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferiti a tipologie meritevoli di conservazione e tutela del patrimonio edilizio nonché i requisiti tecnici ed igienico-sanitari.
Art. 27. 
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. 
Chiunque intende gestire un'attività di agriturismo o di ospitalità rurale familiare, presenta una SCIA, ai sensi dell' articolo 19 della l. 241/1990 , in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. 
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
a) 
dei requisiti soggettivi previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall' articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle norme di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto, n. 136);
b) 
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49, comma 4 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 );
c) 
dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. 
Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:
a) 
agli uffici comunali competenti ed all'ASL, per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
b) 
alla provincia, alla Città metropolitana di Torino ed all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, ai fini informativi.
4. 
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione.
5. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.
Art. 28. 
(Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica)
1. 
L'esercizio dell'attività agrituristica, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 86, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2. 
In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. 
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.
4. 
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia o la Città metropolitana di Torino, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
5. 
La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.
6. 
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.
7. 
Il periodo di cui al comma 6, comprensivo della proroga, può essere usufruito in un arco temporale di cinque anni ciclicamente rinnovabile.
Art. 29. 
(Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi)
1. 
L'uso della denominazione "agriturismo" e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 22.
2. 
L'uso della denominazione "ospitalità rurale familiare" è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti e loro relativi familiari, che esercitano le attività turistiche ricettive ai sensi dell'articolo 24.
3. 
In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita la denominazione ''posto tappa'' se la struttura ricettiva agrituristica o di ospitalità rurale familiare è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 30.
4. 
Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standard qualitativi minimi obbligatori riferiti al contesto aziendale e paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti e si dotano di un marchio grafico che identifica l'azienda e le attività agrituristiche esercitate ai sensi della presente legge.
5. 
La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 30, provvede all'adozione delle modalità e dei criteri di classificazione omogenei nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013, n. 1720 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto 3 giugno 2014, n. 5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).
6. 
Le attività di ospitalità rurale familiare si dotano di un ulteriore specifico marchio grafico o logo predisposto e approvato secondo le modalità di cui al comma 4.
7. 
Eventuali modifiche oggettive comportanti il cambio di classificazione sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 27, comma 5.
CAPO III 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Art. 30. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche di cui all'articolo 22, disciplina:
a) 
i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, i valori della produzione standard nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 23;
b) 
i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agrituristica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'articolo 23 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;
c) 
le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;
d) 
i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;
e) 
la capacità ricettiva ed eventuali deroghe, nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia;
f) 
le modalità e i criteri omogenei di classificazione nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 1720/2013 e con il decreto 5964/2014 ;
g) 
i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;
h) 
il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.
2. 
Con riferimento all'ospitalità rurale familiare di cui all'articolo 24, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) 
i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale, nonché quella di coltivatore diretto, nel rispetto della normativa statale di riferimento;
b) 
le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico o logo che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'articolo 24.
3. 
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva ''posto tappa'' e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.
CAPO IV 
CLAUSOLA VALUTATIVA
Art. 31. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale aggiorna periodicamente il Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione delle attività di agriturismo, di agricoltura sociale, di agricoltura multifunzionale, di diffusione dell'ospitalità rurale familiare, di incremento dei livelli occupazionali, nonché della semplificazione delle procedure.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) 
in che misura la semplificazione delle procedure ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attività di agriturismo sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento dei posti letto disponibili;
b) 
l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione delle misure previste dalla legge;
c) 
il contributo dato allo sviluppo dell'attività agrituristica dalla diffusione del modello di ospitalità rurale familiare previsto dall'articolo 24;
d) 
una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema agrituristico;
e) 
il numero delle fattorie sociali che esercitano attività di agricoltura sociale e di fattoria didattica iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 6;
f) 
le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 16, comma 8 ed, in particolare, le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;
g) 
il numero dei presidi agricoli di prossimità di cui all'articolo 18;
h) 
le misure di sostegno attivate e i risultati conseguiti.
3. 
Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi 1, 2 e 3.
TITOLO IV 
VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
CAPO I 
VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
Art. 32. 
(Valorizzazione delle produzioni agroalimentari)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e g), promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa europea e statale.
2. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e g), valorizza le produzioni agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il riconoscimento, l'indirizzo ed il coordinamento delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte.
3. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valorizza le produzioni agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei distretti del cibo al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale.
Art. 33. 
(Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 1, è istituito il Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari.
2. 
Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i regolamenti di attuazione del Sistema, tenuto conto dei seguenti principi:
a) 
il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
b) 
la trasparenza del Sistema, la rintracciabilità e la tracciabilità completa dei prodotti;
c) 
la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
d) 
la tutela dell'assetto dei territori nelle sue componenti ambientale, sociale e paesaggistica;
e) 
la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali;
f) 
la salvaguardia delle identità delle comunità secondo le tradizioni e la cultura locali.
3. 
I regolamenti definiscono:
a) 
i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualità superiore del prodotto o del processo produttivo;
b) 
la disciplina di etichettatura dei prodotti e le relative sanzioni;
c) 
i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti, individuati ai sensi della normativa statale;
d) 
il logo identificativo del Sistema;
e) 
le modalità di adesione dei produttori al Sistema;
f) 
le modalità di rilascio ai produttori dell'autorizzazione all'uso del logo identificativo;
g) 
le modalità di comunicazione alla Regione degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera c).
4. 
Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al regolamento regionale 14 marzo 2016, n. 3/R (Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari " Articolo 2, legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 ". Abrogazione del regolamento regionale 11 novembre 2013, n. 11/R ).
Art. 34. 
(Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte)
1. 
La Regione in attuazione dell'articolo 32, comma 2, incentiva, indirizza e coordina le attività delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali nonché delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte, allo scopo di promuovere:
a) 
la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione dell'uva e dei vini;
b) 
la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità;
c) 
la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità;
d) 
la realizzazione di un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina anche assumendo la forma di musei etnografici ed enologici.
2. 
La Regione riconosce le Enoteche regionali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
a) 
siano costituite con atto pubblico con la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati;
b) 
prevedano nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c), d), e) ed f);
c) 
valorizzino le produzioni enologiche e agroalimentari piemontesi di qualità;
d) 
operino in sede aperta al pubblico che possieda adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici;
e) 
adottino una idonea selezione dei vini proposti;
f) 
svolgano l'eventuale attività commerciale esclusivamente senza fini di lucro e come attività strumentale e funzionale agli obiettivi di cui al comma 1.
3. 
La Regione riconosce le Botteghe del vino e le Cantine comunali in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
a) 
siano promosse da enti locali, da viticoltori associati o da cantine sociali cooperative;
b) 
adottino una idonea selezione dei vini proposti.
4. 
La Regione riconosce, secondo la normativa statale, le strade tematiche riferite a specifiche produzioni agroalimentari quali percorsi, segnalati e pubblicizzati, che collegano luoghi di interesse, ambientale, culturale, agricolo e commerciale; esse costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori e le relative produzioni agroalimentari di qualità possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
5. 
La Giunta regionale con propria deliberazione, entro centottanta giorni giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) 
i requisiti minimi delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino e delle Cantine comunali, tra i quali i criteri di selezione dei vini proposti, ed i requisiti storici, artistici ed architettonici delle sedi;
b) 
gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte;
c) 
le modalità di adeguamento delle Enoteche regionali già costituite, ai contenuti del comma 2, lettera a).
Art. 35. 
(Individuazione dei distretti del cibo)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, la Regione ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 228/2001 , individua i distretti del cibo.
2. 
Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di individuazione degli enti di cui al comma 1 e la relativa disciplina.
3. 
I distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano nei distretti del cibo di cui al comma 1.
CAPO II 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO ED ALIMENTARE
Art. 36. 
(Tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare) .
1. 
La Regione, ai sensi della legge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare), promuove azioni di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzate alla tutela ed alla conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e di erosione genetica.
2. 
La Regione sostiene le attività degli agricoltori e degli allevatori custodi e dei centri di conservazione ex situ, volte al recupero ed alla conservazione delle risorse genetiche locali e alla realizzazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare di cui all' articolo 4 della l. 194/2015 .
3. 
La Regione promuove progetti volti al recupero, alla conservazione ed alla trasmissione delle conoscenze in materia di biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.
CAPO III 
BIRRA AGRICOLA, PIANTE OFFICINALI E SPECIE SPONTANEE
Art. 37. 
(Produzione della birra agricola)
1. 
La Regione, nell'ambito dei prodotti individuati ai sensi dell' articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), suscettibili di trasformazione da parte dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, favorisce la produzione della birra agricola ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
Art. 38. 
(Piante officinali)
1. 
La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite agli imprenditori agricoli, di cui all' articolo 2135 del codice civile .
2. 
La Giunta regionale stabilisce le modalità di formazione e di aggiornamento professionali degli imprenditori agricoli in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
3. 
La partecipazione alla formazione ed all'aggiornamento di cui al comma 2 è requisito obbligatorio per svolgere le attività individuate al comma 1.
Art. 39. 
(Raccolta di specie spontanee ad uso alimentare)
1. 
La Regione promuove la raccolta di specie spontanee ad uso alimentare.
2. 
La Giunta regionale stabilisce le modalità di formazione dei raccoglitori e quelle di raccolta.
TITOLO V 
CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
CAPO I 
CONTRASTO ALLE FRODI
Art. 40. 
(Contrasto alle frodi e monitoraggio della produzione agroalimentare)
1. 
La Regione, in applicazione dell'articolo 77, comma 1, lettera d) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 lettere g) ed h), istituisce un sistema per il contrasto delle frodi agroalimentari e delle pratiche ingannevoli adottate nella produzione, trasformazione, trasporto, stoccaggio, mediazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari, uso della designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti ed elusione delle normative settoriali, europee, statali e regionali ivi comprese quelle relative ai contributi e aiuti.
2. 
Il sistema di cui al comma 1 promuove e sostiene il coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni e si attua in tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dal presente titolo.
Art. 41. 
(Strumenti di intervento)
1. 
Per il raggiungimento delle finalità del presente titolo e nell'ambito delle attività volte alla repressione delle frodi agroalimentari, la Regione:
a) 
si avvale dei Servizi antisofisticazione agroalimentare (SAA) di cui all'articolo 43, comma 1;
b) 
istituisce, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 , (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) sistemi di controllo quantitativi nonché qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti nello schedario viticolo;
c) 
adotta i provvedimenti, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel reg. (UE) 1308/2013 e nelle relative norme di attuazione, necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato;
d) 
attua un monitoraggio delle aziende operanti all'interno del sistema agroalimentare regionale;
e) 
provvede per la modernizzazione dei processi di monitoraggio, accertamento, verifica e controllo delle frodi agroalimentari attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative anche telemetriche, oggetti volanti radiocomandati, sistemi sensoristici avanzati, immagini georeferenziate, applicazioni ICT (Information and Communications Technology), applicazioni software per telefoni cellulari multimediali, tecniche di reperimento delle informazioni digitali di libero accesso;
f) 
acquisisce e si avvale, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 42, comma 1, lettera c), delle informazioni preesistenti e concernenti le aziende operanti nel settore agroalimentare, attraverso gli archivi formati e gestiti da enti, istituti, organismi del settore sia pubblico sia privato, nonché le dichiarazioni presentate dai titolari delle aziende che producono, trasformano, elaborano, detengono, trasportano, commercializzano prodotti agroalimentari.
2. 
Le informazioni raccolte ai sensi del comma 1, lettere d), e), ed f), sono restituite, eventualmente integrate con richieste di informazioni, alle aziende oggetto di monitoraggio, con le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale, nella forma di documento riassuntivo.
3. 
Il titolare o il rappresentante legale dell'azienda destinataria del documento riassuntivo di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, lo consolida tramite sottoscrizione ed eventuale aggiornamento ed integrazione dei dati ivi contenuti; il documento consolidato è oggetto di verifica e controllo da parte dei SAA.
4. 
I soggetti pubblici e privati forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente titolo.
5. 
Qualora una o più produzioni agricole ed agroalimentari regionali siano oggetto di criticità o di emergenze legate a fenomeni di frodi o di sofisticazioni, la Giunta regionale può disporre l'esecuzione di attività straordinarie di vigilanza e controllo, affidandole ai SAA.
CAPO II 
FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 42. 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione per le finalità di cui all'articolo 40:
a) 
istituisce e presiede, presso la struttura competente in materia di agricoltura, il Comitato regionale con il compito di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari);
b) 
istituisce, presso la struttura competente in materia di agricoltura, l'Ufficio regionale di coordinamento dei SAA;
c) 
redige il Programma annuale di intervento dei SAA;
d) 
individua i laboratori di analisi ove svolgere la ricerca analitica sui prodotti agroalimentari e sulle sostanze utilizzate nel processo produttivo;
e) 
attiva gli strumenti di intervento di cui all'articolo 41 e istituisce il Portale dei SAA per la raccolta delle informazioni necessarie alle attività previste dal presente titolo, attraverso l'adozione dei necessari atti amministrativi.
2. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, adotta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.
3. 
Sono a carico della Regione le spese necessarie per l'applicazione del presente titolo comprese quelle relative al funzionamento dell'Ufficio regionale di coordinamento di cui all'articolo 44.
Art. 43. 
(Funzioni delle province e della Città metropolitana)
1. 
Le province e la Città metropolitana di Torino, in applicazione del combinato disposto dagli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), istituiscono il SAA e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale).
2. 
Il personale dei SAA, messo a disposizione della Regione attraverso l'istituto dell'avvalimento di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), è adibito esclusivamente alle attività previste dal presente titolo.
3. 
I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attività:
a) 
controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attività di: produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio, dei prodotti agroalimentari nonché dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare;
b) 
prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari;
c) 
controllo dell'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione e previsti all'articolo 41 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato previsto dall'articolo 41, comma 3;
d) 
ogni altro controllo per il perseguimento delle finalità individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attività dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori previsti dalle relative normative di settore, compresa la legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).
4. 
Le province e la Città metropolitana di Torino possono nominare, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, anche dipendenti di altri enti pubblici interessati, d'intesa con gli stessi.
5. 
La Regione assegna finanziamenti alle province ed alla Città metropolitana di Torino per le spese straordinarie sostenute per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo.
Art. 44. 
(Ufficio regionale di coordinamento)
1. 
L'Ufficio regionale di coordinamento, di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), avvalendosi dei SAA:
a) 
garantisce l'attuazione della presente legge mediante il coordinamento e la supervisione delle funzioni svolte dai SAA di cui all'articolo 43, comma 3;
b) 
garantisce e mantiene i rapporti con gli altri enti ed organismi operanti nel settore agroalimentare, anche allo scopo di ottimizzare e armonizzare l'azione di controllo delle frodi agroalimentari;
c) 
garantisce e mantiene i rapporti esterni con i soggetti incaricati della gestione e dello sviluppo delle attività tecniche e di ricerca concernenti l'applicazione del presente titolo;
d) 
dà attuazione agli strumenti di intervento di cui all'articolo 41 e ad ogni altra attività, anche di monitoraggio, volta al perseguimento delle finalità individuate dal presente titolo;
e) 
rendiconta periodicamente alla Giunta regionale sull'attuazione del presente titolo e dei risultati ottenuti in termini di controlli effettuati sulle aziende operanti nel sistema agroalimentare;
f) 
controlla l'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione e previsti dal presente articolo.
2. 
Il responsabile dell'Ufficio regionale di coordinamento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 43, comma 4, svolge le funzioni di cui all' articolo 12 del decreto legge 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ).
TITOLO VI 
BONIFICA ED IRRIGAZIONE
CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 45. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità ed alla protezione dei suoli agricoli, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.
2. 
La Regione riconosce nei consorzi di bonifica, negli enti irrigui e nelle coutenze irrigue gli organismi più idonei allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d'irrigazione.
3. 
Il presente titolo, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini della presentazione di proposte di programmazione e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.
Art. 46. 
(Collaborazione, concertazione ed accordi di programma)
1. 
Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica, gli enti irrigui e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma nonché patti territoriali ed intese interistituzionali.
2. 
I consorzi di bonifica e gli enti irrigui possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
CAPO II 
AMBITI TERRITORIALI E COMPRENSORI
Art. 47. 
(Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione)
1. 
Gli ambiti territoriali riconosciuti dalla Regione nei quali si esplicano attività di bonifica ed irrigazione collettiva sono:
a) 
i comprensori di bonifica;
b) 
i comprensori di irrigazione;
c) 
i comprensori interregionali.
2. 
La Giunta regionale con propria deliberazione delimita e modifica i comprensori di bonifica, di irrigazione ed interregionali.
3. 
Gli ambiti territoriali da riconoscere quali comprensori di bonifica e quelli da riconoscere quali comprensori di irrigazione sono individuati secondo i criteri e le procedure indicate agli articoli 48 e 49.
Art. 48. 
(Comprensori di bonifica)
1. 
I comprensori di bonifica corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicità dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
Art. 49. 
(Comprensori di irrigazione)
1. 
I comprensori di irrigazione corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive.
2. 
Gli enti irrigui interessati possono inviare alla Giunta regionale le proprie proposte di delimitazione o di modifica delle delimitazioni esistenti.
3. 
In ciascun comprensorio di irrigazione si costituisce ed opera, anche attraverso associazione o accordi tra consorzi, un solo organismo gestore, territorialmente competente, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.
4. 
Gli enti irrigui autorizzati ai sensi del comma 3 hanno la natura di consorzio privato di interesse pubblico.
Art. 50. 
(Comprensori interregionali)
1. 
Nelle unità omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformità all' articolo 73 del d.p.r. 616/1977 .
2. 
La delimitazione di comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate.
3. 
A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i consorzi competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. 
Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le Regioni, anche in deroga a quanto stabilito dal presente titolo.
CAPO III 
CONSORZI DI BONIFICA
Art. 51 
(Consorzi di bonifica)
1. 
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri enti irrigui alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 45 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.
2. 
In ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica.
3. 
La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione degli enti irrigui esistenti sul territorio che continuano ad esercitare la loro attività conservando la loro personalità giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato.
4. 
In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed altri enti irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza sono definite dagli enti irrigui interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua.
5. 
Qualora le parti interessate non raggiungano l'intesa, la Giunta regionale nomina un commissario secondo le procedure e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 52, comma 1, lettera n).
6. 
Gli enti pubblici territoriali compresi nel comprensorio di bonifica nominano i loro rappresentanti negli organi statutari, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.
Art. 52. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:
a) 
le funzioni dei consorzi di bonifica;
b) 
le modalità di partecipazione al consorzio;
c) 
le procedure di istituzione del consorzio su iniziativa degli interessati o su iniziativa della Regione;
d) 
le procedure di modifica e soppressione dei consorzi;
e) 
gli obblighi dei consorziati;
f) 
le modalità e le procedure di costituzione del catasto consortile;
g) 
le modalità di rilascio di concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195 , e della L. 7 luglio 1902, n. 333 , sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
h) 
le modalità di accertamento delle violazioni amministrative previste dagli articoli 132, 133, 134 e 136 del r.d. 368/1904 ;
i) 
le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di bonifica;
l) 
i criteri per la redazione e approvazione del piano di classifica e le modalità di determinazione del contributo di bonifica;
m) 
gli organi del consorzio, le loro funzioni, la durata in carica, la loro composizione, le modalità di elezione, di designazione dei rappresentanti dei comuni e di nomina dei rappresentanti della Regione;
n) 
le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;
o) 
gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione.
Art. 53. 
(Statuto)
1. 
Il consorzio di bonifica è dotato di un proprio statuto che prevede disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le disposizioni del presente titolo.
2. 
La proposta di statuto o di sua modifica è deliberata dal consorzio di bonifica o dai suoi organi costituenti ed inviata alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni del presente titolo, ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. 
Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare pareri ed osservazioni alla Giunta regionale.
4. 
Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimità e la funzionalità, approva la proposta di statuto con propria deliberazione.
CAPO IV 
ENTI IRRIGUI
Art. 54. 
(Enti irrigui)
1. 
Gli enti irrigui sono enti privati che concorrono con i consorzi di bonifica alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 45 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.
2. 
Gli enti irrigui riconosciuti dalla Regione sono:
a) 
i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;
b) 
i consorzi di miglioramento fondiario;
c) 
i consorzi di irrigazione e bonifica;
d) 
le coutenze irrigue;
e) 
i consorzi di secondo grado.
Art. 55. 
(Consorzi di irrigazione gestori di comprensorio di irrigazione)
1. 
A ciascun comprensorio di irrigazione, delimitato ai sensi dell'articolo 49, corrisponde un consorzio di irrigazione gestore di comprensorio di irrigazione, riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale, ed avente natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.
2. 
La Giunta regionale individua i consorzi di cui al comma 1 tra consorzi qualificati come consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di miglioramento fondiario o consorzi di secondo grado.
Art. 56. 
(Consorzi di miglioramento fondiario)
1. 
I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi dell' articolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di miglioramento fondiario, secondo le rispettive previsioni statutarie. 1
Art. 57. 
(Consorzi di irrigazione e bonifica)
1. 
I consorzi di irrigazione e bonifica riconosciuti dalla Regione sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una separata gestione bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.
2. 
La gestione separata bonifica è sottoposta alla disciplina prevista dal presente titolo.
3. 
Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica, nominano loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.
Art. 58. 
(Coutenze irrigue)
1. 
Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione gestori di comprensorio di irrigazione, consorzi di miglioramento fondiario, consorzi di irrigazione e bonifica, consorzi di secondo grado e consorzi di irrigazione contitolari della stessa utenza di acqua pubblica, si costituiscono in coutenza con atto pubblico.
2. 
Le coutenze irrigue sono soggetti privati e, qualora concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale, sono riconosciute e vigilate dalla Regione con le modalità previste dal regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione di cui all'articolo 60.
3. 
La costituzione di coutenza è, altresì, ammessa per:
a) 
la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati;
b) 
la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.
Art. 59. 
(Consorzi di secondo grado)
1. 
Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione, consorzi di irrigazione e bonifica, comuni e unioni di comuni.
2. 
Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione ed alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.
Art. 60. 
(Regolamento enti irrigui riconosciuti dalla Regione)
1. 
Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , la Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce:
a) 
le funzioni degli enti irrigui;
b) 
le modalità di riordino e di riconoscimento degli enti irrigui;
c) 
le modalità di costituzione;
d) 
le modalità di gestione e concessione dei canali e delle opere irrigue appartenenti al patrimonio regionale;
e) 
le modalità di realizzazione, concessione e gestione delle opere di irrigazione;
f) 
le modalità di vigilanza e controllo ed i poteri sostitutivi;
g) 
gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione.
Art. 61. 
(Finanziamenti regionali per l'irrigazione)
1. 
A favore dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui riconosciuti, individuati come gestori di comprensorio e delle coutenze irrigue, possono essere concessi contributi in conto capitale:
a) 
fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;
b) 
contributi di anticipazione per le spese di progettazione al fine della creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi europei e statali.
2. 
I contributi erogati ai sensi del comma 1, lettera b), sono oggetto di rimborso alla Regione da parte dei beneficiari, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale in seguito al finanziamento della realizzazione delle opere nel caso in cui vengano riconosciute le spese di progettazione.
3. 
Agli enti irrigui di cui all'articolo 54, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dal comma 1, lettera a) per interventi improcrastinabili, necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni o per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue.
TITOLO VII 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA DEI TERRENI AGRICOLI
CAPO I 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA DEI TERRENI AGRICOLI
Art. 62. 
(Razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) la razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli è attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ampliamento ed il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini, la fusione delle particelle e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie e di miglioramento fondiario ed è finalizzata:
a) 
alla razionale utilizzazione dei terreni agricoli, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
b) 
al mantenimento ed al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, in contrasto con l'abbandono del territorio;
c) 
allo sviluppo di attività economiche, al mantenimento ed alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale agroforestale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
d) 
alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed alla tutela ed alla valorizzazione del territorio rurale.
2. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione stabilisce le linee guida per la redazione dei progetti di razionalizzazione fondiaria, gli adempimenti e le procedure per l'attuazione degli interventi.
Art. 63. 
(Banca regionale della terra)
1. 
Allo scopo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, la Regione istituisce, presso la struttura competente per materia, la Banca regionale della terra.
2. 
La Banca regionale della terra è costituita dagli elenchi dei terreni agricoli a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per la vendita, la locazione e la concessione in comodato d'uso gratuito.
3. 
La Banca regionale della terra è alimentata ed aggiornata in base alle segnalazioni dei proprietari e degli aventi causa, disponibili a cedere l'uso o il possesso dei propri beni a fini agro-silvo-pastorali, a titolo gratuito o oneroso.
4. 
In una sezione della Banca regionale della terra sono, altresì, inseriti gli elenchi dei terreni incolti assegnati ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).
5. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con propria deliberazione le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 64. 
(Determinazione del livello minimo di redditività)
1. 
La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all' articolo 5 bis del d.lgs. 228/2001 , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione il livello minimo di redditività dei terreni agricoli oggetto di trasferimento.
TITOLO VIII 
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO PIEMONTESE E TRANSIZIONE AL DIGITALE
CAPO I 
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO PIEMONTESE E TRANSIZIONE AL DIGITALE
Art. 65. 
(Sistema informativo agricolo piemontese)
1. 
In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
2. 
Per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, è istituito il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate.
3. 
Il SIAP è istituito in attuazione delle norme dell'Unione europea in materia di sistemi integrati di gestione e controllo e delle norme statali in materia di anagrafe delle aziende agricole, di codice univoco di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e di fascicolo aziendale.
4. 
Il SIAP opera in connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, secondo quanto stabilito dalle linee guida di sviluppo del SIAN, approvate con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 giugno 2016 (Linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)).
5. 
Il SIAP è integrato con il Sistema Informativo regionale (SIRe), quale componente verticale, dedicata alla gestione dei dati del settore primario; esso si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIRe.
6. 
I dati di fonte amministrativa e di fonte statistica presenti nelle banche dati del SIAP, in forma aggregata o anonima, sono consultabili attraverso specifici servizi telematici e confluiscono nel sistema Open Data della Regione.
7. 
Nell'ambito del SIAP sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'Agenzia regionale piemontese per l'erogazioni in agricoltura (ARPEA), secondo quanto disposto dalla legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari).
8. 
E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura, la Cabina tecnica di regia interna (CTRI) con i seguenti compiti:
a) 
garantire la gestione coordinata dei rapporti tra la Regione, l'ARPEA ed il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI) del Piemonte;
b) 
valutare, anche in termini di sviluppo, le esigenze di gestione dei servizi erogati dal SIAP;
c) 
monitorare l'andamento delle attività relative al sistema informativo;
d) 
individuare azioni correttive per la risoluzione delle criticità.
9. 
La Giunta regionale disciplina i compiti e la composizione del CTRI a cui compete l'adozione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento.
Art. 66. 
(Anagrafe agricola del Piemonte)
1. 
L'Anagrafe agricola del Piemonte, componente centrale del SIAP, è l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale; a tal fine l'Anagrafe è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata dei registri informatici detenuti da altri enti pubblici.
2. 
I dati presenti nell'Anagrafe agricola del Piemonte sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. 
Ogni soggetto che attiva un procedimento amministrativo in materia di agricoltura o di sviluppo rurale si iscrive all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituisce un fascicolo aziendale.
4. 
Il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del decreto legislativo dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1°dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ) è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.
5. 
Al fine di semplificare l'istruttoria dei procedimenti amministrativi, il fascicolo aziendale è utilizzato per l'esecuzione dei controlli amministrativi.
6. 
La gestione del fascicolo aziendale e l'aggiornamento dell'Anagrafe agricola del Piemonte di norma è affidata ai CAA.
7. 
La struttura regionale competente disciplina la costituzione del fascicolo aziendale e l'iscrizione all'Anagrafe di cui al comma 1.
Art. 67. 
(Sistema territoriale di riferimento)
1. 
Il sistema territoriale di riferimento, utilizzato per il riscontro delle superfici dichiarate nell'ambito dell'Anagrafe di cui all'articolo 66, è costituito dall'archivio di particelle, identificate in modo univoco tramite gli estremi catastali, registrati nel registro censuario dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto disposto dalle norme europee che disciplinano il land parcel identification system (LPIS).
2. 
I titoli di conduzione dei terreni conservati nel fascicolo aziendale, riportano i dati del Registro censuario del catasto dei terreni dell'Agenzia delle entrate.
3. 
L'estensione e la qualità dell'uso del suolo della superficie dichiarata nell'Anagrafe è controllata mediante telerilevamento.
4. 
Le particelle catastali, qualora siano contigue e destinate alla medesima coltivazione, possono essere aggregate in appezzamenti, secondo quanto stabilito dalla normativa che definisce la parcella di riferimento.
Art. 68. 
(Archivio digitale dei procedimenti amministrativi)
1. 
L'archivio digitale dei procedimenti amministrativi è la componente del SIAP che acquisisce, classifica e conserva i documenti informatici in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, secondo il Piano di conservazione e fascicolazione regionale.
2. 
Per conseguire la semplificazione amministrativa, i procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale sono gestiti esclusivamente in modalità telematica; a tal fine la Regione raccoglie nel fascicolo aziendale, di cui all'articolo 66, comma 3, gli atti, i documenti ed i dati relativi ad ogni procedimento amministrativo, da chiunque formati.
3. 
I soggetti che intendono presentare istanze, dichiarazioni e comunicazioni relativamente ad interventi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, utilizzano esclusivamente le funzionalità del SIAP.
4. 
I soggetti iscritti all'Anagrafe consultano il proprio fascicolo aziendale, attivano per via telematica i procedimenti amministrativi, individuano l'ufficio ed il responsabile del procedimento, verificano i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento.
5. 
Le istanze e le dichiarazioni presentate tramite il SIAP sono valide se sottoscritte, mediante firma digitale o firma grafometrica qualificata, quando l'autore è identificato dal sistema informatico in modo univoco e certo o nel caso di accesso alla piattaforma mediante credenziali di cui al Sistema pubblico d'Identità Digitale (SPID).
6. 
I documenti informatici e le scansioni per immagine di documenti analogici, presentati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono archiviati nel SIAP e conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di ARPEA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.
7. 
Le comunicazioni e gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono consultabili nel fascicolo aziendale e sono trasmesse dalla pubblica amministrazione attraverso:
a) 
la Posta Elettronica Certificata (PEC);
b) 
la posta elettronica ordinaria.
Art. 69. 
(Schedario viticolo e registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli)
1. 
Lo schedario viticolo ed il registro informatico pubblico delle autorizzazioni degli impianti viticoli sono parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte di cui all'articolo 66.
2. 
Ogni superficie vitata, anche se non in produzione, è iscritta nello schedario viticolo ai fini della gestione e del controllo del potenziale viticolo.
3. 
Nel registro sono iscritte e registrate le autorizzazioni dell'impianto viticolo.
4. 
La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina la gestione dello schedario viticolo e del registro di cui al comma 1.
Art. 70. 
(Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)
1. 
Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione ed il territorio rurale, è costituito il Sistema informativo della bonifica ed irrigazione (SIBI).
2. 
Il SIBI contiene in forma organizzata ed accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attività di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali.
3. 
Per la realizzazione del SIBI, la Regione può stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socio-economico e territoriale.
4. 
Il SIBI opera in raccordo con i sistemi informativi regionali e statali.
TITOLO IX 
CONTROLLI, VIGILANZA E SANZIONI
CAPO I 
CONTROLLI
Art. 71. 
(Disposizioni generali)
1. 
Ferme restando le competenze previste dalle leggi per gli organi dello Stato e salvo che sia diversamente stabilito, le strutture regionali competenti esercitano i controlli sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2. 
La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di esecuzione dei controlli.
3. 
I controlli possono essere delegati a soggetti terzi purché ne sia verificata la disponibilità di risorse, la competenza, la perizia, l'indipendenza e la terzietà. La delega disciplina il coordinamento tra la Regione ed i soggetti delegati.
4. 
La Regione vigila i soggetti di cui al comma 3 mediante ispezioni ed audit.
Art. 72. 
(Elenco informatico dei controlli in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale)
1. 
I controlli svolti dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, agroalimentare e sviluppo rurale, rispettano i principi di pertinenza e non eccedenza. A tal fine:
a) 
coloro che effettuano i controlli ne riportano le motivazioni nell'ambito degli atti predisposti;
b) 
è istituito l'elenco informatico dei controlli in agricoltura che, fatte salve le disposizioni previste dalla procedura penale, contiene le informazioni relative alle attività ed agli esiti dei controlli; l'elenco informatico dei controlli in agricoltura è integrato nel SIAP di cui all'articolo 64.
2. 
La Regione, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), l' ARPEA, le ASL, gli enti locali nonché i soggetti che svolgono attività di controllo in applicazione della presente legge concorrono all'implementazione dell'elenco di cui al comma 1.
CAPO II 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 73. 
(Disposizioni generali)
1. 
Alla Regione spetta la funzione di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. 
Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano ferme restando le norme di carattere penale.
3. 
Alla Regione, qualora non diversamente stabilito, compete l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.
4. 
Qualora l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali previste nella presente legge risulti di importo inferiore ad euro 300,00 è comunque applicata la sanzione pari a 300,00 euro; su tale somma è calcolata la terza parte ai fini della determinazione della misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. 
All'accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative si procede ai sensi delle disposizioni contenute nella l.689/1981 .
6. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge è aggiornata secondo le modalità di cui all' articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
7. 
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale); nell'ambito dei procedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge, si applica l'istituto della diffida amministrativa di cui all' articolo 1 bis della l.r.72/1989 .
8. 
In accordo con gli altri enti e organismi preposti, la Regione, in quanto autorità competente per l'attività di vigilanza ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 febbraio 2012 (Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate), esercita le funzioni di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate. La vigilanza è esercitata mediante attività ispettive e di audit svolte presso le strutture autorizzate e presso gli operatori economici da esse controllati; l'attività di vigilanza regionale, ai fini della valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo, prevede il prelievo e l'analisi di campioni di matrici organiche ed inorganiche.
CAPO III 
DIVIETI E SANZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PUBBLICI
Art. 74. 
(Divieti in materia di interventi pubblici)
1. 
Salvo sia diversamente stabilito negli atti predisposti in base all'articolo 7, nel bando, nell'atto di concessione o nella convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento, chiunque benefici di un aiuto ai sensi della presente legge non deve aver percepito e non può percepire altri benefici pubblici per lo stesso intervento.
2. 
E' fatto divieto di:
a) 
rilasciare dichiarazioni mendaci riguardo alla sussistenza di uno o più presupposti o requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge;
b) 
omettere di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la sopravvenuta perdita di uno o più requisiti richiesti per fruire dei benefici previsti dalla presente legge;
c) 
rifiutare di esibire la documentazione richiesta nel corso di realizzazione o a conclusione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento realizzati con i benefici previsti dalla presente legge;
d) 
violare il divieto di cumulo di benefici pubblici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso programma, progetto, operazione, iniziativa o investimento, in base a norme europee, statali e regionali o a provvedimenti di enti o di istituzioni pubbliche;
e) 
impedire lo svolgimento dei controlli necessari ai fini della verifica delle condizioni richieste per accedere ai benefici o per la verifica della attuazione degli interventi, anche durante le relative fasi di realizzazione;
f) 
violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di alienazione o cessione a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge prima dello scadere del termine stabilito dagli atti predisposti in base all'articolo 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento;
g) 
violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici previsti dalla presente legge, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti predisposti in base all'articolo 7, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento;
h) 
violare, salvo i casi di espressa autorizzazione, il divieto di trasferimento fuori dal territorio regionale dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;
i) 
non adempiere agli obblighi o violare i divieti, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), imposti negli atti predisposti in base all'articolo 7 dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regolamenta l'erogazione del beneficio, la realizzazione del programma, del progetto, dell'operazione, dell'iniziativa o dell'investimento ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica e le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.
Art. 75. 
(Sanzioni in materia di interventi pubblici)
1. 
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 74, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'aiuto concesso.
2. 
A seguito dell'accertamento della violazione di una o più delle disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è disposta la sospensione dell'aiuto.
3. 
A seguito dell'irrogazione definitiva della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di una o più delle disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), è sempre disposta la revoca dell'aiuto ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. 2
CAPO IV 
MISURE E SANZIONI IN MATERIA FITOSANITARIA
Art. 76. 
(Misure fitosanitarie)
1. 
La struttura regionale competente in materia fitosanitaria esercita le funzioni, anche di vigilanza, previste dalla normativa fitosanitaria statale ed attua le misure previste dalla normativa internazionale, europea, statale e regionale concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali tramite:
a) 
l'istituzione di quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili, prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;
b) 
l'ingiunzione dell'estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione;
c) 
il divieto temporaneo, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, di messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;
d) 
la prescrizione di misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti fitoiatrici obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori.
2. 
La Regione, previo accordo, può affidare agli enti locali, l'attuazione di specifici compiti relativi alle misure di cui al comma 1.
3. 
Ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto , la Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, ed ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), con proprio regolamento disciplina:
a) 
l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale quale emanazione del Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell' articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
b) 
le modalità di applicazione della normativa fitosanitaria di cui al comma 1.
Art. 77. 
(Sanzioni in materia fitosanitaria)
1. 
La violazione dell'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 73, comma 4, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad euro 1.500,00 e su tale somma, ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/1981 , è calcolata la misura ridotta pari alla sua terza parte.
2. 
La violazione dell'obbligo di esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte, dei trattamenti fitoiatrici obbligatori, della distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, entro i termini fissati dalla struttura regionale di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 euro ad euro 2.400,00.
3. 
Gli organi di vigilanza, oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 76, lettere b), c) e d), possono disporre l'esecuzione coattiva delle misure fitosanitarie previste al comma 1, lettere b) e d), ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
4. 
Le spese di cui al comma 3 sono riscosse secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente con nota spesa notificata all'obbligato, assegnando un congruo termine per il pagamento.
5. 
A seguito dell'accertamento della violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta a carico del trasgressore la sospensione dell'erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'adempimento delle prescrizioni.
6. 
La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale.
CAPO V 
OBBLIGHI E SANZIONI IN MATERIA VITIVINICOLA
Art. 78. 
(Obblighi in materia vitivinicola)
1. 
Il produttore deve garantire la corrispondenza tra le superfici vitate aziendali e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo di cui all'articolo 69; a tal fine il produttore provvede agli aggiornamenti, trasmettendo telematicamente le dichiarazioni e le richieste relative alla gestione del potenziale viticolo.
2. 
Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro i termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. 
Gli organismi competenti per i controlli e la vigilanza in materia vitivinicola e la struttura regionale competente possono effettuare controlli amministrativi e sopralluoghi per accertare:
a) 
la corrispondenza tra la superficie vitata aziendale, comprensiva delle caratteristiche specifiche dell'unità vitata, e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo;
b) 
la corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella dichiarata o richiesta ai sensi del comma 1.
4. 
Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e le unità vitate iscritte nello schedario viticolo, l'accertatore intima al produttore ad adempiere alla regolarizzazione dello schedario viticolo, fissando un termine entro il quale provvedere.
5. 
Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la non corrispondenza tra la superficie vitata aziendale e quella contenuta nelle dichiarazioni e nelle richieste di cui al comma 1 che comporti un ulteriore controllo, la struttura regionale competente conclude il procedimento amministrativo con esito negativo.
6. 
Al produttore sono addebitate le spese effettuate per eseguire il controllo di cui al comma 5, secondo i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
Art. 79. 
(Sanzioni in materia vitivinicola)
1. 
Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 78, comma 2;
b) 
euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 78, comma 4, fatta salva l'applicazione dell' articolo 69, comma 8, della l. 238/2016 .
2. 
La sanzione di cui al comma 1, lettera a) è ridotta ad un terzo qualora il ritardo non superi i sessanta giorni ed è aumentata di euro 50,00 per ettaro o frazione di ettaro per ogni anno di ritardo.
3. 
In deroga all'articolo 73, comma 4, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano qualora dalla quantificazione risulti un importo inferiore ad euro 100,00.
CAPO VI 
OBBLIGHI, VIGILANZA E SANZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA
Art. 80. 
(Obblighi in materia di apicoltura)
1. 
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per apicoltore piemontese si intende l'apicoltore avente residenza o sede legale in Piemonte.
2. 
Al fine di garantire la pubblica sicurezza, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
3. 
Il rispetto delle distanze si applica:
a) 
agli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi;
b) 
agli apiari stanziali.
4. 
A fini statistici ed igienico sanitari è aggiornato il censimento del patrimonio apistico: gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro servizi nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio statale, assegnato dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione è effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura. Nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, coloro che sono iscritti alla banca dati apistica, procedono all'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza ed alla dislocazione degli apiari posseduti. Gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto e ad aggiornare annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari.
5. 
Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, chiunque possiede o detiene alveari comunica immediatamente al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.
6. 
Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, è fatto divieto:
a) 
esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di malattia;
b) 
abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;
c) 
abbandonare alveari od apiari alla noncuranza. In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.
7. 
Al fine di garantire la disciplina igienico sanitaria degli allevamenti apistici, ogni apicoltore piemontese, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente.
8. 
La cessione a qualsiasi titolo di famiglie di api, di nuclei e di api regine è consentita a condizione che il materiale sia scortato da apposita dichiarazione del venditore, attestante che l'azienda apistica di provenienza è soggetta a controllo sanitario da parte del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Tale dichiarazione ha una validità di dieci giorni dalla data di rilascio e riporta le indicazioni relative al libretto sanitario aziendale.
9. 
Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.
10. 
Al fine di disciplinare il nomadismo in apicoltura, sono previsti i seguenti compiti:
a) 
l'apicoltore piemontese che esercita il nomadismo può posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale, dandone comunicazione, entro dieci giorni dall'avvenuto posizionamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, utilizzando il modello di dichiarazione di provenienza predisposto dalla struttura regionale competente in materia di sanità;
b) 
gli apicoltori nomadi provenienti da altre regioni che esercitano il nomadismo in Piemonte devono rendere identificabili i loro apiari mediante l'apposizione del codice identificativo univoco rilasciato dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente in base alla sede legale dell'apicoltore, come previsto dall'Anagrafe apistica nazionale. Essi comunicano al momento dell'arrivo, al Servizio veterinario dell' Azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'ubicazione della postazione e la consistenza dell'apiario, allegando il certificato sanitario dell'Azienda sanitaria locale di provenienza rilasciato in data non anteriore a trenta giorni;
c) 
gli apicoltori piemontesi che rientrano nel territorio regionale dopo aver esercitato il nomadismo fuori di esso, presentano al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente entro dieci giorni dal rientro in Piemonte, la dichiarazione di provenienza di cui alla lettera a) ed il certificato sanitario rilasciato dalla competente autorità, attestante l'assenza negli apiari di malattie denunciabili delle api. Il certificato si riferisce all'ultima sosta extraregionale dell'apiario.
11. 
Al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine, la Regione può istituire delle zone di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno delle quali è fatto divieto di installare apiari a chiunque non sia autorizzato dalla struttura competente in materia di agricoltura; all'interno di tali zone sono istituiti controlli di carattere sanitario e genetico al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo, sentito l'organismo istituito in materia apistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
Art. 81. 
(Vigilanza e sanzioni in materia di apicoltura)
1. 
Alla Regione, alla Città metropolitana di Torino, ai comuni ed ai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali spettano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme e degli obblighi in materia di apicoltura.
2. 
E' fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti ai controlli e di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attività apistica.
3. 
Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari possono essere presentate alla struttura regionale competente, la quale decide in merito.
4. 
Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 80 commi 2, 7, 9, 10 e 11;
b) 
da euro 250,00 ad euro 1.500,00, nonché l'esclusione dai benefici previsti dalla normativa europea e statale, nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 80, comma 4;
c) 
da euro 516,00 ad euro 2.582,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 80, comma 5;
d) 
da euro 258,00 ad euro 1.291,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 80, comma 6;
e) 
da euro 150,00 ad euro 900,00 nel caso di violazione al disposto di cui all'articolo 80, comma 8.
CAPO VII 
OBBLIGHI, DIVIETI, VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITA' ED AGRITURISMO
Art. 82. 
(Obblighi, divieti e funzioni di vigilanza e controllo in materia di multifunzionalità)
1. 
Gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che esercitano le attività di cui agli articoli 16 e 17 hanno il compito di:
a) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;
b) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;
c) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;
d) 
esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il logo realizzato in conformità del modello stabilito dalla Giunta regionale;
e) 
osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del logo;
f) 
esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza.
2. 
È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:
a) 
utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, logo e denominazione differenti da quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 16, o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 16;
b) 
realizzare nuove costruzioni per le attività di cui all'articolo 16.
3. 
Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni relative alle attività disciplinate nel presente articolo e nei relativi regolamenti di attuazione di cui all'articolo 16, sono esercitate dal comune.
4. 
Il comune, in forma singola o associata, esercita i controlli di cui al comma 3 in forma coordinata con gli altri soggetti e aziende sanitarie competenti per territorio.
5. 
La vigilanza e il controllo sul rispetto del requisito della prevalenza per le attività di cui all'articolo 16 sono esercitate dai comuni e dalle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, attraverso verifiche periodiche nelle aziende.
6. 
La vigilanza e il controllo relativi alle attività e ai servizi svolti all'interno e all'esterno delle aziende agricole che svolgono attività di agricoltura sociale, sono esercitati dagli enti preposti con le modalità previste nella normativa di settore, ferma restando la competenza degli altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di sicurezza alimentare, igiene e degli ambienti di lavoro.
7. 
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 83, sono di competenza del comune, anche in forma associata.
Art. 83. 
(Sanzioni in materia di multifunzionalità)
1. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
2. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 82, comma 1, lettere b), c), d), ed e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.
3. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 82, comma 1, lettera f) in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.
4. 
Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
5. 
Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 82, comma 2, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.
6. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 82, il comune procede alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale cessazione ai sensi dell'articolo 20.
7. 
Qualora le strutture regionali competenti in materia di agricoltura accertino e comunichino al comune territorialmente competente il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il comune entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte delle strutture regionali, fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati.
Art. 84. 
(Obblighi e divieti in materia di agriturismo)
1. 
Gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che esercitano le attività in materia di agriturismo e di ospitalità rurale familiare hanno il compito di:
a) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;
b) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;
c) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;
d) 
esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità del modello stabilito dalla Regione, nonché, all'interno della struttura, copia della SCIA unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione;
e) 
osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico;
f) 
esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
g) 
osservare i limiti massimi previsti in materia di capacità ricettiva e somministrazione degli alimenti e bevande nonché i limiti percentuali di utilizzo dei prodotti propri o di altra provenienza secondo i parametri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 30;
h) 
comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
i) 
comunicare alla provincia o alla Città metropolitana di Torino i dati previsti dall' articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), come inserito dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 15 (Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi agrituristici e di agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;
l) 
ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.
2. 
È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:
a) 
utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi differenti da quelli previsti all'articolo 29, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 30, o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva;
b) 
realizzare nuove costruzioni per l'attività ricettiva e per le attrezzature ed i servizi ad essa afferenti, fatta salva la deroga di cui all'articolo 26, comma 4 e la realizzazione di aumenti o trasferimenti di volumetrie eventualmente ammissibili ai sensi degli strumenti urbanistici comunali o di atti di governo del territorio;
c) 
utilizzare per l'attività agrituristica e di ospitalità rurale familiare fabbricati non esistenti da almeno tre anni alla data di presentazione della SCIA o della richiesta di variazione dell'attività esistente nonché fabbricati di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a) con caratteristiche diverse da quelle previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 30.
Art. 85. 
(Vigilanza e controllo in materia di agriturismo)
1. 
Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi ad altri enti, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di esercizio delle attività di agriturismo e di ospitalità rurale familiare e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 30 sono esercitate dal comune.
2. 
Il comune, in forma singola o associata, esercita i controlli di cui al comma 1 in forma coordinata con altri soggetti e con le aziende sanitarie competenti per territorio. Il comune trasmette alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.
3. 
In caso di inerzia del comune nella vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive previste nella presente legge e nell'accertamento di fatti che costituiscano violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo.
4. 
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 86 sono di competenza del comune, anche in forma associata.
Art. 86. 
(Sanzioni in materia di agriturismo)
1. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 84, comma 1, lettera a), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
2. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 84, comma 1, lettere b) e c) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
3. 
Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, lettere d) ed e) ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonché di loghi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 30 per le attività di cui alla presente legge è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.
4. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 84, comma 1, lettera f) in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 250,00.
5. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 84, comma 1, lettera g) in materia di limiti nella ricettività e nella somministrazione nonché di percentuali nell'utilizzo dei prodotti propri è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
6. 
Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 84, comma 1, lettera h) è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all' articolo 6 della l.r. 22/1995 .
7. 
Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'articolo 84, comma 1, lettera i) è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 5 bis, comma 2 della l.r. 12/1987 .
8. 
Il titolare dell'azienda agrituristica che viola le disposizioni dell'articolo 84, comma 1, lettera l) in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza incorre nella sanzione di cui all' articolo 17 del r.d. 773/1931 .
9. 
Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 84, comma 2, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.
10. 
Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 84, comma 2, lettere b) e c) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
11. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 84, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale cessazione.
CAPO VIII 
SANZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI QUALITA' DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
Art. 87. 
(Sanzioni in materia di Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari)
1. 
L'accertamento dell'uso del logo identificativo del Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari, di cui all'articolo 33, in modo difforme da quanto stabilito nei regolamenti di cui all'articolo 33, comma 2 e nei piani di controllo di cui all'articolo 33, comma 3, lettera c), comporta:
a) 
il richiamo scritto nel quale sono fissati i termini per sanare le non conformità lievi, diverse da quelle di cui alla lettera b);
b) 
la sospensione del diritto all'uso del logo, nei termini stabiliti dall'organismo di controllo, ai sensi dell' articolo 14 del r.r. 3/2016 , nel caso di non conformità lievi;
c) 
la revoca dell'autorizzazione all'uso del logo nel caso di non conformità gravi.
2. 
L'accertamento di non conformità lievi, così come definite nell' articolo 13, comma 1, lettera b) del r.r. 3/2016 , comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00.
3. 
L'accertamento di non conformità gravi, così come definite nell' articolo 13, comma 1, lettera c) del r.r. 3/2016 , comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 501,00 ad euro 1.000,00.
CAPO IX 
SANZIONI IN MATERIA DI FRODI AGROALIMENTARI
Art. 88. 
(Sanzioni in materia di frodi agroalimentari)
1. 
L'omessa restituzione del documento riassuntivo consolidato secondo le modalità di cui all'articolo 41, comma 3, o la sua compilazione con dichiarazioni incomplete o mendaci, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00; la sanzione minima è ridotta di un quinto se la violazione consiste nel ritardo nella presentazione della dichiarazione non superiore a trenta giorni.
2. 
L'applicazione della sanzione di cui al comma 1, anche qualora estinta con il pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione dei trasgressori da ogni provvidenza comunque amministrata dalla Regione ed il diniego di autorizzazioni regionali a qualsiasi titolo richieste, fino all'adempimento degli obblighi previsti.
3. 
La violazione degli obblighi previsti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00 per ogni cento chilogrammi di prodotto avviato a usi non consentiti; la stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica a coloro che trasformano il prodotto in difformità da quanto stabilito dalla Regione.
4. 
All'accertamento delle sanzioni di cui al comma 1, provvedono gli enti individuati nell'articolo 43; l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia competente per territorio.
CAPO X 
DESTINAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE
Art. 89. 
(Destinazione delle somme riscosse)
1. 
Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria spettano ai soggetti competenti all'irrogazione della sanzione.
2. 
In deroga al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 88 spettano alla Regione.
TITOLO X 
CLAUSOLA VALUTATIVA
CAPO I 
CLAUSOLA VALUTATIVA
Art. 90. 
(Clausola valutativa)
1. 
Salvo quanto previsto dall'articolo 31, la Giunta regionale rende noto al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione in cui documenta il contributo fornito dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
3. 
La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2.
5. 
Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 1 e 2, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 94.
TITOLO XI 
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE
CAPO I 
ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SETTORE
Art. 91. 
(Adeguamento normative di settore)
1. 
E' confermato in capo alla Città metropolitana di Torino ed alle province l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
a) 
autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica;
b) 
istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, così come individuate dal piano faunistico regionale;
c) 
autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia e pesca previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;
d) 
autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica;
e) 
autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico, per l'uso di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica e per l'esercizio della piscicoltura agricola in risaia;
f) 
attività ispettiva in materia di caccia e pesca;
g) 
attività di promozione faunistica.
2. 
E' confermato in capo ai comuni, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, anche previa verifica delle risultanze del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione, individua gli adempimenti in capo ai comuni relativi alle segnalazioni dei danni da calamità ed avversità naturali in agricoltura.
CAPO II 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 92. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, continuano a trovare applicazione:
a) 
della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste):
1) 
l'articolo 16, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 18/2010 ;
2) 
l'articolo 18 bis, come inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2011 ;
3) 
l'articolo 47, come modificato dall' articolo 8 della l.r. 24/1984 , dall' articolo 2 della l.r. 7/1990 e dall' articolo 5 della l.r. 6/2013 ;
4) 
l'articolo 48, come inserito dall' articolo 8 della l.r. 24/1984 ;
5) 
l'articolo 50, come inserito dall' articolo 1 della l.r. 19/1994 ;
b) 
l' articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 26 (Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999);
c) 
l' articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).
2. 
Fino alla data di approvazione del provvedimento attuativo di cui all'articolo 34, continua a trovare applicazione la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino), come modificata dalle ll. rr. 20/1999, 29/2008 e 14/2016.
3. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, comma 2 continua a trovare applicazione la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).
4. 
Gli atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli) nonché le Istruzioni per l'applicazione dell' articolo 3 quater della l.r. 39/1980 adottate con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 1997, n. 7-22589, continuano a trovare applicazione purché compatibili con i contenuti di cui al Titolo V.
5. 
Fino all'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, continuano a trovare applicazione l' articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte) e l' articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).
6. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 5, e fino all'istituzione del Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale di cui all'articolo 3, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Capo V, come modificato dall' articolo 35 della l.r 26/2015 , e l' articolo 21 della l.r. 20/1998 .
7. 
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 52 e 60 valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), come modificata dalle ll. rr. 35/2006, 22/2009, 6/2013, 17/2013 e 26/2015.
8. 
Fino alla data di approvazione del provvedimento di cui all'articolo 4 continua a trovare applicazione l' articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Adesione della Regione Piemonte all'Assemblea delle Regioni per i prodotti di origine AREPO).
9. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 30 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) ed al regolamento 1° marzo 2016, n. 1/R , come modificato dal regolamento 13 febbraio 2017, n. 5/R .
10. 
Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 30, devono adeguarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo, alle disposizioni della presente legge.
11. 
I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme abrogate ai sensi dell'articolo 93, sono conclusi secondo le rispettive normative di settore.
CAPO III 
ABROGAZIONE DI NORME
Art. 93. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);
b) 
legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");
c) 
legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste);
d) 
legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19-6-1978, n. 1360 e della legge 20-10-1978, n. 674 , riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni);
e) 
legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
f) 
articoli 2 e 3 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino);
g) 
legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli);
h) 
legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
i) 
legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590);
l) 
legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
m) 
legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della L.R.12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" e successive modificazioni ed integrazioni);
n) 
legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);
o) 
legge regionale 9 aprile 1987, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli");
p) 
legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli);
q) 
legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1 (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole);
r) 
legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');
s) 
legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');
t) 
legge regionale 3 agosto 1993, n. 38 (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte);
u) 
legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazione ed integrazioni alla L. R. 12 ottobre 1978, n. 63 : Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);
v) 
legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);
z) 
legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 (Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli);
aa) 
legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 (Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli), e successive modifiche ed integrazioni);
bb) 
legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);
cc) 
legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);
dd) 
legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);
ee) 
legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 ( Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
ff) 
legge regionale 3 settembre 2001, n. 23 (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell' articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 'Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari');
gg) 
legge regionale 5 agosto 2002, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli));
ii) 
legge regionale 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari);
ll) 
legge regionale 26 giugno 2003, n. 12 (Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura);
mm) 
articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004);
nn) 
legge regionale 29 novembre 2004, n. 35 (Provvedimenti in materia di castanicoltura);
oo) 
articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);
pp) 
articoli 11 e 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006);
qq) 
articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
rr) 
legge regionale 2 agosto 2006, n. 26 (Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999);
ss) 
legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità);
tt) 
articoli 22 e 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
uu) 
articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
vv) 
zz) 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);
aaa) 
articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo);
bbb) 
legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino));
ccc) 
articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);
ddd) 
articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
eee) 
articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);
fff) 
articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011);
ggg) 
articolo 16 della legge regionale 4 maggio 2012, n.5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
hhh) 
legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);
iii) 
articoli 22 e 23 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);
lll) 
articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 ed abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 );
mmm) 
legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo);
nnn) 
articolo 33 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione);
ooo) 
articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015);
ppp) 
articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
qqq) 
articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie);
rrr) 
articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento);
sss) 
articoli 154, 155, 156 e 157 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017).
TITOLO XII 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO I 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 94. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per le spese di parte corrente relative alla realizzazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, quantificate in euro 7.213.727,61 nel 2018, in euro 7.113.727,61 nel 2019 ed in euro 7.213.727,61 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio finanziario 2018-2020.
2. 
Per le spese in conto capitale relative agli investimenti attuativi del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, quantificate in euro 2.100.000,00 nel 2018, in euro 2.100.000,00 nel 2019 ed in euro 2.100.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" - programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione del bilancio finanziario 2018-2020.
3. 
Per le spese di parte corrente relative alla gestione del SIAP, alla gestione del fascicolo aziendale ed all'aggiornamento dell'Anagrafe di cui agli articoli 65 e 66, quantificate in euro 2.906.000,00 nel 2018, in euro 2.906.000,00 nel 2019 ed in euro 2.906.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"- programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"- titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio finanziario 2018-2020.
4. 
Per le spese in conto capitale relative agli investimenti per il SIAP di cui all'articolo 65, quantificate in euro 600.000,00 nel 2018, in euro 600.000,00 nel 2019 ed in euro 600.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"- titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione finanziario del bilancio 2018-2020.
5. 
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia fitosanitaria di cui all'articolo 77 sono introitate su un nuovo capitolo di entrata nel Titolo 3 Tipologia 200 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e saranno destinate ai sensi dell' articolo 55, comma 8 ter del d.lgs 214/2005 al finanziamento delle spese di parte corrente relative al potenziamento delle attività fitosanitarie.
6. 
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative riscosse ai sensi degli articoli 75, 79, 81, 87 ed 88 sono introitate nel Titolo 3 Tipologia 200 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 su apposito capitolo di entrata.
Art. 95. 
(Norma finale)
1. 
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2020.

Allegato A 

(Art. 2 )