La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 14 del 2019.
[2] Sul Bollettino Ufficiale n.9 del 2 marzo 2017 è stato pubblicato un avviso di rettifica per correggere un mero errore materiale nella sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 operata dall’articolo 19 della l.r. 19/2016 dove è stato erroneamente riportato il riferimento al comma 2 anzichè al comma 3.
[3] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 24 del 2016.
[4] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera ccc) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.