Legge regionale n. 20 del 03 agosto 1998  ( Versione vigente )
"Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".
(B.U. 12 agosto 1998, n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3. 
(Commissione apistica regionale)
1. 
È istituita presso l'Assessorato regionale all'agricoltura la Commissione apistica regionale, composta da:
a) 
l'Assessore regionale all'agricoltura che la presiede;
b) 
il responsabile del Settore regionale "Sviluppo delle produzioni animali", o suo delegato, il quale funge da Presidente in caso di assenza dell'Assessore;
c) 
il responsabile del Settore regionale "Sanità animale ed igiene degli allevamenti", o suo delegato;
d) 
un rappresentante del Dipartimento di entomologia e zoologia applicate all'ambiente dell'Università degli Studi di Torino;
e) 
un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) 
un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione;
g) 
un tecnico apistico che opera nell'assistenza tecnica specifica per ognuna delle associazioni dei produttori apistici che, su incarico della stessa, esercitano tale attività;
h) 
un componente del Comitato apistico piemontese in rappresentanza delle altre organizzazioni apistiche operanti nella Regione.
2. 
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Settore "Sviluppo delle produzioni animali".
3. 
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per tutta la durata della legislatura e continua, comunque, la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.
4. 
Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.
5. 
Le sostituzioni di membri della Commissione sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta della stessa organizzazione, associazione od istituto che aveva designato il membro da sostituire.
6. 
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
7. 
La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
8. 
La Commissione apistica regionale svolge i seguenti compiti:
a) 
propone programmi e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;
b) 
esprime parere consultivo sulle proposte di istruzioni per l'applicazione della presente legge, di cui all'articolo 31, comma 2;
c) 
esprime parere obbligatorio per la regolamentazione della distanza degli apiari e degli spostamenti di quelli nomadi, nonchè per la soluzione delle controversie e dei contenziosi relativi al posizionamento degli alveari nella pratica del nomadismo;
d) 
esprime parere consultivo sui piani di profilassi di cui all'articolo 18, comma 1;
e) 
esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di iscrizione all'albo degli allevatori di api regine di cui all'articolo 26, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione, sulla soluzione dei contenziosi e delle problematiche inerenti l'allevamento e la produzione di api regine;
f) 
esprime parere consultivo relativamente a tutte le materie e le problematiche inerenti le finalità e l'applicazione della presente legge.
Capo II. 
ATTIVITÀ APISTICA
Art. 4.[3] 
(...)
Art. 5.[4] 
(...)
Capo III. 
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELL'APICOLTURA
Art. 6. 
(Incentivi a favore dell'apicoltura)
1. 
Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative:
a) 
costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli alveari;
b) 
acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti degli alveari, acquisto o ammodernamento degli apiari;
c) 
allevamento e selezione di api regine di razza ligustica finalizzati alla formazione di ceppi adatti alle condizioni climatiche e nettarifere del Piemonte e con ottimale resistenza alle patologie ed alle parassitosi;
d) 
adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;
e) 
sostituzione delle regine presenti negli allevamenti all'interno delle zone di rispetto, di cui all'articolo 27, con api regine di razza ligustica;
f) 
assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori;
g) 
formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
h) 
promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
i) 
programmi di ricerca;
l) 
ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all'incremento quali-quantitativo dell'apicoltura e dei suoi prodotti.
2. 
I contributi sono concessi nella seguente misura:
a) 
fino al 33,75 per cento nelle zone di montagna e 26,25 per cento nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e d);
b) 
fino al 22,50 per cento nelle zone di montagna e 15 per cento nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere b), c), e) ed l);
c) 
fino all'80 per cento per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, lettera f);
d) 
fino al 90 per cento per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, lettera g);
e) 
fino al 50 per cento per le attività di cui al comma 1, lettera h);
f) 
) fino al 60 per cento per le attività di cui al comma 1 lettera i).
3. 
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, i volumi massimi di investimento non possono comunque superare 90 mila ECU per unità lavorativa umana (ULU) e 180 mila ECU per azienda.
Art. 7. 
(Concessione dei contributi)
1. 
Gli apicoltori produttori apistici, singoli od associati, possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed l).
2. 
Gli apicoltori amatoriali possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Possono, altresì, beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), ed l) purchè, entro un anno dal godimento degli stessi, acquisiscano tutti i requisiti dell'apicoltore produttore apistico e si impegnino a proseguire tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le stesse modalità previste dalla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento e all'efficienza delle strutture agrarie).
3. 
Le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h) ed i).
4. 
Gli enti e gli istituti di ricerca, per approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte o da altri enti, possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettera i).
Art. 8.[5] 
(...)
Art. 9.[6] 
(...)
Art. 10.[7] 
(...)
Capo IV. 
NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI
Art. 11.[8] 
(...)
Capo V. 
DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA DELL'APICOLTURA
Art. 12.[9] 
(...)
At. 13.[10] 
(...)
Art. 14.[11] 
(...)
Art. 15.[12] 
(...)
Art. 16.[13] 
(...)
Art. 17.[14] 
(...)
Art. 18.[15] 
(...)
Art. 19.[16] 
(...)
Capo VI. 
DISCIPLINA DEL NOMADISMO
Art. 20.[17] 
(...)
Art. 21. 
(Adempimenti per i nomadisti piemontesi)
1. 
(...)
[18]
2. 
(...)
[19]
Art. 22.[20] 
(...)
Art. 23.[21] 
(...)
Art. 24.[22] 
(...)
Capo VII. 
ALLEVAMENTO E SELEZIONE DELLE API REGINE
Art. 25.[23] 
(...)
Art. 26.[24] 
(...)
Art. 27.[25] 
(...)
Capo VIII. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 28.[26] 
(...)
Art. 29.[27] 
(...)
Capo IX. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 30.[28] 
(...)
Art. 31.[29] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 1998
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[3] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[4] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[5] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[6] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[7] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[8] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[9] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[10] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[11] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[12] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[13] L'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[14] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[15] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[16] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[17] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[18] Il comma 1 dell'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[19] Il comma 2 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 8 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019. L'abrogazione decorre dal 20 agosto 2021 data di vigenza del regolamento regionale 10/2021

[20] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[21] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[22] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[23] L'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[24] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[25] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[26] L'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[27] L'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[28] L'articolo 30 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.

[29] L'articolo 31 è stato abrogato dalla lettera o) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.