Proposta di legge regionale n. 286 licenziata il 10 luglio 2006
Testo unificato delle pdl n. 280 e n. 286 'Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4, 20 dicembre 1990, n. 55 e 13 ottobre 2004, n. 22'.

Capo I. 
COMMISSIONE DI GARANZIA.
Art. 1 
(Commissione di garanzia)
1. 
In attuazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto della Regione Piemonte, la presente legge costituisce e disciplina la Commissione di garanzia quale organo consultivo indipendente ed imparziale di verifica nell'ambito delle attribuzioni definite dall'articolo 2.
Art. 2 
(Attribuzioni)
1. 
Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime parere ai sensi dell'articolo 92 dello Statuto della Regione Piemonte:
a) 
sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
b) 
sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
c) 
sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale, di cui all'articolo 27 dello Statuto;
d) 
sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della Giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto.
2. 
Le Commissioni consiliari possono richiedere pareri alla Commissione di garanzia avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla Commissione di garanzia.
Art. 3 
(Composizione e durata)
1. 
La Commissione di garanzia è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni:
a) 
un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b) 
due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
c) 
due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
d) 
due ex Consiglieri regionali.
2. 
La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
3. 
I componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.
Art. 4 
(Incompatibilità e prerogative)
1. 
L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.
2. 
I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.
3. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione di garanzia.
Art. 5 
(Trattamento economico)
1. 
Ai componenti della Commissione di garanzia è corrisposto un gettone di presenza pari al doppio di quello percepito dai Consiglieri regionali in carica ed un rimborso spese ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e successive modificazioni, per ogni giornata di presenza ai lavori della Commissione.
Art. 6 
(Termini per l'espressione del parere)
1. 
La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi competenti. Il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.
2. 
Decorsi i termini di cui al comma 1, gli organi regionali possono comunque procedere.
3. 
Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Art. 7 
(Efficacia del parere)
1. 
La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.
2. 
Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.
3. 
Gli organi regionali competenti possono deliberare in senso contrario ai pareri espressi dalla Commissione, con provvedimento motivato.
Art. 8 
(Attribuzioni in materia di referendum e di procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali)
1. 
a Commissione di garanzia esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto della Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 ( Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni.
2. 
La Commissione è altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l'interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione di cui al Titolo IV dello Statuto, nonchè delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.
3. 
Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l. r . 4/1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione di garanzia.
Capo II. 
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GENNAIO 1973, N. 4, 20 DICEMBRE 1990, N. 55 E 13 OTTOBRE 2004, N. 22.
Art. 9 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 12 bis della l. r. 4/1973, le parole: "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto della Regione Piemonte".
Art. 10 
1. 
L' art. 18 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:
"
Art. 18
1. Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1°gennaio al 30 settembre.
2. Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, la Commissione di garanzia esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle stesse.
3. Se la Commissione di garanzia riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale nonché comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
4. Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
5. Entro il 31 dicembre, l'Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.
"
Art. 11 
1. 
Il comma 1 dell'art. 19 della l. r. 4/1973 è sostituito dal seguente:
" 1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull' ammissibilità delle richieste di referendum nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui al precedente articolo, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta."
.
Art. 12 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 32 della l. r. 4/1973 le parole: "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di garanzia".
Art. 13 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell' articolo 123 della Costituzione), le parole: "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 ( Modificazione della l.r. 16 gennaio 1973, n, 4 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum)," sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto della Regione Piemonte".
Art. 14 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 9, della l. r. 22/2004, le parole: "sentita, ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 55/1990, la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto della Regione Piemonte".
Art. 15 
1. 
Il Titolo II della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 ( Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum), fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, è abrogato.
2. 
All' art. 5, comma 2, della l. r. 55/1990, dopo le parole: "Commissione" sono aggiunte le parole: " di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto della Regione Piemonte. ".
Art. 16 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum di cui alla l.r. 55/1990 esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Commissione di garanzia. Da tale data la Commissione consultiva è soppressa.
2. 
Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del presente Titolo II si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.
Capo III. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.
Art. 17 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a 95.000,00 euro.
2. 
Per le spese di istituzione e di funzionamento della Commissione di garanzia, stimate in 30.000,00 euro per l'esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'UPB n. 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3. 
Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a 65.000,00 euro, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).