Legge regionale n. 55 del 20 dicembre 1990  ( Versione vigente )
"Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 , in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum".[1][2]
(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
Art. 1. 
1. 
Nel titolo II, capo II, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 , dopo l'art. 12, è inserito il seguente art. 12 bis: "
Art. 12 bis.
1.
I cittadini che intendono promuovere il referendum presentano, in numero non inferiore a 600, istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza dà atto dell'avvenuto deposito dell'istanza mediante processo verbale del quale viene rilasciata copia al primo firmatario.
2.
I promotori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di uno o più Comuni della Regione. L'iscrizione può essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dagli interessati e autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.
3.
L'istanza deve riportare il testo del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, formulato come prescritto all'art. 12.
4.
L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta che ne dà notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta la ricevibilità della istanza di referendum di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè se il quesito referendario è formulato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge. Accerta altresì l'inesistenza di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum.
6.
A tal fine, l'Ufficio di Presidenza chiede il parere della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum. Tale parere è reso noto al Consiglio Regionale e al primo firmatario dell'istanza.
7.
L'Ufficio di Presidenza, nell'ipotesi di non ricevibilità dell'istanza di referendum ovvero di non conformità del quesito referendario alle disposizioni di cui all'art. 11 o di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, dispone la reiezione dell'istanza.
8.
Se la decisione dell'Ufficio di Presidenza è positiva, si procede con gli adempimenti di cui agli articoli successivi.
9.
L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità. Se non si raggiunge l'unanimità, delibera il Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza
".
Art. 2. 
1. 
a) 
al comma 2 sono soppresse le parole: "
e ammissibilità
";
b) 
al comma 4 sono soppresse le parole: "
per le proposte giudicate ammissibili in relazione all'art. 11, ma viziate da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza
"; e sostituite con le seguenti: "
Se l'Ufficio di Presidenza riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta
".
Art. 3. 
1. 
Nel Titolo II, Capo IV, della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 l'intero testo dell'art. 32 è sostituito con il seguente testo: "
1.
Se, prima della emanazione del decreto di indizione o, comunque, prima della data del suo svolgimento, la legge, il regolamento, il provvedimento amministrativo, o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono stati abrogati, le operazioni relative non hanno più corso.
2.
Se l'abrograzione degli atti, o delle singole disposizioni, è stata accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazioni nè dei principi ispiratori della disciplina preesistente, nè dei contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si svolge sulle nuove disposizioni entro i termini prestabiliti.
3.
L'annullamento della procedura referendaria o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabiliti dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum. La decisione di annullamento, fatte salve le impugnative previste dalle leggi nazionali, costituisce provvedimento definitivo e preclusivo per l'ulteriore corso della iniziativa referendaria
".
Titolo II.[3] 
COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE PER I PROCEDIMENTI DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI E DI REFERENDUM
Art. 4.[4] 
(...)
Art. 5. 
(Termini per i pareri della Commissione)
1. 
(...)
[5]
2. 
I termini assegnati dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
[6]
3. 
(...)
[7]
Art. 6.[8] 
(...)
Art. 7.[9] 
(...)
Art. 8.[10] 
(...)
Art. 9.[11] 
(...)
Art. 10.[12] 
(...)
Art. 11.[13] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 1990
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di re ferendum di cui alla presente legge esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Commissione di garanzia. Da tale data la Commissione consultiva è soppressa.

[2] Le disposizioni di cui all'articolo 15 della l.r. 25/2006 si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.

[3] L'art. 15 della l.r. 25/2006 ha abrogato il Titolo II della l.r. 55/1990 , fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2.

[4] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.

[5] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.

[6] Nel comma 2 dell'articolo 5 dopo la parola "Commissione" sono state aggiunte le parole "di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto " ad opera del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.

[7] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.

[8] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.

[9] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.

[10] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.

[11] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.

[12] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.

[13] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.