La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di re ferendum di cui alla presente legge esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della Commissione di garanzia. Da tale data la Commissione consultiva è soppressa.
[2] Le disposizioni di cui all'articolo 15 della l.r. 25/2006 si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.
[3] L'art. 15 della l.r. 25/2006 ha abrogato il Titolo II della l.r. 55/1990 , fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 2.
[4] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.
[5] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 5 dopo la parola "Commissione" sono state aggiunte le parole "di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto " ad opera del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.
[7] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.
[8] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.
[9] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.
[10] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.
[11] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.
[12] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.
[13] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 25 del 2006.