La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della l.r. 25/2006 si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della l.r. 4/1973 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum)" sono state sostituite dalle parole "Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto" ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 del 2006.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole "'sentita, ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 55/1990 , la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum" sono state sostituite dalle parole "sentita la Commissione di garanzia" ad opera del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 25 del 2006.