La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "articolo 5, comma 1" sono state inserite le parole "lettere a), b) e c)" ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 8 del 2024.
[2] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 le parole "che svolgono attività diverse da quelle indicate all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8 del 2024.
[3] Il comma 1 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 del 2024.
[4] Nella rubrica dell'articolo 6 dopo le parole "ambulatori sociali di oculistica" sono state inserite le parole "e di odontoiatria" ad opera del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 del 2024.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "ambulatori sociali di oculistica" sono state inserite le parole "e di odontoiatria" ad opera del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 10 del 2024.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "in ambito oculistico" sono state inserite le parole "e odontoiatrico" ad opera del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 10 del 2024.
[7] Il comma 1 bis dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 1 del 2025.
[8] L'articolo 17 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 1 del 2025.
[9] La rubrica dell' articolo 23 è stata sostituita dalla seguente: " (Contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale iscritte al Runts) " ad opera del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 8 del 2024.
[10] Il comma 1 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 8 del 2024.