Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022  ( Versione vigente )
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
(B.U. 29 aprile 2022, 2° suppl. al n. 17)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per euro 19.905.415.026,30 e di cassa per euro 24.436.416.086,69 e spese di competenza per euro 19.905.415.026,30 e di cassa per euro 24.436.416.086,69, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 19.267.488.735,07 e spese di competenza per euro 19.267.488.735,07, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2024 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 18.999.317.514,13 e spese di competenza per euro 18.999.317.514,13, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per titoli, per missioni e per programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) 
il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) 
il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 5).
Art. 3. 
(Ulteriori allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti ulteriori allegati al bilancio:
a) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
b) 
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
c) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
d) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
e) 
il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
f) 
la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);
g) 
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
h) 
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
i) 
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
l) 
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15).
2. 
Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti di cui all' articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011 (allegato 16).
Art. 4. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
Al prelievo dal fondo di cui al comma 1 di somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6. 
(Fondo del Programma FSC 2021 - 2027)
1. 
Le risorse conferite alla Regione per il periodo di programmazione 2021-2027, a titolo di anticipo delle assegnazioni del fondo statale per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui alla delibera CIPESS 79/2021 (Fondo Sviluppo e Coesione - approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Piemonte), relative ad interventi in corso di definizione o di riprogrammazione, sono iscritte nel fondo per l'attuazione degli interventi del Programma FSC 2021-2027, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 2 delle somme occorrenti per l'istituzione degli appositi capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi del Programma FSC 2021-2027 in corso di riprogrammazione.
Art. 7. 
1. 
Per l'attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011 , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 8. 
(Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento è valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.
Art. 9. 
(Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti s.p.a.)
1. 
Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell' articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002), è autorizzata a procedere nel corso del 2022 alla rinegoziazione con Cassa depositi e prestiti s.p.a. dei mutui in ammortamento con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale nei limiti della durata complessiva di trenta anni.
2. 
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 10. 
(Rinegoziazione dei prestiti con gli istituti di credito)
1. 
Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell' articolo 41 della legge 448/2001 , è autorizzata a procedere nel corso del 2022 alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei mutui con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.
2. 
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 11. 
(Contributi a terzi finalizzati alla promozione e realizzazione di iniziative di interesse regionale per minori e famiglie)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, esercita le proprie funzioni mediante la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, mirate al sostegno delle politiche per i minori e le famiglie, promosse da amministrazioni locali e da altri soggetti, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera m), della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
2. 
Gli enti pubblici e privati, beneficiari dei contributi di cui al comma 1, predispongono un programma dettagliato delle attività progettuali e rendicontano le spese sostenute per la realizzazione delle medesime.
3. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 80.000,00 per ciascun degli anni 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse appositamente allocate nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Art. 12. 
(Fondo per la realizzazione dell'azione ''Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l'accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche'')
1. 
Il fondo per la realizzazione dell'azione 2.a) ''Servizi di consulenza specialistica per la definizione di piani di sviluppo e rilancio e per l'accompagnamento in fase di implementazione rivolti ad imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche'' del programma di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT applicato e delle lavorazioni meccaniche, di cui all' articolo 43 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), è integrato con la sezione ''Servizi di consulenza specialistica a sostegno dello sviluppo e rilancio rivolti alle imprese PMI del territorio piemontese'' e finanziato, per l'annualità 2022, per euro 1.000.000,00 iscritti nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
2. 
La spesa di cui al comma 1 trova copertura mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal fondo interventi previsti dal quarto, quinto e sesto bando della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), istituito presso Finpiemonte s.p.a., riacquisite nel bilancio regionale 2022-2024 ed iscritte nell'esercizio finanziario 2022, nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Art. 13. 
(Contributo straordinario all'Associazione di studi e ricerche di psicologia giuridica)
1. 
La Regione, allo scopo di promuovere interventi in materia di contrasto alla violenza di genere e contribuire ad una maggior sensibilizzazione dei valori di profondo rispetto della persona indispensabili per una autentica crescita sul piano umano e sociale, concede un contributo straordinario all'Associazione di studi e ricerche di psicologia giuridica.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire all'Associazione di studi e ricerche di psicologia giuridica di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale, di contribuire a percorsi di formazione riguardanti sia aspetti psicologici, sia aspetti giuridici indirizzati agli operatori del centro e a tutti gli attori coinvolti nel processo di giustizia riparativa e di contribuire all'organizzazione di convegni, seminari, o altri eventi utili a far conoscere a magistrati, avvocati, psicologi ed altri operatori sociali, il significato e le opportunità offerte dalla giustizia riparativa.
3. 
L'Associazione rendiconta le spese sostenute e stila un programma dettagliato delle attività.
4. 
Per l'attuazione del presente articolo è prevista una spesa pari ad euro 20.000,00, per l'esercizio finanziario 2022 e per l'esercizio finanziario 2023, iscritta in un apposito capitolo nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.), programma 12.04 (Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Art. 14. 
(Istituzione della giornata del gioco libero all'aperto)
1. 
La Regione istituisce la "Giornata del gioco libero all'aperto" l'ultimo sabato del mese di maggio, dedicata a promuovere l'importanza della libertà di movimento e di gioco dei bambini e delle bambine che, attraverso di esso, sperimentano libertà di relazione e di pensiero, scegliendo ed orientando la propria azione secondo la loro età e la loro naturale curiosità, i propri bisogni ed il grado di autonomia.
2. 
La Regione, annualmente, individua e sostiene azioni di comunicazione trasversale rispetto alle attività promosse e realizzate dai comuni del territorio piemontese relative alla celebrazione della giornata di cui al comma 1.
3. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, previsti a partire dall'anno 2024 in euro 30.000,00 per ciascun esercizio finanziario, si provvede mediante stanziamento da iscriversi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
[1]
Art. 15. 
(Progetti innovativi di accompagnamento dei minori con disabilità cognitive e intellettive)
1. 
La Regione promuove e sostiene la diffusione di interventi di informazione e formazione per gli operatori della comunità educante sul tema dell'accompagnamento ai minori con disabilità cognitive e intellettive per offrire, diffondere e consolidare strumenti e metodologie innovative per sostenere e potenziare quanto possibile l'apprendimento dentro e fuori l'ambiente scolastico dei minori stessi.
2. 
La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di finanziamento dei progetti di cui al comma 1.
3. 
Per l'attuazione del presente articolo, è prevista una spesa pari ad euro 1.000.000,00, per l'esercizio finanziario 2022, iscritta in un apposito capitolo nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Art. 16. 
(Rimborso oneri sostenuti da Finpiemonte s.p.a. per le attività propedeutiche alla cessione dei crediti deteriorati di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2019 n. 123-9030)
1. 
Per le attività propedeutiche alla cessione del portafoglio dei crediti deteriorati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2019, n. 123-9030 è autorizzata la spesa di euro 1.250.000,00 in favore di Finpiemonte s.p.a. a titolo di rimborso degli ulteriori oneri sostenuti 2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti da quanto disposto al comma 1, si fa fronte mediante le risorse iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l'annualità 2023.
Art. 17. 
(Contributo regionale al ''Campionato Italiano Affiliati'' della Federazione italiana tennis 2022-2026)
1. 
La Regione promuove il ''Campionato Italiano Affiliati'' organizzato sul territorio regionale dalla Federazione italiana tennis nel quinquennio 2022 - 2026 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, stabilisce un contributo pluriennale complessivo pari a euro 1.200.000,00.
2. 
Per il finanziamento dell'importo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per gli esercizi finanziari compresi tra il 2022 ed il 2026, una spesa annuale di euro 240.000,00 per ciascun esercizio.
3. 
Il correlato impegno finanziario per il triennio 2022-2024 trova copertura nelle risorse appositamente stanziate nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
4. 
Per gli esercizi 2025 e 2026, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del d.lgs. 118/2011 .
Art. 18. 
(Supporto ai servizi di sostegno psicologico nelle scuole)
1. 
La Regione promuove e sostiene l'attivazione di servizi di supporto psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del proprio territorio, sulla base delle loro specifiche esigenze e delle azioni già in essere, realizzate nell'ambito della loro autonomia.
2. 
Al fine di promuovere e sostenere i servizi di cui al comma 1, la Regione definisce i criteri di accesso e stipula apposite convenzioni annuali con le istituzioni scolastiche, per assicurare la copertura di almeno il 50 per cento dei costi sostenuti.
3. 
Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi del triennio 2022-2024, si fa fronte con le risorse appositamente allocate nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Art. 19. 
(Contributi a terzi finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti mirati al superamento delle cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, riconosce il valore sociale della maternità e concede contributi ad enti del terzo settore operanti nella tutela materno-infantile, per attuare, in coordinamento con consultori ed enti socio assistenziali, progetti di accompagnamento in situazioni di fragilità e vulnerabilità sociale, mirati al superamento delle cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).
[2]
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.
3. 
Gli enti beneficiari dei contributi di cui al comma 1, predispongono un programma dettagliato delle attività progettuali e rendicontano le spese sostenute per la realizzazione delle medesime.
4. 
Per l'attuazione del presente articolo è prevista una spesa pari ad euro 400.000,00 per l'anno 2022, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia - solo per le Regioni), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Alla copertura si fa fronte mediante pari riduzione delle somme previste all'interno della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.02 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) e della missione 19 (Relazioni internazionali), programma 19.01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo).
Art. 20. 
(Contributo straordinario al Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia)
1. 
Al fine di contribuire al ripristino dei danni derivanti dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020 ed alla ricostruzione del ponte sul torrente Cervo del Canale Cavour, è concesso al Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia un contributo straordinario massimo in conto annualità pari a euro 530.000,00, a partire dall'esercizio 2022 e sino all'esercizio 2036.
2. 
Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio 2022, mediante eguale riduzione del trasferimento delle risorse di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) alla Città metropolitana di Torino e alle province di Alessandria, di Biella, di Vercelli e di Novara come quota dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche.
3. 
Per le annualità dal 2023 al 2036 si provvede alla copertura degli oneri finanziari mediante l'utilizzo della quota regionale non vincolata dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/2020 .
Art. 21. 
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 (Disciplina degli organi collegiali sanitari) è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Compensi)
1.
A ciascun componente delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , (Modifiche ed integrazioni all' articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) non dipendente regionale o del servizio sanitario regionale, spetta, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di euro 20,00, nonché la somma di euro 10,00, per ogni domanda definita, nell'ambito del tetto di spesa di cui al comma 2.
2.
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, stimati in euro 50.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse appositamente allocate nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
".
Art. 22. 
1. 
L' articolo 40 quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente: "
Art. 40 quater.
(Compiti del Collegio)
1.
Il Collegio svolge i compiti previsti dall' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), nonché quelli previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) e dall' articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .
2.
Salvo quanto previsto dal comma 3, i pareri e le relazioni di cui al comma 1 sono resi dal Collegio entro quindici giorni dal ricevimento degli schemi contabili allegati ai progetti di legge ed alle proposte di deliberazione.
3.
Il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 , è rilasciato nel termine di trenta giorni.
".
Art. 23. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, salvo quanto previsto al comma 2.
2. 
L'articolo 20 entra in vigore a seguito dell'approvazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della legge regionale di assestamento di bilancio 2022-2024.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, salvo quanto previsto al comma 2.
Data a Torino, addì 29 aprile 2022
per il Presidente Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso


Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 33 del 2023.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 19 le parole "organizzazioni di volontariato e associazione del privato sociale, operanti nel settore della tutela materno infantile, accreditate presso le aziende sanitarie regionali" sono state sostituite dalle parole "enti del terzo settore operanti nella tutela materno-infantile " ad opera del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 del 2022.