Legge regionale n. 18 del 18 novembre 2022  ( Versione vigente )
Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
(B.U. 18 novembre 2022, 4° suppl. al n. 46)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finanziamento di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche)
1. 
Al fine di garantire una adeguata ventilazione degli ambienti scolastici che contrasti l'accumulo e l'inalazione di particelle e aerosol di fluidi respiratori, prevenendo il rischio di infezione non solo da Sars - Covid19 ma in generale da malattie respiratorie, la Regione sostiene interventi volti a dotare di impianti di ventilazione e di depurazione dell'aria gli edifici scolastici, in quanto ambienti in cui si svolgono attività ad alta intensità e per molte ore consecutive.
2. 
Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.000.000,00 per l'annualità 2023 ed euro 2.000.000,00 per l'annualità 2024 nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.03 (Edilizia scolastica), titolo II (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
3. 
Gli oneri, di cui al comma 2 per gli esercizi finanziari considerati, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 2. 
(Finanziamento del Fondo acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura - contributi occupazione)
1. 
Al fine di finanziare il Fondo acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura - contributi occupazione, previsto dalla legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), al fine di continuare a sostenere le finalità del Fondo e del connesso bando, volte a contrastare i processi di deindustrializzazione in atto, a recuperare a fini produttivi i siti industriali dismessi o a rischio di dismissione, a salvaguardare il patrimonio di conoscenze e competenze professionali presente nei centri di ricerca e sviluppo del territorio, nonché per favorire il mantenimento, il miglioramento e il recupero dei livelli occupazionali, è iscritto uno stanziamento di euro 800.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 a valere sulla missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
2. 
Gli oneri, di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari considerati, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 3. 
(Finanziamento a politiche del lavoro a favore di imprese)
1. 
E' iscritto, su un nuovo capitolo di spesa per l'annualità 2023, uno stanziamento pari ad euro 8.000.000,00 a valere sulla missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, costituito per finanziare strumenti di politiche regionali del lavoro e destinato al sostegno delle imprese interessate dopo la soluzione di crisi aziendali da parte del Fondo rilancio e sviluppo, istituito presso Finpiemonte S.p.A. per la salvaguardia dell'occupazione e dei livelli di competitività a norma dell' articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).
2. 
(...)
[1]
3. 
Gli oneri, di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari considerati, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 4. 
(Sostegno alle micro, piccole e medie imprese per le spese relative ai maggiori oneri, derivanti dall'aumento dei costi energetici)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a concedere, tramite Finpiemonte S.p.A., un contributo a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021.
2. 
Agli oneri, di cui al comma 1 per l'annualità 2022, si provvede mediante lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, che trova copertura nell'ambito delle variazioni contabili di cui all'articolo 22.
Art. 5. 
(Esenzione dal pagamento delle tasse sulle concessioni regionali)
1. 
Per l'anno 2022 sono esentate dal pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 ), le aziende faunistico venatorie e agri-turistico-venatorie le cui superfici ricadono nei territori delimitati con deliberazione della Giunta regionale in cui, a causa dell'epidemia di peste suina africana, sono state imposte limitazioni all'attività venatoria.
2. 
Le minori entrate, di cui al comma 1 quantificate in euro 116.458,94 per l'annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 6. 
(Finanziamento degli interventi regionali di sviluppo rurale contenuti nel Piano strategico della PAC 2023-2027)
1. 
Nell'ambito degli interventi regionali di sviluppo rurale di pertinenza della Regione, contenuti nel Piano strategico della PAC 2023-2027 cofinanziati dal FEASR, è autorizzata la spesa complessiva di euro 134.563.192,00, da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2023 al 2027 per il cofinanziamento della quota regionale per l'intero periodo di programmazione.
2. 
Nell'ambito degli interventi regionali di sviluppo rurale contenuti nel Piano strategico della PAC 2023-2027 cofinanziati dal FEASR, è autorizzata nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 la spesa complessiva di euro 52.602.687,00 per il cofinanziamento della quota regionale degli anni 2023-2024. Tale quota è da ripartirsi per l'anno 2023 in euro 25.282.518,00 e per l'anno 2024 in euro 27.320.169,00 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
3. 
E' adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative agli interventi regionali di sviluppo rurale contenuti nel Piano strategico della PAC 2023-2027 cofinanziati dal FEASR, di cui all'allegato A alla presente legge e il piano finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSP 2023-2027 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022.
[2]
4. 
Gli oneri, di cui al comma 2 per gli esercizi finanziari considerati, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 7. 
(Erogazione di un contributo straordinario al Comune di Pradleves)
1. 
Al fine di consentire al Comune di Pradleves di acquistare un terreno per la realizzazione di un presidio di carabinieri e carabinieri forestali, è iscritto per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in un apposito capitolo uno stanziamento di euro 60.000,00 a valere sulla missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), programma 03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana), titolo 2 (Spese in conto capitale).
2. 
Gli oneri, di cui al comma 1 per l'annualità 2022, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 8.[3] 
(...)
Art. 9. 
(Erogazione di un contributo straordinario alla Croce Rossa di Sampeyre)
1. 
Al fine di consentire l'implementazione dei servizi in aree svantaggiate montane della Valle Varaita, è iscritto per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 uno stanziamento di euro 20.000,00 a valere sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.08 (Cooperazione e associazionismo), titolo 1 (Spese correnti), per l'erogazione di un contributo straordinario di pari importo alla Croce Rossa di Sampeyre.
2. 
Gli oneri, di cui al comma 1 per l'annualità 2022, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 10. 
(Contributo straordinario ad enti o istituzioni di alta formazione in beni musicali riconosciuti a livello internazionale)
1. 
La Regione, allo scopo di sostenere la crescita dei giovani musicisti e l'espressione del loro talento per un più agevole inserimento nel mercato del lavoro, concede contributi straordinari a enti o istituzioni di alta formazione in beni musicali riconosciuti a livello internazionale, localizzati nel territorio piemontese e autorizzati a rilasciare diplomi di specializzazione di terzo livello. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e la rendicontazione delle spese.
2. 
I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati a consentire agli enti o alle istituzioni di avviare le proprie iniziative di preminente rilievo sociale e culturale, mediante l'attivazione di progetti di integrazione delle attività didattiche erogate con attività di sviluppo delle competenze imprenditoriali dei giovani musicisti e di promozione dell'innovazione e dell'internazionalizzazione dell'intera filiera musicale, dalla produzione alla distribuzione.
3. 
Per l'attuazione del presente articolo, è iscritto uno stanziamento straordinario di spesa di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in un apposito capitolo nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (Spese correnti).
4. 
Gli oneri, di cui al comma 3 per gli esercizi finanziari considerati, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 11. 
(Contributo straordinario all'Associazione Teatro popolare di Sordevolo)
1. 
La Regione, al fine di sostenere iniziative di carattere culturale e sociale sul territorio piemontese, concede un contributo straordinario in favore dell'Associazione Teatro popolare di Sordevolo per l'organizzazione della Passione di Sordevolo, il più grande spettacolo corale d'Italia.
2. 
Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire all'Associazione Teatro popolare di Sordevolo di perseguire i suoi compiti istituzionali di preminente rilievo sociale e culturale per la rappresentazione della Passione dei bambini, al fine di tramandare ai bambini e alle nuove generazioni questa forma di teatro popolare che da oltre duecento anni viene allestita, con cadenza quinquennale, dalla popolazione del Comune piemontese di Sordevolo.
3. 
Per l'attuazione del presente articolo, è prevista una spesa pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2022, iscritta in un apposito capitolo nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
4. 
Gli oneri, di cui al comma 3 per l'esercizio finanziario considerato, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 12.[4] 
(...)
Art. 13. 
(Realizzazione di una nuova residenza universitaria)
1. 
L'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario del Piemonte - Edisu Piemonte è autorizzato ad attivare, previa valutazione della contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, un partenariato pubblico-privato attraverso un contratto di leasing in costruendo, al fine esclusivo di realizzare una nuova residenza universitaria.
2. 
Sono ammessi unicamente contratti di partenariato pubblico-privato che prevedono il trasferimento del rischio di costruzione e del rischio di disponibilità in capo all'operatore economico, secondo quanto disposto dall' articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in applicazione della decisione Eurostat 11 febbraio 2004 (Treatment of public-private partnerships).
3. 
Secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera fff) e all' articolo 165, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 , Edisu Piemonte è autorizzato a prevedere un contributo pubblico, ovvero la cessione di propri beni immobili, a sostegno dell'equilibrio economico finanziario, a condizione che:
a) 
sia assicurato che gli input progettuali non siano sovradimensionati né sottodimensionati;
b) 
siano predisposte ipotesi di ricavo tali da aumentare i volumi dei flussi di cassa generati durante il periodo di efficacia del contratto, rendendo maggiormente autosufficiente la gestione operativa;
c) 
siano valutate differenti modalità di finanziamento e di restituzione, al fine di modificare i flussi di cassa strettamente dedicati alla copertura.
4. 
L'operazione di partenariato pubblico-privato di cui al comma 1 non prevede nuovi oneri a carico del bilancio regionale, né il rilascio di garanzie fideiussorie da parte della Giunta regionale.
Art. 14. 
(Compartecipazione regionale del Programma regionale POR FESR 2021-2027)
1. 
Nell'ambito del Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR) è autorizzata la spesa complessiva di euro 269.012.805,84 per la quota di cofinanziamento regionale del periodo di programmazione 2021-2027, da ripartirsi per annualità negli esercizi finanziari dal 2022 al 2030, come dettagliato nell'allegato B) alla presente legge. Il riparto può essere rimodulato con provvedimento della Giunta regionale, sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel programma operativo.
2. 
La quota di cofinanziamento regionale di cui al comma 1 per gli anni 2022-2024, è fissata complessivamente in euro 67.253.201,46, da ripartirsi in euro 7.000.000,00 per l'esercizio 2022, euro 30.000.000,00 per l'esercizio 2023 ed euro 30.253.201,46 per l'esercizio 2024.
3. 
Agli oneri, relativi agli esercizi finanziari di cui al comma 2 derivanti dalla compartecipazione regionale, si provvede tramite la rimodulazione in appositi capitoli di spesa delle risorse già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, a valere:
a) 
sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.12 (Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione) per euro 450.000,00 nel 2022, euro 1.080.000,00 nel 2023, euro 1.350.000,00 nel 2024;
b) 
sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) per euro 610.000,00 nel 2022, euro 24.060.000,00 nel 2023, euro 20.263.201,46 nel 2024;
c) 
sulla missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), programma 17.02 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) per euro 5.940.000,00 nel 2022, euro 4.860.000,00 nel 2023, euro 8.640.000,00 nel 2024.
4. 
Gli oneri, di cui al comma 3, trovano copertura nelle risorse di pari importo già iscritte nel titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, a titolo di anticipazione delle risorse statali relative alla Programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, secondo quanto previsto dall' articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 .
5. 
Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 15. 
(Contributo regionale al Campionato europeo rally della Federazione italiana automobilismo)
1. 
La Regione sostiene il Campionato europeo rally organizzato sul territorio regionale dalla Federazione italiana automobilismo negli anni 2023, 2024 e 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, stabilisce un contributo annuale di euro 400.000,00 per l'anno 2024 e 800.000,00 per l'anno 2025 per complessivi euro 1.200.000,00 in favore del soggetto organizzatore.
[5]
2. 
Gli oneri, di cui al comma 1 trovano copertura, per le annualità 2023 e 2024, nell'ambito delle risorse già stanziate nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 3 Per l'esercizio 2025, agli oneri derivanti si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 .
Art. 16. 
1. 
Lo stanziamento di euro 150.000,00 a favore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, previsto, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2019 al 2021, dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie) e finalizzato alla copertura degli oneri per le spese correnti della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, è autorizzato anche per ciascuna delle annualità comprese nel triennio 2022-2024, nel rispetto delle specifiche condizioni indicate dall'articolo stesso.
2. 
Gli oneri, di cui al comma 1, sono già compresi negli stanziamenti della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
Art. 17. 
(Destinazione della restituzione della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio regionale)
1. 
Nell'esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, è iscritta un'entrata pari a euro 9.900.000,00, derivante dalla restituzione della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio regionale, disposta dal punto 5) della deliberazione del Consiglio regionale 6 settembre 2022, n. 242-17405 (Approvazione della variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2024), che ne prevede la restituzione alla Giunta regionale.
2. 
Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte in spesa:
a) 
per euro 6.696.000,00 nelle missioni e programmi riepilogati nell'allegato C alla presente legge, con la finalità di sostenere gli elencati progetti di investimento e di finanziare, con risorse aggiuntive, gli indicati programmi di intervento in corso di attuazione;
b) 
per euro 3.204.000,00 in un apposito capitolo del Fondo accordi di programma nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di consentire la stipula di ulteriori accordi di programma con le amministrazioni locali su tematiche specifiche di interesse territoriale.
Art. 18.[6] 
(...)
Art. 19. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti e contributi e premi comunitari), è inserito il seguente: "
6 bis.
In relazione al processo di evoluzione organizzativa e funzionale in atto, la Giunta regionale è autorizzata ad adeguare la dotazione organica dell'Agenzia in funzione degli effettivi fabbisogni di personale.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente: "
1 bis.
A partire dall'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa corrente massima annua di euro 5.420.000,00 per l'anno 2022, di euro 5.730.000,00 per l'anno 2023 e di euro 6.370.000,00 per l'anno 2024 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024
".
3. 
Gli oneri, di cui al comma 2 per gli esercizi finanziari considerati, trovano copertura nell'ambito delle variazioni contabili, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 22.
Art. 20. 
1. 
All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), dopo le parole "
dal 2015 al 2023
" sono inserite le seguenti: "
con estensione sino al 2025 limitatamente alla quota di cofinanziamento nazionale
".
Art. 21. 
1. 
All' articolo 19, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024), le parole "
organizzazioni di volontariato e associazione del privato sociale, operanti nel settore della tutela materno infantile, accreditate presso le aziende sanitarie regionali
" sono sostituite dalle seguenti: "
enti del terzo settore operanti nella tutela materno-infantile
".
Art. 22. 
(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese e schemi di bilancio allegati)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1 per le entrate e di cui all'allegato 2 per le spese.
2. 
Sono, inoltre, approvati i seguenti allegati:
a) 
il quadro generale delle variazioni di entrata e spesa per titoli ed il quadro riassuntivo aggiornato delle entrate e delle spese per titoli, per gli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
b) 
il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
c) 
il prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
d) 
il prospetto aggiornato dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome (allegato 6);
e) 
la variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere per le entrate e le spese (allegato 7).
Art. 23.[7] 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17 e 19, trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, di cui all'articolo 22.
Art. 23 bis.[8] 
(Norma finale)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 3 è abrogato.
Art. 24. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 novembre 2022
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso


Note:

[1] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 del 2023.

[2] Nel comma 3 dell'articolo 6 le parole "e il piano finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSP 2023-2027 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 33 del 2023.

[3] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 2023.

[4] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 33 del 2023.

[5] Nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "di euro 800.000,00 per complessivi euro 2.400.000,00 in favore del soggetto organizzatore" sono state sostituite dalle parole " di euro 400.000,00 per l'anno 2024 e 800.000,00 per l'anno 2025 per complessivi euro 1.200.000,00 in favore del soggetto organizzatore "ad opera del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 8 del 2024.

[6] L'articolo 18 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 2023.

[7] L'articolo 23 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 del 2023.

[8] L'articolo 23 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 del 2023.