La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Destinazione quota libera avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio regionale (art. 17)
Prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 22)
Note:
[1] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 del 2023.
[2] Nel comma 3 dell'articolo 6 le parole "e il piano finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSP 2023-2027 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 33 del 2023.
[3] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 2023.
[4] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 33 del 2023.
[5] Nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "di euro 800.000,00 per complessivi euro 2.400.000,00 in favore del soggetto organizzatore" sono state sostituite dalle parole " di euro 400.000,00 per l'anno 2024 e 800.000,00 per l'anno 2025 per complessivi euro 1.200.000,00 in favore del soggetto organizzatore "ad opera del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 8 del 2024.
[6] L'articolo 18 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5 del 2023.
[7] L'articolo 23 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 del 2023.
[8] L'articolo 23 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 del 2023.