La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 del 2017.
[2] Il comma 3 dell'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.
[3] Il comma 4 dell'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 28 le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2017" sono state sostituite dalle parole "A decorrere dal 1° gennaio 2018" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 del 2017.
[5] Nel comma 2 dell'articolo 28 le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2017" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 24 del 2016.
[6] Il comma 3 dell'articolo 28 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 24 del 2016.
[7] Il comma 4 dell'articolo 29 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 del 2016.