La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'abrogazione della l.r. n. 2/2015, originariamente prevista dalla lettera vv) del comma 1 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019, è stata annullata per effetto del comma 12 dell'articolo 5 della l.r. n. 10/2019 e del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 10/2019.
[2] Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 le parole "preparare e" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[3] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[4] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[5] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[6] Il comma 2 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[7] Nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 le parole "della PLV" sono state sostituite dalle parole "della produzione standard" ad opera del comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[8] Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 le parole "alla PLV" sono state sostituite dalle parole "alla produzione standard" ad opera del comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[9] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[10] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[11] Nel comma 5 dell'articolo 6 dopo le parole "cucina dell'abitazione." sono state aggiunte le parole "Per l'ospitalità rurale è confermata la possibilità di utilizzo della cucina familiare." ad opera del comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[12] Il comma 2 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[13] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 le parole "della PLV " sono state sostituite dalle parole "della produzione standard" ad opera del comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[14] Il comma 2 bis dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 16 del 2016.
[15] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 è stata abrogata dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017.