Art. 1.
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
2.
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'
articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13
(Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2.
(Misure per il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative)
1.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, commi 1 e 5 del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno 2014, un apposito programma per la riduzione degli oneri finanziari relativi ad enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'
articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione
o svolgono funzioni amministrative conferite alle regioni ai sensi dell'
articolo 118 della Costituzione
.
Art. 3.
1.
Le società partecipate di cui all'
articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012
, versano direttamente alla Regione gli eventuali compensi assembleari dovuti al personale regionale in applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire apposito capitolo di entrata nell'ambito dell'UPB DB0902, destinando gli eventuali introiti al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale regionale di cui all'UPB DB07051, in applicazione di quanto previsto dall'
articolo 4, comma 4, del d.l. 95/2012
.
Art. 4.
(Prestazioni straordinarie)
1.
Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:
a)
alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitanti e delle infrastrutture;
b)
agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;
c)
alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
2.
La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto al comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.
Art. 5.
1.
La Regione è autorizzata a presentare istanza di accesso al riparto delle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64
, così come incrementate dall'articolo 13, commi 8 e 9, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124
.
Art. 6.
1.
Il piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'
articolo 11 del d.l. 35/2013
, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11-6177 del 29 luglio 2013, trova integrale copertura nell'ambito delle risorse iscritte sugli anni 2014 e 2015 all'interno dell'UPB DB12041 e viene rimodulato come di seguito indicato: 210.000.000,00 euro per l'anno 2014; 110.000.000,00 euro per l'anno 2015.
Art. 7.
(Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito)
5.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, l'aliquota IRAP di cui all'
articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.
[6]
6.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esercizi nei quali sono presenti uno o più apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del
r.d. 773/1931
sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'
articolo 16 del d.lgs. 446/1997
aumentata dello 0,92 per cento.
[7]
7.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
9.
I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5, stimati in 2.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in egual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 6.
10.
Dopo il 2015 eventuali scostamenti in eccesso fra le minori e le maggiori entrate, di cui al comma 9, sono definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.
Art. 8.
(Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale)
1.
Le quote di cofinanziamento regionale e gli aiuti di stato aggiuntivi al PSR 2007-2013 trasferite o da trasferire all'Organismo pagatore regionale, istituito con la
legge regionale 21 giugno 2002, n. 16
(Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e non utilizzate possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ai sensi del Regolamento UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
[9]
2.
La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della completa riscossione dei corrispondenti residui attivi.
(Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)
1.
Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.
2.
È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2020 come da allegato B della presente legge.
3.
La quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui all'allegato B del comma 2, è iscritta nel capitolo di spesa, da istituire nella missione 16, programma 16.01, denominato "Somme da versare all'organismo pagatore a titolo di quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (Regolamento UE n. 1305/2013)" . Lo stanziamento di spesa, in termini di competenza, relativo al bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 è pari ad euro 26.000.000,00 per ciascuna annualità.
4.
Alla copertura della quota di compartecipazione regionale di cui al comma 3 si provvede per l'anno finanziario 2016 con le risorse di cui all'articolo 8 e con le risorse di cui al titolo I, tipologia 101 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e per gli anni successivi, fino al 2020, vincolando una quota equivalente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF.
5.
E' adottato il piano finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSR 2014-2020 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015, come indicato dall'allegato C della presente legge.
Art. 11.
1.
Dopo l'
articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2013, n. 20 (Ulteriori modifiche alla
legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 ''Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale '' e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali), è inserito il seguente: "
(Personale operante presso le Federazioni sovrazonali)
A far data dal 1° gennaio 2014 viene meno l'assegnazione funzionale, prevista dall'
articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale), del personale operante presso le Federazioni sovrazonali, con la conseguente riassegnazione del medesimo personale agli enti di rispettiva appartenenza. Dalla medesima data cessano di avere effetto i contratti di consulenza, di collaborazione e di ogni altra natura attivati dalle Federazioni sovrazonali.
".
Art. 12.
1.
Dopo l'
articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 ''Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale '', 3 settembre 2001, n. 24 ''Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali '' e 31 dicembre 2010, n. 27 ''Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali '') è aggiunto il seguente: "
(Ulteriori disposizioni in materia di restituzione dei contributi)
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, i Consiglieri in carica alla IX legislatura e i Consiglieri già facenti parte del Consiglio regionale possono rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e alla reversibilità, secondo le modalità di cui al comma 4.
Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 hanno diritto alla restituzione di tutti i contributi versati ai fini dell'assegno vitalizio senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Fermo restando quanto disposto dall'
articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nel caso in cui il Consigliere regionale, in carica nella IX legislatura o in legislature precedenti abbia svolto il mandato per più legislature, la richiesta deve riguardare tutti i relativi contributi versati.
I Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che si trovano nella condizione di cui all'
articolo 5, comma 3, della l.r. 24/2001 , possono rinunciare solamente all'ulteriore periodo di contribuzione. In tal caso si provvede, secondo quanto disposto dai commi 4 e 7, alla restituzione dei contributi versati nella IX legislatura.
La richiesta di restituzione, con la relativa rinuncia definitiva all'assegno vitalizio, è presentata all'Ufficio di Presidenza entro i trenta giorni precedenti il compimento dell'età per conseguire il diritto, per il Consigliere regionale in carica alla IX legislatura che si trovi nella fattispecie di cui all'
articolo 7, comma 2, della l.r. 24/2001 , entro i dieci giorni successivi alla cessazione del mandato.
Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai Consiglieri in carica alla IX legislatura che presentano la richiesta in corso di legislatura non si applicano più, dal mese successivo alla richiesta, le trattenute sull'indennità di carica di cui agli articoli 2 e 8 della
l.r. 24/2001 .
In caso di esercizio della facoltà prevista dall'
articolo 14, comma 2, della l.r. 24/2001 , a decorrere dalla data di ricezione della relativa domanda non può più essere presentata la richiesta di cui al comma 4.
L'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi, secondo le norme e le prassi in iure.
".
2.
Ai Consiglieri regionali in carica alla IX legislatura che hanno raggiunto il periodo massimo di contribuzione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge, non si applicano più le trattenute di cui agli articoli 2 e 8 della
l.r. 24/2001
. In tal caso l'amministrazione provvede alla restituzione dei contributi già versati ed eccedenti il periodo massimo di contribuzione.
3.
In fase di prima applicazione, per i Consiglieri già cessati dal mandato che maturano il diritto all'assegno vitalizio entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la richiesta di rinuncia di cui all'
articolo 5 ter, comma 4, della l.r. 25/2011
, è presentata entro il mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 14.
1.
Il
comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituito dal seguente: "
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di riversamento alle province della soprattassa a loro destinata, ferme restando l'unitarietà dell'obbligazione in capo ai contribuenti e la competenza della Regione in materia di accertamento, liquidazione, riscossione e restrizione.
".
Art. 18.
(Norma transitoria)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 14 hanno effetto dal 1° gennaio 2015.
2.
La deliberazione di cui all'
articolo 32, comma 3, della l.r. 37/2006
, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge, è adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 19.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 12/01/2016 pubblicata sulla G.U. n. 5 del 3/02/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha dichiarato inoltre l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano; ha dichiarato infine l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.
[2] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[3] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[4] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[5] Il comma 4 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[6] Nel comma 5 dell'articolo 7 le parole "Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2," sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[7] Nel comma 6 dell'articolo 7 le parole "risultano installati" sono state sostituite dalle parole "sono presenti uno o più" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 del 2015.
[8] Il comma 8 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2016.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "e gli aiuti di stato aggiuntivi al PSR 2007-2013" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 24 del 2016.
[10] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 6 del 2016.
[11] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 del 2017.
[12] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera oo) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 11 del 2018.
[13] L'allegato B è stato sostituito dall'art. 27 della l.r. 2016/6.
[14] L'allegato C è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 18 del 2017.