La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "non inferiore a trecento metri " sono state sostituite dalle parole "inferiore a trecento metri" e le parole "non inferiore a cinquecento metri" sono state sostituite dalle parole "inferiore a cinquecento metri" ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 del 2016.
[2] Il comma 2 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 24 del 2016.
[3] Il comma 2 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 24 del 2016.
[4] Il comma 2 ter dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 19 del 2018.
[5] Il comma 2 quater dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 19 del 2018.
[6] Il comma 2 quinquies dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 19 del 2018.