La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 3) ;
Note:
[1] L'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 4 del 2018.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 17 le parole "concede per gli anni 2019-2020" sono state sostituite dalle parole "concede per gli anni 2018-2020" ad opera del comma 1 dell'articolo 161 della legge regionale 19 del 2018.
[3] L'articolo 19 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 7 del 2018.
[4] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2016.