Legge regionale n. 50 del 17 agosto 1989  ( Versione vigente )
"Disciplina e sviluppo dell'agriturismo".
(B.U. 30 agosto 1989, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
GENERALITÀ
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, valorizzare le strutture economiche e produttive della campagna tutelando i caratteri dell'ambiente in genere ed in particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti tipici, promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, favorire i rapporti tra città e campagna, incrementare le potenzialità dell'offerta turistica piemontese.
Art. 2. 
(Definizione di attività agrituristiche)
1. 
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' art. 2135 del Codice Civile , singoli od associati, e da loro familiari di cui all' art. 230 bis del Codice Civile , attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
2. 
Rientrano tra tali attività:
a) 
dare ospitalità in alloggi agrituristici e anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
b) 
somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) 
organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda, disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. 
Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime della azienda agricola, anche attraverso lavorazioni esterne.
Titolo II. 
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA
Art. 3. 
(Alloggi agrituristici e spazi per campeggio)
1. 
Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.
2. 
I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti nell'ambito domestico dell'imprenditore o comunque nel fondo dello stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.
3. 
L'ospitalità può essere fornita in un massimo di sei camere per una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto.
4. 
Negli alloggi agrituristici devono essere assicurati i servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) 
pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) 
cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) 
fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.
5. 
Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola.
6. 
Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan, in relazione alle esigenze locali il Comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 3°, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, previa verifica che le aziende agricole abbiano una estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.
Art. 4. 
(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)
1. 
I locali destinati all'esercizio di alloggio agrituristico devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal Regolamento igienico-edilizio comunale.
2. 
Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola. Per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 e successive modificazioni.
3. 
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e del relativo Regolamento di esecuzione del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 .
Art. 5. 
(Utilizzazione di edifici e di aree)
1. 
Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonchè gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. 
Nei Comuni individuati nel programma di cui al successivo art. 9 della presente legge possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche gli edifici esistenti nei borghi o in centri abitati destinati alla propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.
3. 
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, restano ferme le norme urbanistiche, ambientali e paesistiche vigenti.
4. 
L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche previste dalla presente legge non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.
5. 
Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonchè gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienico-sanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica.
Art. 6. 
(Domanda di autorizzazione)
1. 
L'esercizio delle attività agrituristiche di cui al comma 2 del precedente art. 2 della presente legge è soggetto ad autorizzazione comunale.
2. 
La sola ospitalità in spazi aperti di campeggiatori dotati di non più di tre tende o caravan è soggetta a semplice comunicazione al Comune.
3. 
La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare l'attività agrituristica e deve indicare: le generalità del richiedente, le attività che si intendono svolgere, le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda agricola, gli edifici e le aree da adibire ad uso agrituristico, la capacità ricettiva, i servizi igienici, i servizi accessori offerti, i periodi di esercizio dell'attività, le tariffe che si intendono praticare.
4. 
Con la domanda è altresì richiesta l'iscrizione all'elenco degli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.
5. 
La domanda deve essere corredata da copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attività.
Art. 7. 
(Iscrizioni nell'elenco degli abilitati e rilascio dell'autorizzazione)
1. 
È delegato al Comune l'accertamento dei requisiti e la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di attività agrituristiche.
2. 
Al fine del rilascio dell'autorizzazione di esercizio e dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati il Comune accerta che il richiedente:
a) 
sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge;
b) 
non abbia riportato nel triennio con sentenza passata in giudicato condanne per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 515, 517 del Codice Penale , o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali a meno che abbia ottenuto la riabilitazione;
c) 
non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente abituale;
d) 
sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall' art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 .
3. 
Per gli stessi fini di cui al precedente comma 2 il Comune accerta altresì che:
a) 
le attività per cui è richiesta l'autorizzazione rientrino nei limiti previsti dalla presente legge;
b) 
i locali, gli spazi aperti, i servizi, le attrezzature e gli arredi abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge.

Per i profili igienico-sanitari il Comune acquisisce parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente.
4. 
Il Sindaco decide circa la domanda di iscrizione nell'elenco degli abilitati e di autorizzazione all'esercizio di attività agrituristica entro 90 gg. dalla sua presentazione.
5. 
Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati: il titolare, le attività che possono essere esercitate, i limiti e le modalità di svolgimento dell'attività, le dotazioni ricettive e di servizi.
6. 
Col medesimo provvedimento il Sindaco rilascia altresì l'autorizzazione igienico-sanitaria di cui all'art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112 .
7. 
È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche di svolgere altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività.
8. 
Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
9. 
Il Comune dà immediata comunicazione alla Provincia dell'iscrizione nell'elenco abilitati e del rilascio dell'autorizzazione, nonchè delle diffide, sospensioni, cancellazioni, revoche e cessazioni. Sulla base di tali comunicazioni la Provincia tiene un elenco aggiornato di coloro che svolgono attività agrituristiche e lo trasmette annualmente alla Regione.
Art. 8. 
(Rinvio a norme generali per le ricettività)
1. 
All'esercizio delle attività agrituristiche si applicano le norme comuni previste dal Titolo VII della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo III. 
PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA
Art. 9. 
(Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali)
1. 
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale nonchè delle previsioni del piano di sviluppo regionale, approva su proposta della Giunta Regionale il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.
2. 
Il programma ha validità triennale e può essere modificato e integrato nel corso del triennio di validità dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. Il programma ed eventuali modificazioni ed integrazioni sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. 
Il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali:
a) 
definisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo sul territorio regionale sulla base di specifiche analisi relative all'andamento e alle previsioni di sviluppo del settore;
b) 
individua le zone di prevalente interesse agrituristico. In tali zone, qualora necessario dovrà essere fornita l'applicazione di programmi finalizzati alla diminuzione dell'uso di prodotti chimici in agricoltura, anche individuandole fra le priorità per gli interventi di lotta fitopatologica integrata, previsti dalle vigenti o future normative regionali;
c) 
individua i Comuni nei cui centri abitati o borghi possono essere utilizzati per attività agrituristiche edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comuni limitrofi;
d) 
definisce gli indirizzi e le modalità di promozione della domanda agrituristica e di valorizzazione e propaganda delle risorse agrituristiche, anche con riferimento all'attività delle Aziende di promozione turistica, in raccordo con il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento della promozione turistica previsto dalla legge regionale 22 maggio 1987, n. 29 ;
e) 
individua, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche e le organizzazioni di cooperative agricole maggiormente rappresentative, le iniziative di studio, ricerca e formazione professionale, nonchè le relative modalità di attuazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 ;
f) 
definisce le modalità e i criteri per la verifica dell'efficacia delle azioni svolte nell'anno precedente dai vari soggetti in relazione alle finalità della presente legge;
g) 
individua i fabbisogni finanziari per la realizzazione del programma, indica le previsioni di intervento finanziario di massima da parte della Regione, articolate nei campi di intervento di cui al successivo art. 10 della presente legge e definisce i criteri di riparto tra le Province di fondi regionali per lo sviluppo dell'agriturismo.
4. 
Il programma è redatto sulla base delle proposte degli Enti locali e tenendo conto delle indicazioni delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative operanti nella Regione, nonchè delle proposte delle Autorità di gestione delle Riserve e dei Parchi naturali e dell'E.S.A.P. Le proposte devono contenere:
a) 
la perimetrazione delle zone;
b) 
l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) 
la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente e suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) 
la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
e) 
la previsione sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.
5. 
Il programma è trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Art. 10. 
(Programmi agrituristici provinciali)
1. 
Le Province concorrono alla predisposizione e all'attuazione del programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali e a tal fine:
a) 
formulano e trasmettono alla Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le proposte per la redazione del programma regionale agrituristico: tali proposte sono predisposte sentite le indicazioni programmatiche delle Comunità Montane e specificano gli elementi previsti dall'art. 9, comma 4, della presente legge, nonchè le linee e le priorità di intervento per le aree di competenza e gli eventuali programmi integrati di sviluppo agrituristico;
b) 
predispongono il programma annuale di intervento di sviluppo agrituristico;
c) 
concedono finanziamenti di cui al Titolo IV della presente legge.
2. 
La Provincia formula le proposte, dispone il programma e concede finanziamenti di cui al comma precedente, sentita la Commissione provinciale per l'agriturismo.

Entro 60 giorni la Provincia nomina la Commissione provinciale per l'agriturismo della quale in ogni caso devono far parte:
a) 
un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;
b) 
un rappresentante dell'A.N.C.I.;
c) 
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) 
un rappresentante scelto d'intesa fra le associazioni ambientalistiche operanti sul territorio.
3. 
In caso di inerzia dell'Ente delegato alla predisposizione e all'attuazione del programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, il Presidente della Giunta Regionale può invitare l'Ente stesso a provvedere entro congruo termine, decorso il quale, provvede direttamente la Giunta Regionale.
Titolo IV. 
INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELL'AGRITURISMO
Art. 11. 
(Incentivi per le strutture turistico-ricettive nelle aziende agrituristiche)
1. 
È delegata alle Province la concessione di finanziamenti agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2 della presente legge per:
a) 
la realizzazione nelle aziende agricole di alloggi agrituristici e di spazi per campeggio;
b) 
la realizzazione nelle aziende agricole o a diretto servizio delle aziende agricole di impianti e attrezzature per attività ricreative e culturali dei turisti;
c) 
la realizzazione nelle aziende agricole di strutture per la somministrazione di cibi e bevande;
d) 
la realizzazione nelle aziende agricole delle opere di cui al successivo art. 12 della presente legge.
2. 
I finanziamenti per gli incentivi di cui al comma precedente sono concessi nelle seguenti misure:
a) 
contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 1.500.000 per posto letto per la realizzazione di alloggi agrituristici e fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 1.000.000 per piazzola per la realizzazione di spazi per campeggio di cui al comma 1, lett. a);
b) 
contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 10.000.000 per la realizzazione di impianti ed attrezzature per attività ricreative e culturali, di cui al comma 1, lett. b);
c) 
contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile con un limite di contribuzione di L. 10.000.000 per la realizzazione di strutture per la somministrazione di cibi e bevande, di cui al comma 1, lett. c).

Sono ammissibili a contributo le spese relative alla realizzazione di opere murarie ed impianti fissi e all'acquisto di attrezzature ed arredi.
3. 
I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi con le seguenti priorità:
a) 
coltivatori diretti iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 18 oppure in possesso dei requisiti di coltivatore diretto a titolo principale accertati ai sensi della deliberazione del C.R. n. 45-6597 del 3 agosto 1983, oppure della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ;
b) 
conduttori iscritti all'Albo degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 18 , oppure in possesso dei requisiti di conduttore a titolo principale accertati ai sensi della deliberazione del C.R. n. 45-6597 del 3 agosto 1983;
c) 
altri imprenditori agricoli.
4. 
Gli imprenditori agricoli a titolo principale che rientrano nelle condizioni stabilite dalla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 , in applicazione dell'art. 16 del Regolamento C.E.E. n. 797/85 hanno la facoltà di avvalersi dei finanziamenti concessi dalla presente legge ovvero, in alternativa, di quelli previsti all' art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 punto 2.1. del relativo allegato.
Art. 12. 
(Incentivi per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche)
1. 
Sono concessi agli aventi diritto di cui all'art. 11 della presente legge ulteriori contributi nella misura dei 2/3 della spesa ammissibile per opere e attrezzature finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi agrituristici.
2. 
La Giunta Regionale, informate le Commissioni consiliari competenti, emana apposita deliberazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13. 
(Incentivi per programmi integrati agrituristici)
1. 
È delegata alle Province la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi previsti nell'ambito di programmi integrati di sviluppo agrituristico e riguardanti la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di strutture realizzate sul territorio a servizio delle aziende agrituristiche e che siano dirette a migliorare la qualità del soggiorno e tempo libero da parte dei turisti.
2. 
Per gli incentivi di cui al comma precedente possono essere concessi a Comuni, Comunità Montane, Enti pubblici, società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica, associazioni che senza scopo di lucro svolgono attività di interesse agrituristico, consorzi e cooperative aventi finalità agrituristiche contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammissibile per le opere murarie e impianti fissi e fino al 30% della spesa ammissibile per acquisto di attrezzature ed arredi con un massimo totale di contributo di L. 100.000.000.
Art. 14. 
(Incentivi all'attività delle associazioni agrituristiche)
1. 
La Regione può concedere finanziamenti annuali a ciascuna delle associazioni agrituristiche regionali emanazioni delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in tutte le Province del Piemonte.
2. 
A tale scopo le associazioni presentano annualmente alla Regione apposito programma di assistenza alle aziende agrituristiche, divulgazione, coordinamento, programmazione nel campo agrituristico e collaborazione con gli Enti interessati.
Art. 15. 
(Presentazione delle domande e concessione di finanziamenti)
1. 
Le domande per la concessione di finanziamenti di cui agli artt. 11, 12 e 13, devono essere presentate alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno corredate da:
a) 
relazione illustrativa sull'intervento proposto;
b) 
progetto esecutivo;
c) 
relazione tecnica;
d) 
dettagliato preventivo di spesa.
2. 
Per ciascuna iniziativa per cui è richiesto il finanziamento la Provincia accerta:
a) 
la rispondenza alle previsioni del programma regionale e provinciale di sviluppo agrituristico e alle previsioni di piani e programmi locali;
b) 
l'idoneità tecnica;
c) 
la congruità dei prezzi.
3. 
La Provincia definisce il programma annuale di intervento per lo sviluppo dell'agriturismo e la concessione dei finanziamenti previsti agli artt. 11, 12 e 13, sentita la Commissione provinciale per l'agriturismo di cui all'art. 10 della presente legge.
4. 
Per quanto concerne i termini di ultimazione delle opere, il vincolo di destinazione, la liquidazione dei finanziamenti, la non cumulabilità dei contributi e quant'altro specificatamente previsto dalla presente legge, per la concessione dei finanziamenti di cui agli artt. 11, 12 e 13 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 .
Titolo V. 
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 16. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al Titolo IV, artt. 11, 12 e 13 della presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 170.000.000, alla quale si fa fronte mediante l'utilizzazione di una disponibilità di pari importo sul capitolo 12500 del bilancio per l'anno 1989; nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Assegnazione di fondi alle Province per la concessione di contributi per lo sviluppo dell'agriturismo".
2. 
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della presente legge è autorizzata una spesa di L. 30.000.000 per l'anno 1989, cui si fa fronte mediante l'utilizzazione di pari importo sul capitolo 12500 del bilancio per l'anno 1989; nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi alle Associazioni agrituristiche regionali per attività di promozione dell'agriturismo".
3. 
I criteri di riparto dei fondi alle Province sono stabiliti dal Consiglio Regionale.
4. 
I fondi regionali assegnati alle Province ai sensi della presente legge risultano aggiuntivi rispetto ai fondi stanziati dalle Province per lo sviluppo dell'agriturismo in base a risorse proprie.
5. 
Le spese per gli anni 1990 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 17. 
(Sanzioni)
1. 
La mancata osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta la sospensione dell'autorizzazione comunale per un periodo di tempo pari a 12 mesi; in caso di recidiva, la revoca definitiva dell'autorizzazione.
Art. 18. 
(Norma transitoria)
1. 
Per l'anno 1989 le domande, di cui all'art. 15, comma 1, devono essere presentate entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 19. 
(Disposizioni finali)
1. 
A decorrere dalla data della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IV art. 10, 11 e 12 della legge regionale 15 aprile 1985, ,n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 agosto 1989
Vittorio Beltrami