Legge regionale n. 18 del 23 agosto 1982  ( Versione vigente )
"Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 16 maggio 1980, n. 44 relativo a: 'Istituzione dell'Albo Professionale degli Imprenditori Agricoli '".
(B.U. 01 settembre 1982, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 1 della L.R. 12-5-1975, n. 27 è così sostituito: "
Art. 1.
(Finalità)
È istituito presso ogni Servizio regionale decentrato per l'agricoltura di ogni provincia della regione, l'Albo professionale degli imprenditori agricoli a titolo principale.
Gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui alle leggi 9-5-1975, n. 153 e 10-5-1976, n. 352 e alla legge regionale di applicazione 22-2-1977, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni si possono iscrivere nell'Albo. Alla compilazione e alla tenuta dell'Albo provvedono le Commissioni provinciali di cui all'art. 3
".
Art. 2. 
 
L' articolo 2 della L.R. 12-5-1975, n. 27 è così sostituito: "
Art. 2.
(Requisiti imprenditore agricolo a titolo principale)
Gli imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini dell'iscrizione all'Albo, debbono possedere i seguenti requisiti:
1 -
Requisiti personali:
1.
Età minima: Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
2.
Tempo di lavoro: Dedichino personalmente e abitualmente all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo ai sensi dell' art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153 . Per le zone montane dedichino personalmente abitualmente all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo ai sensi dell' art. 8 della legge 10-5-1976, n. 352 ; Anche nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato e non hanno ancora compiuto 45 anni di età, tale requisito è ugualmente abbassato, nella situazione iniziale alle metà, ai sensi dell' art. 6 della L.R. 22-2-1977, n. 15 ; nella situazione finale devono però raggiungere i due terzi di tempo;
3.
Reddito di lavoro: Ricavino dall'attività agricola almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro ai sensi dell' art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153 ; Per le zone montane il requisito di reddito è ridotto al 50% ai sensi della legge 10-5-1975, n. 352 ; Nelle altre zone, per coloro che hanno un piano di sviluppo aziendale od interaziendale approvato e non hanno ancora compiuto 45 anni di età, tale requisito è abbassato, nella situazione iniziale, al 50%; nella situazione finale devono però raggiungere i 2/3 di reddito ai sensi della L.R. 22-2-1977, n. 15 ;
4.
Capacità professionale: Dimostrino di essere in possesso di una sufficiente capacità professionale; La capacità professionale si ritiene presunta quando sussiste una delle seguenti condizioni: 1 - Siano compresi, da almeno tre anni, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri redatti a cura del Servizio Contributi Agricoli Unificati a norma della legislazione vigente, come capo di azienda ovvero come coadiuvanti familiari ovvero come lavoratori agricoli, ai sensi dell' art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153 ; 2 - Risultino dedicarsi, da almeno tre anni, personalmente abitualmente all'attività agricola, come capo di azienda ovvero come coadiuvanti familiari ovvero come lavoratori agricoli, ai sensi dell' art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153 ; 3 - Siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario; Negli altri casi il requisito della capacità professionale viene accertato dall'apposita Commissione di cui all'art. 4 della presente legge;
2 -
Requisiti aziendali:
Ai fini dell'iscrizione all'Albo possono essere introdotti con il regolamento di cui al successivo art. 9, nel rispetto della normativa statale vigente, parametri tecnici e criteri oggettivi di individuazione della consistenza minima della azienda agricola, dell'attività agricola e degli altri necessari requisiti aziendali
".
Art. 3. 
 
L' art. 3 della L.R. 12-5-1975, n. 27 e l' articolo 1 della L.R. 16-5-1980, n. 44 di modificazione ed integrazione sono così sostituiti: "
Art. 3.
(Commissione provinciale tenuta Albo)
La Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo è composta:
a)
da dodici componenti da scegliersi tra gli iscritti all'Albo designati dalle tre Organizzazioni Professionali agricole più rappresentative a livello regionale effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte, di cui quattro riservati alle Organizzazioni minoritarie;
b)
da tre esperti eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a due, scelti tra i dottori in agraria, i veterinari, i periti agrari;
c)
da due componenti designati di comune accordo dalle tre Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti più rappresentative a livello regionale;
d)
dal Responsabile del Servizio regionale decentrato per l'agricoltura o da un funzionario regionale dallo stesso delegato;
e)
dal Capo dell'Ufficio Provinciale del Servizio Contributi Agricoli Unificati o da un funzionario dallo stesso delegato.
Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza dai componenti di cui al punto a). Il Vice Presidente è scelto tra i rappresentanti delle Organizzazioni minoritarie.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le decisioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni. Possono essere nominati membri supplenti. Le sostituzioni dei componenti delle Organizzazioni Professionali sono effettuate dall'Assessore competente all'agricoltura su richiesta della stessa Organizzazione che aveva designato il componente.
La Commissione ha sede presso il Servizio regionale decentrato per l'agricoltura che provvede inoltre alle spese di funzionamento della Commissione nonchè a mettere a disposizione il personale di segreteria
".
Art. 4. 
 
Gli articoli 4 e 5 della L.R. 12-5-1975, n. 27 e gli articoli 2 e 3 della L.R. 16-5-1980, n. 44 di modificazione ed integrazione sono così sostituiti: "
Art. 4.
(Commissione capacità professionale)
Per l'accertamento delle capacità professionali di cui all' art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni provvede un'apposita Commissione provinciale così composta:
a)
dal Responsabile del Servizio regionale decentrato per l'agricoltura o da un funzionario regionale dallo stesso delegato, che la presiede;
b)
da cinque membri eletti dalla Commissione provinciale Albo tra i componenti di cui alla lett. a) del precedente art. 3, di cui due scelti tra i rappresentanti delle Organizzazioni minoritarie.
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
La Commissione ha sede presso il Servizio regionale decentrato per l'agricoltura
".
Art. 5. 
 
All' articolo 7 della L.R. 12-5-1975, n. 27 il primo comma lett. d) è così sostituito: "
d)
da sei componenti da scegliersi tra gli iscritti all'albo designato dalle tre Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale elettivamente operanti in tutte le province del Piemonte, di cui due riservati alle Organizzazioni minoritarie;
e)
da un funzionario regionale designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura.
La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Regionale

".
Art. 6. 
Art. 7. 
 
L' articolo 9 della L.R. 12-5-1975, n. 27 e gli articoli 6 e 7 della L.R. 16-5-1980, n. 44 di modificazione ed integrazione sono così sostituiti: "
Art. 9.
( Regolamento di attuazione)
Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale emana il regolamento di attuazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 agosto 1982
Ezio Enrietti.