Legge regionale n. 31 del 15 aprile 1985  ( Versione vigente )
"Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".[1]
(B.U. 24 aprile 1985, n. 17)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
GENERALITÀ
Art. 1. 
(Oggetto della legge)
 
La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 , disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 in materia di complessi ricettivi all'aperto e dalla legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 , in materia di aziende alberghiere e successive modificazioni ed in particolare:
 
- case per ferie e ostelli per la gioventù;
 
- rifugi alpini e rifugi escursionistici;
 
- alloggi agroturistici;
 
- esercizi di affittacamere;
 
- case e appartamenti per vacanze.
Titolo II. 
CASE PER FERIE ED OSTELLI PER LA GIOVENTÙ
Art. 2. 
(Definizione e caratteristiche)
 
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
 
Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre Aziende e assistiti dagli Enti di cui al comma precedente con cui venga stipulata apposita convenzione.
 
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.
 
La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per le finalità di cui al 1° comma e che, in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati Centri di vacanza per minori, Colonie, Pensionati universitari, Casa della Giovane, Foresterie, Casa per esercizi spirituali e simili.
 
Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al 1° comma.
 
I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
 
Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da altre leggi ed in particolare dalle leggi regionali 10 marzo 1982, n. 7 e 23 agosto 1982, n. 20, sull'assistenza alle persone anziane.
Art. 3. 
(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)
 
Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
 
In particolare devono avere:
a) 
una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto, mq. 12 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più:

altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio con un minimo di m. 2,40 per i Comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di m. 2,70 per le altre zone.

Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la necessaria superficie è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze sopra indicate.

Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente, dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35% è consentita un'altezza media ponderale di m. 2,20 per gli immobili siti in Comuni montani e di m. 2,50 per gli altri, fermo restando il rispetto delle superfici minime.

Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi;
b) 
1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto; nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
c) 
arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
d) 
locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;
e) 
idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
f) 
impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;
g) 
cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l'Autorità sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensione ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
h) 
telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il Comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.
 
Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.
 
Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie ed agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 e successive modificazioni.
Art. 4. 
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)
 
L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa stipula di apposita convenzione che, sulla base delle direttive regionali, individua e regola:
 
- i soggetti che possono utilizzare la struttura;
 
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
 
- le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;
 
- l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti;
 
- il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare per i giovani in transito;
 
- il regolamento interno per l'uso della struttura;
 
- il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso da accertarsi mediante anche l'eventuale presentazione di Statuti e bilanci;
 
- le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall'utenza giovanile;
 
- i periodi di apertura.
 
L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate ed alle altre persone che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune. Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche.
Art. 5. 
(Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)
 
L'uso occasionale e per periodi non superiori ai 60 giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, 1° comma, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del Comune.
 
Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.
Titolo III. 
RIFUGI ALPINI E RIFUGI ESCURSIONISTICI
Art. 6. 
(Definizione e caratteristiche)
 
Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, o per periodi limitati anche con strade o altri mezzi di trasporto ed ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.
 
I rifugi alpini possono essere gestiti da Enti pubblici e da Enti ed Associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonchè da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode.
 
Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture gestite da Enti od Associazioni senza scopo di lucro, statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati.
 
I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso.
 
Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale anche se poste ad altitudine inferiore a m. 700.
Art. 7. 
(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)
 
I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
 
In particolare dovranno disporre di:
a) 
servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) 
spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
c) 
spazio attrezzato per il pernottamento;
d) 
alloggiamento riservato per il gestore qualora trattasi di rifugio custodito;
e) 
attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, ecc.).
 
Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonchè di servizi igienico-sanitari.
 
I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case per ferie con le seguenti eccezioni:
 
- non è obbligatorio il telefono;
 
- non è obbligatorio il locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande.
Art. 8. 
(Bivacchi fissi)
 
I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.
 
Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio.
Art. 9. 
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)
 
L'esercizio dell'attività nei rifugi alpini o rifugi escursionistici è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme della presente legge.
 
La domanda di autorizzazione deve, in particolare, indicare: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d'accesso, capacità ricettiva (posti letto, wc, lavabi), periodi di apertura, tariffe per il vitto ed il pernottamento.
 
Alla domanda dovrà essere allegato un progetto (prospetto esterno, planimetrie e sezione) e relazione tecnico-descrittiva del fabbricato.
 
Qualora trattasi di rifugi con custodia, l'Ente o il privato proprietario del rifugio, all'atto della richiesta di apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.
 
Il Comune accerterà che trattasi di persone di sana e robusta costituzione fisica, di buona condotta morale e civile, nonchè - mediante attestazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino - che abbiano conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, nonchè delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso.
 
Si prescinde dall'accertamento di cui al comma precedente qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o portatore alpino.
Titolo IV. 
ALLOGGI AGROTURISTICI
Art. 10.[2] 
(...)
Art. 11.[3] 
(...)
Art. 12.[4] 
(...)
Titolo V. 
ESERCIZI DL AFFITTACAMERE
Art. 13. 
(Definizione e caratteristiche)
 
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
 
Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
 
Gli affittacamere devono assicurare - avvalendosi della normale organizzazione familiare - i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
a) 
pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) 
cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
c) 
fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
 
L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.
Art. 14. 
(Caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie)
 
I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.
 
Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto od i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
 
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario - completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio - ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
 
Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona oltre che da armadio e cestino rifiuti.
Art. 15. 
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)
 
Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al Comune che, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.
 
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 la presa d'atto deve essere annotata in calce alla licenza d'esercizio di ristorante.
 
La dichiarazione deve indicare:
 
- generalità del dichiarante;
 
- numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
 
- numero dei posti letto;
 
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
 
- servizi accessori offerti;
 
- periodi in cui viene data ospitalità;
 
- prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.
Titolo VI. 
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Art. 16. 
(Definizione e caratteristiche)
 
Sono case ed appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
 
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
 
- pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
 
- fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
 
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
 
- assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni avariate;
 
- recapito e ricevimento ospiti.
 
Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono, di radio-televisione e di filodiffusione.
 
La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
 
L'uso della denominazione "residence" o "residenza turistica" è consentito esclusivamente nel caso di gestione di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.
 
Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e altri simili motivi.
Art. 17. 
(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)
 
Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, devono possedere gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali per i locali di abitazione.
 
L'utilizzo di case e appartamenti, secondo le modalità previste dal presente titolo, non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
Art. 18. 
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)
 
Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità di cui all'articolo 15, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività, indicando:
 
- generalità o denominazione del richiedente;
 
- generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
 
- periodi di esercizio dell'attività;
 
- caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
 
- ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.
 
Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
 
I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall' articolo 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217 .
Titolo VII. 
NORME COMUNI
Art. 19. 
(Accertamento dei requisiti)
 
Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla presa d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonchè i requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 .
 
L'accertamento dei requisiti strutturali può essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, o chiedendo ulteriori documenti o effettuando sopralluoghi.
Art. 20. 
(Rinnovi e dichiarazioni annuali)
 
L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.
 
Analogamente si procede per le attività soggette a dichiarazione.
Art. 21. 
(Diffida, sospensione, revoca e cessazione)
 
L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge può essere revocata dal Comune in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata oppure per motivi di Pubblica Sicurezza.
 
Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.
 
Analogamente a quanto previsto dai commi precedenti il Comune procede a diffidare e a vietare temporaneamente o definitivamente le attività soggette a dichiarazione.
 
Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.
 
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, di altri 6 mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.
Art. 22. 
(Comunicazione dei provvedimenti)
 
Il Comune dà immediata comunicazione alla Regione, o all'Ente da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonchè delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.
 
Il Comune è tenuto altresì a trasmettere alla Regione riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.
Art. 23. 
(Denuncia e pubblicità dei prezzi)
 
I prezzi delle strutture ricettive gestite dalle Imprese turistiche devono essere denunciati al competente Comitato Provinciale Prezzi tramite il Comune entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono: a tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli alberghi.
 
I prezzi dei servizi delle altre strutture ricettive disciplinate dalla presente legge devono essere denunciati al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura nel caso di apertura stagionale: il Comune per motivate ragioni può richiedere la riduzione dei prezzi denunciati, subordinando all'accettazione della riduzione l'autorizzazione a continuare l'attività. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.
 
Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti, e in ciascuna camera o unità abitativa.
Art. 24. 
(Funzioni di vigilanza e di controllo)
 
Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.
 
La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.
Art. 25. 
(Classificazione e comparazione a fini tributari)
 
Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze, nonchè gli altri alloggi dati in locazione ad uso turistico sono classificati dal Comune ai fini della comparazione alle categorie previste dal R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1926 , in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (Allegato A).
 
Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e gli alloggi agroturistici sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.
Art. 26. 
(Osservanza di norme statali e regionali)
 
È fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la Pubblica Sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e tutela del suolo.
Art. 27. 
(Disposizioni transitorie e finali)
 
Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere già operanti devono essere adeguati, per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge: in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività.
 
Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella Regione Piemonte le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 "Disciplina degli affittacamere", del D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918 "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini", e della legge 21 marzo 1958, n. 326 "Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico-sociale".
Art. 28. 
(Sanzioni)
 
Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto della autorizzazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'articolo 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
 
Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza averne fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'articolo 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.
 
La violazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.
 
L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento da lire 50.000 a lire 150.000.
 
L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 150.000 a lire 450.000.
 
Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 200.000 a lire 600.000.
 
In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione.
 
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale , ove le violazioni costituiscano reato.
Art. 29. 
(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
 
L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
 
I rapporti di accertata violazione alle norme della presente legge sono presentati alla Regione cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'articolo 28.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 aprile 1985
Aldo Viglione.


Note:

[1] Le disposizioni contenute nella presente legge, in contrasto con quanto disposto dalla legge regionale 16 luglio 1988, n. 34, sono abrogate.

[2] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1989.

[3] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1989.

[4] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1989.