"Modifica della L.R. 12 aprile 1988, n. 16 , recante ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica avente per oggetto le piccole derivazioni"
(B.U. 05 luglio 1989, n. 27)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il
primo comma dell'art. 1 della L.R. 12 aprile 1988, n. 16 , è soppresso e così sostituito: "
".
È prorogata di dieci anni la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che già hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, 24 maggio 1978, n. 228 e con
legge regionale 20 febbraio 1984, n. 11
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 giugno 1989
Vittorio Beltrami