Legge regionale n. 11 del 20 febbraio 1984  ( Versione vigente )
"Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto le piccole derivazioni."
(B.U. 29 febbraio 1984, n. 9)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42 , 2 febbraio 1968, n. 53 e 24 maggio 1978, n. 228 , è ulteriormente prorogata di cinque anni.
[1]
 
Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi di cui al primo comma.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 febbraio 1984
Aldo Viglione

Note:

[1] La legge regionale 12 aprile 1988, n. 16 proroga a tutto il 31 gennaio 1990 la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni.