"Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto le piccole derivazioni."
(B.U. 29 febbraio 1984, n. 9)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con le
leggi 8 gennaio 1952, n. 42
,
2 febbraio 1968, n. 53
e
24 maggio 1978, n. 228
, è ulteriormente prorogata di cinque anni.
[1]
Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi di cui al primo comma.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 febbraio 1984
Aldo Viglione
Note:
[1] La legge regionale 12 aprile 1988, n. 16 proroga a tutto il 31 gennaio 1990 la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni.