Legge regionale n. 16 del 12 aprile 1988  ( Versione vigente )
"Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni".
(B.U. 20 aprile 1988, n. 16)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
È prorogata di dieci anni la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che già hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n .42; 2 febbraio 1968, n. 53; 24 maggio 1978, n. 228 e con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 11 .
[1]
 
Si applicano alla proroga di cui alla presente legge, le modalità, prescrizioni e condizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi sopra citate.
Art. 2. 
 
Gli utenti che hanno già usufruito delle proroghe di cui all'art. 1 della presente legge, qualora intendano proseguire nella utilizzazione delle acque a suo tempo concesse o riconosciute, dovranno, al fine di procedere all'accertamento della persistenza e delle finalità assentite con l'atto di concessione delle derivazioni ed entro il termine di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di rinnovo, ai sensi degli artt. 28 e 30 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
 
Tale domanda deve essere presentata ai Servizi regionali decentrati per le Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competenti per territorio, i quali, alla scadenza provvederanno a verificare se non sussistono ragioni di pubblico generale interesse, ostative alla prosecuzione dell'utenza.
Art. 3. 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Piemonte. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 Aprile 1988
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 38 del 1989.