Legge regionale n. 12 del 02 giugno 1982  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982".
(B.U. 09 giugno 1982, n. 23)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
 
Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1982 è approvato in L 2.751.013.240.864 in termini di competenza e in L 2.979.293.171.399 in termini di cassa.
 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1982.
Art. 2. 
(Stato di previsione della spesa)
 
Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 1982 è approvato in L 2.751.013.240.864 in termini di competenza ed in L 2.979.293.171.399 in termini di cassa.
 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982.
 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
Art. 3. 
(Quadro generale riassuntivo)
 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1982 con gli allegati prospetti di cui all' articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
Art. 4. 
(Bilancio pluriennale)
 
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1982-1984, allegato alla presente legge.
Art. 5. 
(Riclassificazione della spesa)
 
Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, penultimo ed ultimo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.
Art. 6. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7. 
(Variazioni di bilancio)
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell' articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976 n. 335 , e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.
Art. 8. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
 
È approvato ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 9. 
(Pagamenti mediante aperture di credito)
 
È approvato, ai sensi dell' articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 10. 
(Fondi globali)
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982:
a) 
del capitolo n. 12500 denominato: ''Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali '' (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) 
del capitolo n. 12600 denominato: ''Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo '' (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
 
È altresì autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 del capitolo n. 12602, denominato: ''Fondo destinato al finanziamento del secondo piano di sviluppo regionale ''.
Art. 11. 
(Fondo di riserva di cassa)
 
Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1982, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in L 31.430.778.488, ed è iscritto al capitolo numero 12900.
Art. 12. 
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
 
Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1982, è autorizzata, ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , la contrazione di mutui per un importo complessivo di L 188.000 milioni.
 
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 21,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
 
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L 7.500.00O.000 per l'anno finanziario 1982 e in L 40.000.000.000 per l'anno finanziario 1983 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede: per l'anno finanziario 1982, con le disponibilità iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13070 e n. 13080 del bilancio per l'anno finanziario 1982, nella rispettiva misura di L 7.000.000.000 e L 500.000.000 e, per gli anni finanziari 1983 e successivi, con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce ''Oneri non ripartibili '' del bilancio pluriennale 1982-1984.
 
Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno 1982 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero: 1000 - 1020 - 1060 - 1680 - 1790 - 2120 - 2190 - 2680 - 2690 - 2720 - 2735 - 2775 - 2906 - 2913 - 2936 - 2966 - 3005 - 3020 - 3030 - 3125 - 3140 - 3170 - 3220 - 3435 - 3450 - 3460 - 3480 - 3552 - 3560 - 3581 - 3586 - 3621 - 3630 - 3650 - 3840 - 3881 - 4260 - 4285 - 4343 - 4346 - 4353 - 4365 - 4410 - 4435 - 4455 - 4485 - 4505 - 4545 - 5001 - 5010 - 5025 - 5030 - 5165 - 5175 - 5200 - 5205 - 5280 - 5285 - 5300 - 5365 - 5370 - 5380 - 5385 - 5386 - 5616 5640 - 5663 - 5680 - 5750 - 5755 - 5820 - 6005 - 6010 - 6015 - 6020 - 6025 - 7110 - 7117 - 7140 - 7170 - 7250 - 7260 - 7590 - 7611 - 7745 - 7755 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 8370 - 8380 - 8450 - 8465 - 8466 - 8480 - 8510 - 8530 - 8540 - 8560 - 8600 - 8610 - 8900 - 8920 - 8930 - 8960 - 8995 - 9100 - 9130 - 9150 - 9180 - 9300 - 9302 - 9406 - 10110 - 10760 - 11165 - 11500 - 11505 - 11695 - 11730 - 11765 - 11785 - 12600 - 12602 - 12760.
Art. 13. 
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 170 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 520.
 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 165 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 760.
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 85 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 780.
Art. 14. 
(Contributo all'istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte)
 
La spesa per la concessione all'istituto di Ricerche Economico - Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all' articolo 12, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 1000 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 1300.
Art. 15. 
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)
 
La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 550 milioni ed è iscritta al capitolo n. 1400. È altresì autorizzata, per lo stesso anno finanziario, la spesa di 350 milioni per la concessione, al Consorzio medesimo, di un contributo per le spese di sorveglianza, ed è iscritta al capitolo n. 1405.
Art. 16. 
(Contributi alle Comunità Montane per le attività divulgative di cultura e informazione televisiva)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge 10 dicembre 1979, n. 72 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 125 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 1790.
Art. 17. 
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)
 
La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 250 milioni, ed è iscritta ai capitolo n. 2320.
Art. 18. 
(Promozione e diffusione del verde ambientale)
 
La spesa per gli interventi, di cui alla legge regionale 16 maggio 1979, n. 24 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 35 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 2340.
Art. 19. 
(Interventi in materia di agricoltura e foreste)
 
Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 , e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzate, per l'anno finanziario 1982, le seguenti spese:
 
- 750 milioni, iscritti al capitolo n. 2630, per gli oneri di carattere generale;
 
- 450 milioni, iscritti al capitolo n. 2690, per i contributi in capitale di cui all'articolo 14;
 
- 700 milioni, iscritti al capitolo n. 2735, per i contributi in capitale di cui agli articoli 14 e 39 lettera a) e 45;
 
- 25 milioni, iscritti al capitolo n. 2775, per i contributi negli interessi di cui all'articolo 15;
 
- 400 milioni, iscritti al capitolo n. 3030, per i contributi in capitale di cui all'articolo 18;
 
- 1000 milioni, iscritti al capitolo n. 3100 per i contributi di cui all'articolo 21;
 
- 400 milioni, iscritti al capitolo n. 3170, per i contributi in capitale di cui agli articoli 39 lettere b) e c) e 45;
 
- 1700 milioni, iscritti al capitolo n. 3220, per le spese di cui all'articolo 23;
 
- 1000 milioni, iscritti al capitolo n. 3290, per le spese di cui all'articolo 25;
 
- 200 milioni, iscritti al capitolo n. 3400, per i contributi di cui all'articolo 28;
 
- 300 milioni, iscritti al capitolo n. 3460, per i contributi in capitale di cui all'articolo 30;
 
- 1570 milioni, iscritti al capitolo n. 3480, per i contributi in capitale di cui all'articolo 31;
 
- 490 milioni, iscritti al capitolo n. 3560, per i contributi in capitale di cui all'articolo 34;
 
- 1500 milioni, iscritti al capitolo n. 3650, per i contributi in capitale di cui agli articoli 31 e 36;
 
- 1600 milioni, iscritti al capitolo n. 3750, per i contributi di cui all'articolo 41;
 
- 262.500.000 lire, iscritte al capitolo n. 3783, per le sovvenzioni di cui all'articolo 46, primo comma, punto 1);
 
- 62 milioni, iscritti al capitolo n. 3785, per le sovvenzioni di cui all'articolo 46, primo comma, punto 2);
 
- 2750 milioni, iscritti al capitolo n. 3790, per le spese di cui agli articoli 47 e 48;
 
- 350 milioni, iscritti al capitolo n. 3840, per i contributi di cui agli articoli 53, 56 e 57.
 
Gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 2690 - n. 2735 - n. 2775 - n. 3460 - n. 3480 (per la quota di lire 1.270.000.000) e n. 3560, corrispondono a somme già destinate ad interventi stabiliti nei precedenti esercizi finanziari.
Art. 20. 
(Elaborazione di piani agricoli zonali)
 
La spesa per l'attuazione della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20 , è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 1300 milioni, iscritta al capitolo n. 3825.
Art. 21. 
(Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali)
 
Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 , e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la seguente spesa di:
 
- lire 800 milioni, per gli oneri correnti di cui agli articoli 2, ultimo comma, 4, 6, lettere f), h), i) ed l), ed è iscritta al capitolo n. 3310.
Art. 22. 
(Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 , è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 350 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 3755.
Art. 23. 
(Repressione delle frodi in materia di prodotti vinicoli)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 , è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 350 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 3780.
Art. 24. 
(Infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata)
 
La spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 24 aprile 1979, n. 20 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 300 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5001.
Art. 25. 
(Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 , integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 50 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in lire 1.020 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5010.
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 2.500 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5025.
Art. 26. 
(Interventi regionali in materia di migrazioni)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 42 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 100 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5080.
Art. 27. 
(Interventi per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato)
 
Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 luglio 1978, n. 47 , sono autorizzate per l'anno finanziario 1982, le seguenti spese:
 
- 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 (iscritti al capitolo n. 5100);
 
- 700 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 (iscritti al capitolo n. 5151);
 
- 10 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 (iscritti al capitolo n. 5165);
 
- 65 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 (iscritti al capitolo n. 5170);
 
- 30 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17 (iscritti al capitolo n. 5175);
 
- 375 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 (iscritti al capitolo n. 5194);
 
- 500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, primo comma, (iscritti al capitolo n. 5200).
Art. 28. 
(Costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 14 novembre 1979, n. 64 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 650 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5285.
Art. 29. 
(Revisione degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane)
 
Le spese per la revisione degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 14 , sono stabilite per l'anno finanziario 1982, in 200 milioni, ed iscritte al capitolo n. 5295.
Art. 30. 
(Interventi per lo sviluppo della rete distributiva)
 
Le spese per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6, lettera b) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 , sono determinate per l'anno finanziario 1982, rispettivamente in 2.670 milioni e 285 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 5300 e n. 5386.
 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 6, lettera d), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 300 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5430.
Art. 31. 
(Acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone, di interesse locale e regionale)
 
La spesa autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 52 , ad integrazione della quota assegnata alla Regione Piemonte in applicazione ed ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (articoli 11 e 12), è iscritta al capitolo n. 5616 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982.
Art. 32. 
(Contributi per l'acquisto di scuolabus)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 40 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 200 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5640.
Art. 33. 
(Intervento nel settore del trasporto pubblico di persone)
 
La spesa per la concessione dei contributi negli oneri di esercizio di autoservizi di linea, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in lire 46 miliardi, ed è iscritta al capitolo n. 5855.
Art. 34. 
(Interventi per la realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto)
 
Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 , per l'anno finanziario 1982, è stabilita la spesa di 2.050 milioni ed è iscritta al capitolo n. 5680.
Art. 35. 
(Adesione all'intesa interregionale per la navigazione interna. Legge regionale 3 settembre 1981, n. 40 )
 
La spesa per gli oneri connessi all'adesione all'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, è determinata per l'anno finanziario 1982, in 20 milioni ed è iscritta al capitolo n. 5755.
Art. 36. 
(Formazione dei piani comprensoriali di trasporto e per la redazione dei programmi d'esercizio)
 
Le spese di cui agli articoli 14 e 20 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 , sono determinate, per l'anno finanziario 1982 in 60 milioni, 10 milioni e 1.200 milioni e sono rispettivamente iscritte ai capitoli n. 5820, n. 5830 e n. 5875.
Art. 37. 
(Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
 
Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 5 giugno 1978, n. 30 , sono stabiliti, per l'anno finanziario 1982, in 150 milioni e sono iscritti al capitolo n. 5935.
Art. 38. 
(Museo Ferroviario Piemontese)
 
Il contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 , è determinato, per l'anno finanziario 1982, in 25 milioni, ed è iscritto al capitolo n. 5940.
Art. 39. 
(Contributi per lo sgombero della neve)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui all' articolo 6, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 300 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5840.
Art. 40. 
(Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 )
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 3, lettera d) (costruzione, sistemazione e ampliamento di strutture commerciali e di mercati), è determinata per l'anno finanziario 1982 in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 5526.
Art. 41. 
(Contributi per la formazione di strumenti urbanistici)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34 , modificata dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 31 , è determinata per l'anno finanziario 1982 in 200 milioni ed è iscritta al capitolo n. 7140.
Art. 42. 
(Funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale)
 
La spesa di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 77 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7160.
Art. 43. 
(Interventi per l'edilizia residenziale agevolata)
 
Per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 , è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di 200 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7715.
Art. 44. 
(Fondo di rotazione per l'anticipata acquisizione di aree pubbliche)
 
La dotazione del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 19 febbraio 1982, n. 6 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 1.500 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7743.
Art. 45. 
(Interventi per l'edilizia scolastica minore)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 31 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in L 1.842.459.000, ed è iscritta al capitolo n. 7800.
Art. 46. 
(Contributo all'Azienda Regionale per la gestione della tenuta ''La Mandria '')
 
La spesa per la concessione del contributo di cui all' articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32 , è stabilita, per l'anno finanziario 1982 in 600 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7920.
Art. 47. 
(Interventi per i parchi e le riserve naturali)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42 , è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 350 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7930.
 
La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia) è stabilita per l'anno finanziario 1982 in 150 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7940.
 
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del bosco del Vaj è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 30 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7950.
 
La spesa per la gestione del parco naturale della Valle del Ticino è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 630 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7960.
 
La spesa per la gestione del parco regionale ''La Mandria '' è stabilita per l'anno finanziario 1982 in 380 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7970.
 
La spesa per la gestione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit è stabilita per l'anno finanziario 1982 in 150 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7980.
 
La spesa per la gestione del parco naturale dell'Alta Valle Pesio è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 180 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 7990.
 
La spesa per la gestione del parco naturale Orsiera Rocciavrè è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 90 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8005.
 
La spesa per la gestione del parco naturale Alta Val Sesia è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 100 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8010.
 
La spesa per la gestione del parco naturale della Garzaia di Valenza è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 70 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8020.
 
La spesa per la gestione del parco naturale di Rocchetta Tanaro è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 30 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8025.
 
La spesa per la gestione della riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfrè, è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 70 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8040.
 
La spesa per la gestione del parco naturale dell'Argentera è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 220 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8050.
 
La spesa per la gestione del parco naturale dei Lagoni di Mercurago, è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 30 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8060.
 
La spesa per la gestione del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 40 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8065.
 
La spesa per la gestione del parco naturale dei Laghi di Avigliana, è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 20 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8070.
 
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 20 milioni, ed è iscritta a capitolo n. 8085.
 
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8120.
 
La spesa per la gestione del Parco Naturale della Rocca di Cavour è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 30 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8148.
 
La spesa per la gestione del Parco Naturale del Sacro Monte di Crea è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8180.
 
La spesa per la gestione del Parco Naturale della Val Troncea è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 60 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8185.
 
La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina è stabilita, per l'anno finanziario 1982 in 100 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8190.
 
La spesa per la gestione della Riserva Naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in 50 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8195.
Art. 48. 
(Interventi per la promozione della domanda turistica)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 26 giugno 1979, n. 35 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 1.200 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8230.
Art. 49. 
(Contributi per l'incentivazione turistico-ricettiva)
 
Le spese per la concessione dei contributi di cui all' articolo 3, lettera c), lettera d), lettera e), lettera a), lettera b), della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 , sono determinate, per l'anno finanziario 1982, in 1.209 milioni, 450 milioni, 60 milioni, 15 milioni e sono rispettivamente iscritte ai capitoli n. 8370, n. 8380, n. 8405 e n. 8450.
Art. 50. 
(Interventi per il turismo alpino e speleologico)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 , è stabilita, per l'anno finanziario 1982, in L 391.859.000 ed è iscritta ai capitoli n. 8510, n. 8520, n. 8530 e n. 8540, nella rispettiva misura di 100 milioni, 41.859.000, 220 milioni e 30 milioni.
Art. 51. 
(Contributi per il completamento e il recupero di impianti sportivi)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 10 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 1.250 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8610.
Art. 52. 
(Contributi per l'incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 9 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 200 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8680.
Art. 53. 
(Contributi per la programmazione sportiva)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui al Titolo II della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10 , per l'anno finanziario 1982, è determinata in 350 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8690.
Art. 54. 
(Disciplina degli scarichi delle attività produttive)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 100 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8950.
Art. 55. 
(Provvidenze speciali per il risanamento delle acque)
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 , modificata con la legge regionale 10 marzo 1979, n. 22 , è determinata per l'anno finanziario 1982 in 6.415 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 8960.
Art. 56. 
(Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi)
 
La spesa per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all' articolo 3, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 , è determinata per l'anno finanziario 1982 in 1.630 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 9100.
 
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all' articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 300 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 9130.
 
La spesa relativa alla concessione dei contributi per l'integrazione dei costi annui di gestione, di cui all' articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 150 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 9140.
Art. 57. 
(Prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 52 , è determinata per l'anno finanziario 1982 in 100 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 9150.
Art. 58. 
(Conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 68 , è determinata per l'anno finanziario 1982 in 750 milioni, ed è iscritta per 600 milioni al capitolo n. 9170 e per 150 milioni al capitolo n. 9180.
Art. 59. 
(Contributi agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 350 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 10130.
Art. 60. 
(Riorganizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39 , è stabilita per l'anno finanziario 1982, in 3.500 milioni, ed è iscritta ai capitoli n. 10180 e n. 10405, nella rispettiva misura di 1.000 milioni e di 2.500 milioni.
Art. 61. 
(Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonchè per il funzionamento di centri d'incontro)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 500 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 10140.
Art. 62. 
(Fondo di solidarietà Roberto Crescenzio - Emanuele Jurilli e Carmine Civitate)
 
La spesa per gli interventi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 46 , è stabilita per l'anno finanziario 1982 in 10 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 10836.
Art. 63. 
(Attività ed interventi di formazione professionale)
 
Le spese per l'attuazione delle attività e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , sono stabilite, per l'anno finanziario 1982, in 11.150 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11500, n. 11505, n. 11510, n. 11520, n. 11550, n. 11590, n. 11615 e n. 11630, nella rispettiva misura di 800 milioni, 1.200 milioni, 350 milioni, 400 milioni, 7.050 milioni, 1.000 milioni, 300 milioni, 50 milioni.
Art. 64. 
(Formazione professionale degli operatori degli asili-nido)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 , è determinata, per l'anno finanziario 1982 in 200 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11600.
Art. 65. 
(Insegnamento dello sci in Piemonte)
 
La spesa per gli interventi di cui all' articolo 15 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 100 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11620.
Art. 66. 
(Museo Regionale di Scienze Naturali)
 
La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 , è determinata per l'anno finanziario 1982, in 500 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11695.
Art. 67. 
(Promozione delle attività del teatro di prosa)
 
Le spese per l'attuazione della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 , sono determinate, per l'anno finanziario 1982, in 2.100 milioni e sono iscritte ai capitoli numero 11715 e n. 11720, nella rispettiva misura di 750 milioni e 1.350.
Art. 68. 
(Interventi per la realizzazione del servizio di lettura)
 
La spesa per l'attuazione della legge regionale 1° aprile 1980, n. 19 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in L000 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11740.
Art. 69. 
(Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali)
 
Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58, e 19 dicembre 1978, n. 78 sono determinate per l'anno finanziario 1982, in 5.250 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11755, n. 11765, n. 11785 e n. 11795 nella rispettiva misura di 2.950 milioni, di 700 milioni, di 1.100 milioni e di 500 milioni.
Art. 70. 
(Contributo all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino)
 
Le spese per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10 , sono determinate, per l'anno finanziario 1982, in 410 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11850 e n. 11855, nella rispettiva misura di 350 milioni e di 60 milioni.
Art. 71. 
(Contributi agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino)
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 , è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 210 milioni ed è iscritta al capitolo n. 11860.
Art. 72. 
(Contributo alla fondazione Architetto Enrico Monti)
 
Il contributo di cui alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 43 , è determinato, per l'anno finanziario 1982, in 20 milioni, ed è iscritto al capitolo n. 11895.
Art. 73. 
(Contributi al Museo di Arti e Culture extraeuropee di Biella)
 
I contributi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 57 , sono determinati per l'anno finanziario 1982, in 30 milioni e sono iscritti al capitolo n. 11897.
Art. 74. 
(Interventi per favorire la promozione della lettura e la discussione dell'informazione piemontese)
 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata, per l'anno finanziario 1982, in 670 milioni, ed è iscritta al capitolo n. 11890.
Art. 75. 
(Modificazione delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno finanziario 1982, dalla legge regionale 7 maggio 1981, n. 15 )
 
Le seguenti autorizzazioni di spesa sono determinate per l'anno finanziario 1982 negli importi indicati a fianco di ciascun capitolo:
 
- Capitolo n. 2680 lire 2.113.000.000;
 
- Capitolo n. 2720 lire 450.000.000;
 
- Capitolo n. 3020 lire 150.000.000;
 
- Capitolo n. 3140 lire 450.000.000;
 
- Capitolo n. 3450 lire 59.000.000;
 
- Capitolo n. 3555 lire 300.000.000;
 
- Capitolo n. 3586 lire 650 000.000;
 
- Capitolo n. 3630 lire 200.000.000;
 
- Capitolo n. 5194 lire 375.000.000;
 
- Capitolo n. 7458 lire 810.148.680;
 
- Capitolo n. 7722 lire 900.000.000;
 
- Capitolo n. 7736 lire 906.000.000;
 
- Capitolo n. 7742 lire p. m.;
 
- Capitolo n. 8437 lire p. m.;
 
- Capitolo n. 8465 lire 9.000.000;
 
- Capitolo n. 8965 lire p. m.;
 
- Capitolo n. 9050 lire 928.526.250;
 
- Capitolo n. 9610 lire 484.675.464;
 
- Capitolo n. 10270 lire p. m.;
 
- Capitolo n. 11170 lire p. m. .
Art. 76. 
 
Le autorizzazioni di spesa recate dalla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 52 , sono iscritte ai capitoli sottoelencati per l'ammontare a fianco indicato:
 
- capitolo n. 5285 lire 650.000.000 (art. 1);
 
- capitolo n. 5300 lire 2.670.000.000 (art. 2);
 
- capitolo n. 5386 lire 285.000.000 (art. 3);
 
- capitolo n. 5616 lire 6.000.000.000 (art. 4);
 
- capitolo n. 5680 lire 2.050.000.000 (art. 5);
 
- capitolo n. 5846 lire 20.000.000 (art. 6);
 
- capitolo n. 6010 lire 1.900.000.000 (art. 7);
 
- capitolo n. 6015 lire 450.000.000 (art. 7);
 
- capitolo n. 6020 lire 2.700.000.000 (art. 7);
 
- capitolo n. 6025 lire 650.000.000 (art. 7);
 
- capitolo n. 6075 lire 718.220.855 (art. 9, lettera a);
 
- capitolo n. 6240 lire 300.000.000 (art. 9, lettera b);
 
- capitolo n. 7260 lire 10.500.000.000 (art. 9, lettera c);
 
- capitolo n. 7450 lire 1.060.000.000 (art. 9, lettera d);
 
- capitolo n. 7550 lire 230.000.000 (art. 9, lettera e);
 
- capitolo n. 8900 lire 5.600.000.000 (art. 10);
 
- capitolo n. 8950 lire 100.000.000 (art. 11);
 
- capitolo n. 8963 lire 1.665.652.320 (art. 12) ;
 
- capitolo n. 9300 lire 14.000.000.000 (art. 13, lettera a);
 
- capitolo n. 9310 lire 1.709.000.000 (art. 13, lettera b);
 
- capitolo n. 9600 lire 1.071.000.000 (art. 13, lettera c).
Art. 77. 
(Limiti d'impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali la cui decorrenza è trasferita all'esercizio finanziario 1982)
 
Al fine di consentire l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 26, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , la decorrenza di limiti d'impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali è trasferita all'esercizio finanziario 1982, nell'ammontare iscritto ai seguenti capitoli: 2907 - 2965 - 4295 - 4345 - 4355 - 4422 - 4458 - 4518 - 5525 - 6065 - 6236 - 7455 - 7555 - 8290 - 8433 - 8964 - 9050 - 9325 - 10243 - 10265 - 11120 - 11135 - 11940.
Art. 78. 
(Annualità pregresse)
 
Al fine di consentire il pagamento di rate di ammortamento riferite ai limiti d'impegno trasferiti ai sensi del precedente articolo, nel bilancio per l'anno finanziario l982, sono iscritti i seguenti capitoli: - 29O6 - 2936 - 3005 - 3125 - 3435 - 3552 - 3581 - 3621 - 4346 - 4353 - 4435 - 4455 - 4485.
Art. 79. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1981)
 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1981 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1983, nell'ammontare di L 34.022.437.466, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli: - 2705 - 2730 - 2751 - 2755 - 2780 - 2829 - 2840 - 2855 - 2870 - 2970 - 2974 - 3045 - 3055 - 3075 - 3080 - 3150 (per la quota di L 15.809.954) - 3655 - 3860 - 3880 - 3895 - 4230 - 4520 - 7615 - 7680 - 7741.
Art. 80. 
(Bilancio degli Enti dipendenti)
 
È approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982, allegato alla presente legge dell'Azienda Regionale per la Tenuta ''La Mandria ''.
Art. 81[1] 
(Bilancio di previsione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte)
 
È approvato il bilancio di previsione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, per l'anno finanziario 1982, allegato alla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 giugno 1982.
Ezio Enrietti

Allegato A 
OMISSIS

Note: