Legge regionale n. 40 del 04 giugno 1975  ( Versione vigente )
"Interventi a favore dei comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo."
(B.U. 10 giugno 1975, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione, al fine di perseguire la gratuità della Scuola Materna e dell'obbligo e di facilitarne l'accesso e la frequenza, può concedere ai Comuni, od ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni.
 
Gli Enti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
 
I contributi, la cui misura massima non può superare il 70% del costo dell'automezzo, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono erogati con decreto del Presidente della Giunta medesima.
Art. 2. 
 
La Giunta Regionale nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 si atterrà ai seguenti criteri:
a) 
non più del 30% della spesa prevista all'art. 3 verrà devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;
b) 
tra più richiedenti sarà data priorità ai servizi che coprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati.
Art. 3. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 200 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 239 con la denominazione "Contributi ai Comuni o ai Consorzi di Comuni per l'acquisto di scuolabus per il trasporto di alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo" e con lo stanziamento di L. 200 milioni.
 
Nel Bilancio dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi sarà iscritto il cap. 239, con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. 
(Norma transitoria)
 
Per l'anno 1975 la data di presentazione delle domande di cui all'art. 1 è fissata al 30 settembre 1975.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 giugno 1975
Gianni Oberto Tarena