Legge regionale n. 43 del 13 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Contributo alla Fondazione arch. Enrico Monti per 'Programma di censimento dei beni culturali minori e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolarì."
(B.U. 21 maggio 1980, n. 21)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte, con la presente legge, concorre al finanziamento del programma di censimento dei beni culturali minori dell'area alto-novarese e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari, elaborato dalla Fondazione arch. Enrico Monti, con sede in Anzola d'Ossola e personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16-4-1973, n. 360 , riconoscendone l'emergente interesse pubblico per la difesa e la valorizzazione dei beni culturali locali, ai sensi dell' art. 5 dello Statuto e constatandone la coincidenza con i propri programmi analoghi riguardanti tutto il territorio regionale.
 
Il programma è realizzato dalla Fondazione arch. Enrico Monti in collaborazione con l'Assessorato regionale ai beni culturali, che fornisce le indicazioni metodologiche, e con il Comitato comprensoriale Verbano-Cusio-Ossola, gli Enti locali e le istituzioni culturali.
 
Il programma ha per scopo precipuo il censimento del patrimonio storico, artistico, archivistico, iconografico e bibliografico cosiddetto minore e attinente la storia locale, l'etnologia, le tradizioni popolari, il recupero e la catalogazione del patrimonio fotografico locale inteso come bene culturale, la costituzione di un inventario generale dei materiali e dei dati provenienti dai vari settori di indagine e raccolti in un archivio aperto al pubblico ed alla ricerca, in ogni sua forma e ad ogni livello, dalla scuola alla progettazione pubblica nei suoi compiti di pianificazione e di tutela.
 
Nel programma, che per la sua interdisciplinarietà e per la sua specificità nel campo degli studi locali può essere affidato solo a istituzioni con particolare specializzazione, la Regione individua una iniziativa sperimentale in un'area culturalmente significativa della fascia alpina e prealpina piemontese, ove opera la Fondazione Monti, da potersi successivamente adottare, mediante altre forme di collaborazione e di affidamento anche ad altri Enti, in tutto il restante territorio regionale.
Art. 2. 
 
Per i fini di cui all'art. 1, la Giunta Regionale concede alla Fondazione arch. Enrico Monti, per il quinquennio 1980-1984, un contributo annuale di L. 20 milioni da erogarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
 
Entro il 31 dicembre, la Fondazione arch. Enrico Monti è tenuta a presentare una relazione documentata all'attività svolta ed il programma-stralcio per l'anno successivo.
Art. 3. 
 
All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributo alla Fondazione arch. Enrico Monti per la realizzazione di un programma di censimento dei beni culturali minori e la creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari" e con lo stanziamento di 20 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 maggio 1980
Aldo Viglione