Legge regionale n. 5 del 10 gennaio 1977  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11 e 4 maggio 1976, n. 23."
(B.U. 18 gennaio 1977, n. 3)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11 è sostituito dal seguente:
"E' istituito presso il Consiglio regionale un 'Fondo di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Piemontè con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento a quei Consiglieri che cessino dall'incarico di Consigliere per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati".
 
L' art. 3 della legge regionale 4 maggio 1976, n. 23 è di conseguenza modificato come segue: "
La liquidazione del premio di reinserimento dovuta ai Consiglieri regionali che cessino dall'incarico di Consigliere per dimissioni che non vengano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati, di cui all' art. 23 L.R. 30-10-1972 n. 11 , parte seconda, al titolo di 'Fondo di solidarietà, ferme restando le altre disposizioni normative relative al fondo medesimo, viene fissata e determinata nella seguente misura a far tempo dal 1° gennaio 1976: pari all'ultima mensilità della indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato, moltiplicata per ogni anno di effettivo servizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 gennaio 1977
Aldo Viglione