Legge regionale n. 11 del 30 ottobre 1972  ( Versione vigente )
"Istituzione del fondo di previdenza e di solidarietà per i Consiglieri Regionali."[1]
(B.U. 06 novembre 1972, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Parte I. 
FONDO DI PREVIDENZA
Art. 1. 
(Istituzione del fondo di previdenza)
 
E' istituito presso il Consiglio regionale il "Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Piemonte" per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati al mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.
Art. 2. 
(Gestione del fondo)
 
Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.
Art. 3. 
(Contabilità del fondo)
 
Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.
Art. 4. 
(Contributi previdenziali obbligatori)
 
Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.
 
I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella misura di 1/10 dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali del Piemonte.
 
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.
Art. 5. 
(Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione)
 
L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale.
 
Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite all'età di 55 anni.
 
La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantesimo anno di età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno d'età.
Art. 6. 
(Consiglieri inabili al lavoro)
 
Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.
 
L'assegno spetta altresì, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.
 
Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 7. 
(Accertamento dell'inabilità permanente)
 
L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
 
Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
 
Qualora le delibere di cui al comma precedente sia ,positiva l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.
Art. 8. 
(Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità)
 
Nell'ipotesi prevista dal 1° comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzioni.
 
Nell'ipotesi prevista dal 2° comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.
Art. 9. 
(Contributi volontari)
 
Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per un tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.
 
Analoga facoltà compete agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.
Art. 10. 
(Rinunzia ai contributi volontari)
 
Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del l'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.
 
Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.
Art. 11. 
(Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi)
 
Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
 
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale.
Art. 12. 
(Misura degli assegni vitalizi)
 
L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali, pagata ai Consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio:
 
anni di contribuzione
percentuale sull'indennità mensile lorda
5
20%
6
24%
7
28%
8
32%
9
36%
10
40%
11
41%
12
42%
13
43%
14
44%
15
45%
16
46%
17
47%
18
48%
19
49%
20 (ed oltre)
50%
Art. 13. 
(Decorrenza dell'assegno vitalizio)
 
L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
 
Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
 
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.
Art. 14. 
(Assegni di reversibilità)
 
In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:
a) 
del coniuge, finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
b) 
dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;
c) 
degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;
d) 
dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno d'età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza.
 
Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè il figlio o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a 60 anni o inabili a proficuo lavoro.
Art. 15. 
(Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio)
 
L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.
Art. 16. 
(Condizioni per l'assegno di reversibilità)
 
Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
 
Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio di cui al precedente articolo 7.
Art. 17. 
(Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità)
 
Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dei seguenti documenti:
 
1) certificato di morte del coniuge;
 
2) certificato di matrimonio;
 
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
 
4) stato di famiglia.
 
Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 
1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
 
2) certificato di nascita dei figli;
 
3) stato di famiglia;
 
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
 
5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.
 
Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente articolo 7. Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.
Art. 18. 
(Ammontare dell'assegno di reversibilità)
 
L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
a) 
al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
b) 
al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;
c) 
al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo ,del cento per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;
d) 
negli altri casi: 50 per cento.
 
L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.
Art. 19. 
(Prescrizione dei ratei di assegno)
 
I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 20. 
(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)
 
Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 21. 
(Contributo una tantum in caso di decesso)
 
Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilità dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali.
Art. 22. 
(Disposizioni transitorie)
 
A tutti i Consiglieri in carica verranno trattenuti a favore del fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Parte II. 
FONDO DI SOLIDARIETA'
Art. 23. 
(Istituzione del fondo di solidarietà)
 
E' istituito presso il Consiglio regionale un 'Fondo di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Piemontè con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento a quei Consiglieri che cessino dall'incarico di Consigliere per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati.
[2]
 
Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell'indennità consiliare a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.
 
L'ufficio di Presidenza del Consiglio ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 ottobre 1972
Calleri Di Sala

Note:

[1] La legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 24 della l.r. 32/1978 ma continua ad applicarsi ai Consiglieri cessati dal mandato prima della conclusione della prima legislatura del Consiglio regionale.

[2] Il primo comma dell'articolo 23 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 1977.